Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42606 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42606 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
MIGNOLO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, con le quali ha chie l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta di cui al capo 1 (avendolo assolto per il reato di cui al capo 3 ed avendo dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento al reato di cui al capo 2), per aver distrutto o comunque sottratto le scritture contabili della società RAGIONE_SOCIALE della quale era amministratore di fatto, e che è stata dichiarata fallita con sentenza del 27 dicembre 2012.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO (che lo ha difeso nel giudizio di appello unitamente all’AVV_NOTAIO), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Sotto il primo profilo, denuncia violazione dell’art. 526 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, e per il tramite di questi veicolate nel processo, da parte dell’ex amministratore COGNOME, che si sarebbe sottratto al contraddittorio.
Sotto il secondo profilo, denuncia illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto provata l’esistenza delle scritture contabili, prima ancora della loro sottrazione, ed infine il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, apoditticamente affermato come sussistente.
Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO, in cui favore il ricorrente ha formalizzato una nuova nomina, revocando quella dell’AVV_NOTAIO, ha depositato memoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, concentrandosi in particolare sul motivo inerente il vizio di motivazione sull’elemento psicologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente cita l’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale «la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore», espressamente riferendosi alle dichiarazioni del COGNOME, a suo tempo amministratore della società fallita,
dichiarazioni che sarebbero entrate nel patrimonio conoscitivo dei giudici di merito semplicemente in quanto riferite dal curatore fallimentare.
Attraverso queste dichiarazioni si sarebbe raggiunta la prova dell’esistenza delle scritture contabili (evidentemente poi sottratte).
La doglianza non coglie nel segno, semplicemente (e in maniera assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni che pure potrebbero essere articolate) perché la Corte di appello non ha valorizzato in alcun modo le dichiarazioni del COGNOME.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince (pagg. 4-5) che il curatore fallimentare cercò di mettersi in contatto con l’ultimo amministratore di diritto COGNOME, senza successo; che COGNOME aveva presentato un esposto contro COGNOME perché «lo aveva nomiNOME amministratore a sua insaputa»; che la mancanza delle scritture contabili risaliva al precedente periodo, in cui la carica amministrativa era stata formalmente rivestita da COGNOME; che al COGNOME, infatti, il collegio sindacale chiese conto, nel 2010, di tali mancanze; che COGNOME rispose che la contabilità veniva tenuta a Roma dai consulenti di RAGIONE_SOCIALE, società amministrata dal COGNOME e socia di maggioranza della società fallita; che il collegio sindacale riferì al curatore di una mail inviata dal COGNOME, nella quale questi denunciava condotte scorrette del COGNOME.
Infine, dopo aver riepilogato le prove relative alla posizione di amministratore di fatto in capo all’odierno ricorrente (testimonianze del curatore fallimentare e di un ufficiale della Guardia di Finanza, nonché del presidente del collegio sindacale, oltre che naturalmente le dichiarazioni del coimputato COGNOME: pag. 8), la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza, riferita da COGNOME (pag. 14 della sentenza impugnata), secondo la quale questi chiese proprio al COGNOME la consegna della contabilità, senza riuscirvi.
E’ manifestamente infondata la premessa stessa del ragionamento del ricorrente, cioè che la Corte territoriale abbia desunto la prova dell’esistenza della contabilità da dichiarazioni, asseritamente inutilizzabili, provenienti dal COGNOME.
COGNOME Passando COGNOME al COGNOME secondo COGNOME motivo, COGNOME va COGNOME premesso COGNOME che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:
quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabil che richiede il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.
1
5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell’elemento materiale, nell’alveo di tipicità dell’art. 216, primo comma n. 2 legge fall. (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari, a fortiori ha inteso punire anche l’imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa.
Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l’omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico; solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all’omissione della tenuta delle scritture (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252992).
In una recente sentenza, che ha affrontato funditus la materia e fornito con chiarezza le coordinate per distinguere le diverse fattispecie di bancarotta documentale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677), è stato affrontato anche il tema della prova del dolo specifico e degli indici rivelatori di esso. Si è detto che «in presenza di specifiche circostanze – come ad esempio, la coincidenza tra l’omissione e l’affermarsi di una condizione di insolvenza; l’accertamento di condotte distrattive specifiche; la totale irreperibilità del legal rappresentante dell’azienda o la mancata cooperazione dello stesso con gli organi della procedura fallimentare – è ben possibile argomentare come il quadro ricostruttivo appaia ragionevolmente incompatibile con un’ipotesi di trascuratezza colposa; in tal caso, quindi, è possibile ritenere il dolo specifico richiesto dall norma incriminatrice, purché sorretto da adeguata motivazione che dia conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione alla determinazione dell’evento su cui deve cadere la rappresentazione e la volontà del soggetto agente».
Ebbene, al ricorrente è stata contestata la bancarotta documentale a dolo specifico.
La Corte di appello, dopo aver ampiamente giustificato la decisione di riconoscere COGNOME quale amministratore di fatto della società fallita e dopo
aver precisato che fu lo stesso COGNOME a dichiarare, nel corso dell’assemblea del 25/10/2010, che le scritture si trovavano presso lo studio RAGIONE_SOCIALE di Roma, contestualmente esibendone una parte (pag. 14), ha concluso con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo nel senso che «l’imputato non aveva semplicemente tenuto i libri o le altre scritture contabili in maniera irregolare, di fatto queste sono state occultate alla curatela … l’acclarata sottrazione della documentazione alla curatela è sintomatica del dolo specifico come sopra illustrato» (pag. 16).
Il riferimento a quanto «sopra illustrato» riguarda le citazioni giurisprudenziali correttamente esposte nella pagina precedente, mentre non vi sono, nella motivazione della sentenza, riferimenti specifici ad elementi che dimostrino, a giudizio della Corte di appello, la sussistenza del solo specifico, che dunque è assertivamente affermato, ma non motivato.
In accoglimento del secondo motivo, dunque, la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano: il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale fraudolenta come contestata, ovvero (in difetto di prova del dolo specifico), valutare l’eventuale qualificabilità del reato nei termini d bancarotta semplice (prescritta), motivando le conclusioni raggiunte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 19/09/2023