Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6138 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Varese il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso con il rigetto del ricorso;
rilevato che, nonostante l’istanza di trattazione orale, nessuno è presente per la difesa;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 29 febbraio 2024 la Quinta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sentenza di condanna emessa in data 7 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Brescia, limitatamente all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, contestata a NOME COGNOME nella qualità di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza n. 115/14 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16 aprile 2014.
Nella sentenza rescindente di legittimità si osservava come la Corte di appello non avesse evidenziato quali fossero gli indici di fraudolenza dai quali trarre che vi fosse una volontà del COGNOME alla sottrazione delle scritture contabili con finalità di danno per il ceto creditorio o di prodotto ingiusto per sé o altri, essendo il riferimento al passivo fallimentare un unico indice generico ed insufficiente a comprovare Vanimus nocendi.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, giudice del rinvio, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 13/11/2018, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma Legge Fallimentare ad anni tre ed aggiungendo ulteriori indici da cui evincere l’animus nocendi richiesto.
L’elemento soggettivo del reato era rivelato dall’intenzionalità delle alterazioni contabili, operate con finalità distrattive e nella consapevolezza che l’occultamento della documentazione era funzionale alla riuscita del piano criminoso. Emergeva altresì l’intento di recare pregiudizio alla massa dei creditori.
Avverso la sentenza, pronunciata in sede di rinvio, l’interessato ha propost ricorso per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, sulla base di unico motivo.
Lamenta il ricorrente la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216 comma 1 n. 2 L. Fallimentare ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con particolare riguardo alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, e la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, vizio risultante dalla lettura della stessa sentenza e atti dedotti dalla difesa.
Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base dei seguenti argomenti:
l’acquisto di una società gravemente indebitata da parte dell’imputato rivelerebbe finalità diverse dall’intento di conseguire nell’esercizio dell’attività di impresa un qualche effettivo e lecito profitto;
la mancata consegna dei documenti al curatore non sarebbe spiegabile con la mera negligenza, ma dovrebbe essere stata necessariamente sorretta da altre finalità, che non potrebbero essere diverse da quella di garantire quantomeno a terzi, i precedenti amministratori, l’acquisizione di profitti illeciti o comunque nuocere a qualche creditore;
l’acquisizione delle quote della società pochi giorni dopo l’emissione di un provvedimento di sequestro a carico della precedente socia e amministratrice rivelerebbe l’intenzione di favorirla, sottraendo i valori delle stesse quote a provvedimenti ablativi.
Evidenzia il ricorrente che nella sentenza impugnata è stato menzionato che gli unici debiti ammessi alla procedura sono quelli che non potevano essere occultati poiché accertabili aliunde e che le indicazioni positivamente fornite dal COGNOME circa l’esistenza di alcuni crediti della società non sarebbero sufficienti a escludere l’intenzione di recar danno ai creditori della società.
Lamenta il ricorrente che la motivazione espressa nella sentenza impugnata è censurabile sia in diritto che sul piano logico.
Non sarebbe dunque accertato alcuno degli elementi che dovrebbero configurare la fattispecie: né la omessa consegna della contabilità sociale (che avrebbe potuto essere considerata come consapevole limitatezza o inutilità delle scritture contabili in quanto tenute in modo assolutamente negligente o irregola dai precedenti amministratori), né la condotta scientemente orientata ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari, né tanto meno una condotta ascrivibile, con la necessaria connotazione dolosa, al COGNOME. Sul punto, argomenta il ricorrente sulla contraddizione logica relativamente all’acquisito delle quote della società quattro mesi prima del fallimento e relativamente all’omessa consegna delle scritture contabili.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 20 novembre 2025 l’AVV_NOTAIO ha richiesto discussione orale, senza presentarsi la difesa all’udienza dedicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Secondo principi pacifici, nel caso di annullamento della sentenza di merito, da parte della Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione della situazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanza ai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255122; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, COGNOME, Rv. 238694; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266).
Il medesimo giudice del rinvio – fermo tale limite, nonché quello di conformarsi all’interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto – non è neppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente, isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze già censurate in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738). Né viola l’obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte regolatrice il
giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello pregresso (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660, che precisa che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rescissorio, rilevando esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio, o dei vizi, riscontrati, anziché come dati che si impongono per la decisione a lui demandata).
3. Ciò precisato, è noto che le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, primo comma, n. 2), legge fall., sono due, alternative tra loro, in quanto ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione; e consistono, l’una, nelle condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altr scritture contabili, poste in essere con il fine specifico di procurare, al reo o ad altri, un ingiusto profitto, o di recare pregiudizi ai creditori, mentre l’altra ipot sorretta da dolo generico, è rappresentata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita (da ultimo, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271753).
All’odierno imputato sono stati contestati comportamenti riconducibili alla prima fattispecie, e la Corte territoriale – con argomentazioni inoppugnabili, perché saldamente ancorate alle risultanze di causa, né dal ricorrente COGNOME obiettivamente contrastate – ha pienamente riscontrato l’esistenza di condotte, idonee, di per sé, ad integrare la fattispecie d’esordio della disposizione incriminatrice.
Tale percorso argomentativo, parzialmente autonomo da quello seguito nella decisione annullata, è perfettamente in grado di sorreggere la declaratoria di penale responsabilità. Come ineccepibilmente indicato dalla sentenza in questa sede impugnata, il COGNOME – quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE dalla data del 27 dicembre 2013 alla data del fallimento (16 aprile 2024) – risponde, nella ricorrenza delle altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, anche in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, COGNOME, Rv. 253269; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, COGNOME, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME, Rv. 250094).
Nella sentenza impugnata, la Corte elenca una serie di indici rivelatori della sussistenza del dolo specifico richiesto dal legislatore nella fattispecie delittuosa contestata, qualitla consapevolezza del COGNOMECOGNOME al momento della ricezione della documentazione contabile della società in data 27 dicembre 2013 da parte dei precedenti amministratori, dei pesanti debiti della società; la circostanza che gli unici debiti ammessi al passivo della procedura sono costituiti da quelli che non potevano essere “nascosti”; l’acquisto da parte del COGNOME di quote della società
del valore di euro 40.000,00, determinazione che si manifesta illogica attesa la consapevolezza del medesimo COGNOME del cospicuo indebitamento della società; la circostanza che, nonostante il COGNOME avesse ammesso al curatore in data 18 giugno 2014 di detenere la documentazione consegnatagli dal precedente amministratore a dicembre 2013, non avesse provveduto a consegnarla; la segnalazione al curatore dei crediti vantati dalla società verso la RAGIONE_SOCIALE, senza consegnarne la relativa documentazione necessaria per azionare il credito societario; la non occasionalità del rapporto del COGNOME con la precedente amministratrice della società fallita, ovvero la coimputata NOME COGNOME.
Evidenzia la Corte di appello nella sentenza impugnata come i rapporti tra il COGNOME e la COGNOME non si siano limitati alla cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE ed alla nomina del COGNOME quale liquidatore, avendo il medesimo COGNOME rivestito la carica di liquidatore anche in altra società della COGNOME. In particolare, tale ultima società è stata destinataria in data 23 dicembre 2013 di un decreto di sequestro preventivo in relazione al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, decreto avente ad oggetto beni intestati alla stessa nei limiti della sola quota di pertinenza della COGNOME -in caso di cointestazione con terzi- circostanza questa che avrebbe comportato il sequestro del 100% delle quote della società fallita di cui la COGNOME era socio unico. Assume, dunque, rilievo, nella valutazione operata dalla Corte di appello, il dato cronologico della cessione delle quote della COGNOME in favore del COGNOME avvenuta in data 27 dicembre 2013, ossia solo quattro giorni dopo l’adozione del decreto di sequestro.
La reiterazione dei comportamenti, e la rilevanza delle movimentazioni contabili coinvolte, sono evidenziate in sentenza a dimostrazione dell’intenzionalità della condotta e del concomitante parallelo pregiudizio recato alla massa dei creditori; va dunque riscontrata la correttezza e completezza della motivazione della sentenza impugnata sul punto indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio.
Tali rilievi consentono così di disattendere, agevolmente, le residue censure contenute nel ricorso dell’imputato COGNOME, nonché l’intera impostazione del ricorso, centrati sulla negazione – assertiva e generica – di una posizione subiettiva idonea e del correlato elemento psicologico.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 14 gennaio 2026.