Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8223 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 28 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno in data 9 ottobre 2019, con la quale COGNOME NOME è stato giudicato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione (artt. 110, 81 cod. pen., 216, co. 1, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942) in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato dal Tribunale di Livorno il 3 dicembre 2013. Per l’effetto, la Corte territoriale ha confermato la condanna dell’imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge per la durata di anni due.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, articolando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942, nonché vizio di motivazione per mancanza e illogicità della stessa in ordine alla mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi di bancarotta semplice documentale ( di cui all’ art. 217 R.D. 267/1942).
Sostiene la difesa che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale basandosi su dati meramente oggettivi, ossia l’assunzione della carica e il conseguente obbligo di tenuta delle scritture, nonché la loro omessa consegna, senza indagare l’effettiva sussistenza del dolo specifico richiesto per la fattispecie fraudolenta. In particolare, si lamenta che i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle specifiche circostanze concrete, quali: il brevissimo lasso di tempo in cui il COGNOME è rimasto in carica; la mancanza di prova dell’effettiva presa in carico delle scritture dalla precedente gestione; la circostanza che gran parte del passivo determinante l’insolvenza fosse ascrivibile alla gestione precedente. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente laddove deduce il dolo specifico dalla stessa omessa consegna della contabilità al curatore (ovvero dall’elemento oggettivo) , ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fisica sottrazione o l’omessa tenuta integrano il reato solo se è accertato lo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori, non potendosi desumere il dolo unicamente dal dato materiale della mancanza dei libri.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, R.D. 267/1942.
Il ricorrente censura l’argomentazione della Corte d’appello che ha escluso l’attenuante basandosi sul mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e sulla mancata tenuta della documentazione. Si assume che tale valutazione sarebbe errata e illogica, in quanto, ai fini della concessione dell’attenuante, si dovrebbe valutare il pregiudizio economico in rapporto alle dimensioni dell’impresa e al movimento degli affari. Nel caso di specie, si tratterebbe di un piccolo ristorante “di periferia”, gestito dall’imputato per pochissimi mesi: elementi che avrebbero dovuto condurre a ritenere il danno di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. In particolare, va accolto il primo motivo, con il quale il ricorrente
lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta documentale anziché semplice, contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Corte d’appello ha confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942 (nella forma della sottrazione o omessa consegna delle scritture), desumendo il necessario dolo specifico essenzialmente dal dato oggettivo della mancata consegna della contabilità al curatore.
Tale iter argomentativo non è in linea con i principi stabiliti da questa Corte. Giova rammentare che la bancarotta documentale semplice (art. 217, comma 2, r.d. 267/1942) è punibile anche a titolo di colpa e non richiede, a differenza della bancarotta fraudolenta documentale ‘generica’, che la tenuta della contabilità sia tale da impedire -sotto il profilo oggettivo -la ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 27463001), né il dolo specifico -correlato alla mancanza (quand’anche parziale: Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione) della contabilità -di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01; Sez. 5, n.18868 del 24/01/2023, non massimata): essendo sufficiente, per la bancarotta documentale semplice, che l’agente ometta, anche per negligenza, di tenere le scritture contabili per il periodo ivi indicato.
È evidente che, senza tali elementi, non sarebbe possibile distinguere la bancarotta documentale semplice (omessa tenuta delle scritture motivata da mera negligenza) da quella fraudolenta.
Nel caso di specie, occorreva, dunque, accertare il fine di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto, essendo oggetto di vaglio la mancanza delle scritture e non loro tenuta artefatta (ovvero tale da impedire di ricostruire la situazione economica dell’impresa ).
Quanto alla prova del menzionato dolo specifico di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, r.d. 267/1942, la stessa, come di regola è per tale elemento ‘immateriale’ , non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza»: cosicché, ad esempio, sono stati ritenuti significativi anche il «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata); ed ancora, pure il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la
non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture», nell’ambito di una ingentissima esposizione debitoria, sono stati ritenuti idonei all’uopo (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione).
Si tratta, evidentemente, di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nella motivazione: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata omette siffatta valutazione, non chiarendo da dove si possa desumere il dolo specifico: ciò che non è affermato, nel caso in esame, neppure per implicito in costanza di una bancarotta fraudolenta distrattiva per la quale risulta ignota l’ entità del patrimonio sottratto alla fallita.
Dalla lettura del provvedimento, infatti, emerge che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la concomitante bancarotta per distrazione in riferimento a cespiti (“attrezzature mobili”, “impianti”, “cucine”) di cui, tuttavia, non viene in alcun modo precisato il reale valore economico. A fronte della specifica doglianza difensiva -che qualificava tali beni come vetusti e di valore esiguo (“vecchi arredi”) -la Corte non ha fornito una risposta adeguata sul quantum della distrazione.
Tale lacuna si riverbera decisivamente sulla tenuta logica del dolo specifico della bancarotta documentale: se, in ipotesi, l’attivo sottratto fosse di valore irrisorio o nullo, si affievolirebbe drasticamente l’argomento per cui la spinta teleologica a occultare le scritture fosse da ricercare nell’intento di “recare pregiudizio ai creditori”, rendendo plausibile la prospettazione difensiva di una condotta meramente negligente o trascurata (bancarotta semplice), tipica di una gestione aziendale ormai disinteressata e confusa.
Il giudice di merito, pertanto, ha operato un automatismo inammissibile tra la mancata consegna delle scritture e la frode, senza verificare in concreto la sussistenza degli indici di quest’ultima e, in primis , se l’occultamento documentale fosse funzionale a celare una distrazione di apprezzabile rilevanza o se, viceversa, l’eventuale tenuità dei beni dispersi sia indice di una mera trascuratezza gestionale priva di (sicure) finalità frodatorie.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 219, ultimo comma, r.d. 267/1942). La valutazione sulla configurabilità di tale attenuante, infatti, è strettamente connessa alla definizione del titolo di reato e all’accertamento -demandato al giudice del rinvio -dell’effettiva entità del pregiudizio arrecato con le ormai acclarate condotte distrattive.
Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, l’occultamento delle scritture contabili integrante bancarotta fraudolenta documentale non consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, r.d. 267/1942, qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943-01, Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275345-01 e Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, COGNOME, Rv. 26367601).
Tuttavia, tale dato è ancora sub iudice , come detto.
Sarà compito del giudice del rinvio, all’esito della rivalutazione della bancarotta documentale (se fraudolenta o semplice), esaminare nuovamente l’applicabilità dell’attenuante invocata e rideterminare, se del caso, il trattamento sanzionatorio.
Sulla base delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, affinché proceda a nuovo giudizio sanando il vizio motivazionale riscontrato, verificando in concreto la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, nonché -conseguentemente -la sussistenza della invocata attenuante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così è deciso, 24/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente RAGIONE_SOCIALE NOME