Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48990 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 18 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflittagli per il delitto di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 L.F., concedend circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena principale e la pena accessoria applicategli (fatto commesso in Terni il 28 agosto 2015, data della sentenza dichiarativa del fallimento);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto di omessa tenuta delle scritture contabili della società fallita, amministrata dal ricorrente, e i motivazione, è generico e manifestamente infondato: la Corte territorale ha, infatti, dato con dell’esistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudole documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., evidenziando come il Curatore fallimentare avesse ritenuto che l’omessa tenuta delle scritture contabili gli avesse impedito ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società fallita, senza che nessuna spec e decisiva emergenza fosse stata allegata a prova contraria dall’imputato, e desumendo la prova del dolo generico in capo all’imputato medesimo dalla pluriennale esperienza mprenditoriale di questi, di modo che l’omessa tenuta delle stesse nel periodo successivo al 2007 doveva ricondursi alla sua consapevole scelta di impedire la ricostruzione economico patrimoniale della società in un periodo in cui si erano cominciati a manifestare i segni di una sofferenza finanziaria (vedasi pag. 4 della senten impugnata); nondimeno, come costantemente afferrnato da questa Corte, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’at commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute (Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Rv. 250086;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente