Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto NOME COGNOME – quale liquidatore p della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita con sentenza del 04 febbraio 2016 – colpevole di concors bancarotta fraudolenta documentale ‘generica’.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME, che svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 216 co. 1 n. 2 LF, art. 533 c proc. pen. e correlati vizi di motivazione: la Corte territoriale non ha adeguatamente motiva – in coerenza con richiamato canone ermeneutico in punto di accertamento del dolo in tema di bancarotta fraudolenta documentale – in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, avendo trascurato di valutare, a tal fine, emergenze fattuali incontestate e significa deponenti per la mancanza di volontà dell’imputato di impedire la ricostruzione della vit societaria o di recare danno alla massa dei creditori con profitto per sé. La doglianza atti anche la mancata riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice.
2.2. Con il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzioNOMErio, denuncia violazione degl artt. 132 e 133 cod. pen. 62 n. 4 cod. pen. e mancanza di motivazione in merito alla entità de trattamento sanzioNOMErio, non proporzioNOME in rapporto a quello inflitto al coimputato COGNOME nonchè illegittimamente privato del riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso e conclu per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che privo del dovuto confronto con la motivazione, ampia, corretta e specifica, della sentenza impugnata, e reiterativo di censure gi disattese dalla Corte territoriale con motivazione argomenti non viziati da illogicità.
1.1. La Corte di appello ha specificamente argomentato in merito all’elemento soggettivo – che, nella fattispecie de qua è di tipo generico – attraverso un corretto ragionamento inferenziale, osservando come la dedizione professionale dell’imputato all’attività di liquidatore sia circosta che non rende scusabile l’essersi disinteressato di ricevere le scritture contabili dal precede liquidatore e l’averne omesso l’aggiornamento e la tenuta durante il periodo ( un anno) della su liquidazione, ovvero di essere così venuto meno a due suoi specifici obblighi giuridici. C ricostruita la piena consapevolezza delle omissioni – non risultando neppure dalle deduzioni difensive che il COGNOME si sia attivato per ricostruire c:ontabilmente l’andamento della socie offrire agli organi fallimentari elementi documentali adeguati concernenti il periodo in c durato il suo ruolo e, per quanto possibile, quello antecedente – essa è stata logicamente ritenu emblematica della sua responsabilità. Rispetto a tali valutazioni, coerenti con la ricostruzi fattuale emersa dal dibattimento, le censure difensive si muovono lungo una linea argomentativa
meramente rivalutativa, incentrata sostanzialmente sulla tesi della estraneità del ricorrente a condotte distrattive aliene – non consentita nel giudizio di legittimità.
1.2.D’altro canto, l’invocata sussunzione nella fattispecie della bancarotta semplice è sta esclusa ponendo in luce la gravità e la diffusività della condotta omissiva, che si è accompagnata non solo alla condotta distrattiva del coimputato, amministratore di diritto, il quale ha op la totale spoliazione dei beni e delle risorse sociali, ma anche all’ac:cumulo di una imponen esposizione debitoria verso l’Erario, superiore ai tre milioni di euro, senza che il COGNOME l’ minimamente documentata o affrontata.
1.3. La motivazione fonda congruamente la responsabilità del ricorrente sul rilievo che – i considerazione del ruolo di liquidatore del RAGIONE_SOCIALE ( che lo ha posto in una situazio giuridicamente equivalente a quella dell’amministratore della società durante il periodo del liquidazione) – l’assenza di concorso nelle condotte distrattive non legittimi l’affermaz difensiva che questi ne fosse all’oscuro, risultando del tutto inverosimile che egli non ave avuto conoscenza dell’attiva di spoliazione condotta dal COGNOMEi a beneficio della RAGIONE_SOCIALE, che aveva proseguito l’attività economica della fallita, secondo un sistema peraltro già attuato passato. Nell’assumere il ruolo di liquidatore della società in tale contesto l’inte dell’imputato non poteva essere che quello di consentire, attraverso la stringente osservanza degli obblighi gravanti su quella posizione, la ricostruzione della vita sociale onde dimostrare propria distanza rispetto a condotte fraudolente dell’amministraz i one pregressa. Da qui l’inconsistenza dell’argomento difensivo incentrato sull’estraneità dell’imputato alle condo distrattive, e l’inconfigurabilità della invocata fal:tispecie più lieve, attese le s competenze, peraltro rivendicate durante il processo, del ricorrente.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché inedito. Non risulta, infatti, che con l’impugnazio di merito, fosse stato richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante, né una riduzio tout court di pena, giacche, nella prospettazione dell’appellante, la rideterminazione in melius del trattamento sanzioNOMErio era stato ancorata alla previa derubricazione in bancarotta semplice, derubricazione non accolta dalla Corte territoriale, cosicchè alcun obbligo valutati residuava in capo alla Corte di appello in ordine alla dosimetria della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2024
Il Consigliere estensore