Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41788 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare, il ricorrente – nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza del 23 giugno 2017 – aveva sottratto i libri e le altre scritture contabili, al fine di recare un pregiudizio ai creditori.
In particolare, nonostante il ricorrente rivestisse la veste di amministratore di diritto, lo stesso non era a conoscenza della situazione contabile della società fallita, fermo restando che la contabilità poteva essere ricostruita senza sforzi particolari, atteso che il curatore aveva ricevuto le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016.
In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. Obbligo che discende, ex lege , dalla
CosicchØ, ogni censura afferente all’esistenza o meno di un’attività gestoria da parte dell’imputato o, ancora, al ruolo maggiore o minore avuto all’interno della società (per essere state le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016 consegnate da suo fratello NOME) Ł, francamente, irrilevante.
L’imprenditore che esercita un’attività commerciale Ł obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ.
Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non Ł circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicchØ il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, COGNOME, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, NOME, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, COGNOME, Rv. 218383).
3.3. Sul versante dell’elemento soggettivo del reato, si Ł chiarito che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838)
Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l’omissione della cura contabile e il delinearsi o l’aggravarsi di una condizione di insolvenza o l’emersione di un’ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983).
3.4. Orbene nel caso in esame, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l’occultamento delle scritture contabili era animata dal fine di arrecare un pregiudizio ai creditori, evidenziato che: -a ) la mancata tenuta delle scritture contabili ha interessato gli anni coincidenti con la crisi dovendo fare ricorso a finanziamenti di terzi per assicurare la continuità aziendale, senza evitare il conseguente dissesto (erano totalmente essente i bilanci degli anni 2015 e 2016); -b ) la società aveva un ingente passivo pari ad euro 1.555.344,20 a fronte di un saldo positivo di euro 7.784,85 risultante su un conto intestato alla società; -c ); il ricorrente si Ł sottratto a qualsiasi incontro con il curatore, rendendosi irreperibile; -d ) il curatore ha avuto contezza dell’esatta consistenza del debito solo al momento della insinuazione al passivo da parte dei numerosi creditori.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
NOME COGNOME