Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
che ha chiesto il rigetto del ricorso nsoreì
procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 6 febbraio 2024, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Campobasso, confermava la sentenza di condanna di COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale emessa dal Tribunale di Campobasso il 15 settembre 2021.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia NOME COGNOME, proponeva ricorso, che articolava in quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 216 LE e la correlativa illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, infatti, la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale era fondata su un unico elemento indiziario, quale la omessa ovvero irregolare tenuta dei libri contabili, che nulla poteva dire circa l’elemento soggettivo.
Tale decisione non aveva emendato, a parere del ricorrente, la lacuna motivazionale della precedente sentenza di secondo grado, annullata da questa Corte, in quanto quel giudice di merito aveva dedotto la configurabilità del dolo specifico unicamente in ragione della oggettiva mancanza delle scritture contabili.
La Corte di Appello di Salerno non avrebbe valutato alcun ulteriore elemento, né rilevato la assoluta carenza di prova circa la responsabilità dell’imputato nell’occultamento delle scritture, ovvero nel fatto di avere ricavato un profitto da tale condotta; avrebbe omesso di considerare che l’imputato era rimasto vittima di un sistema criminoso ordito da altri.
La motivazione dell’impugNOME provvedimento si appalesava contradittoria, poiché la Corte territoriale, da un lato, riteneva l’imputato in buona fede quanto al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma riteneva sussistente il dolo specifico quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonostante sia regola di esperienza che la bancarotta fraudolenta documentale è funzionale alla dissimulazione di condotte distrattive.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 216 LE, poiché, a fronte della carenza di elementi anche indiziari dai quali desumere con certezza la natura del dolo, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie semplice, di cui all’art. 217 LE.
2.3 Con il terzo motivo chiedeva la revoca della pena accessoria della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale, quale conseguenza della riforma della declaratoria di condanna.
2.4 Con il quarto motivo chiedeva rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato, il cui termine decorreva dalla data di dichiarazione del fallimento, il 15 febbraio 2011.
Disposta la trattazione scritta del procedimento il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore depositava memoria con conclusioni in data 18 giugno 2024 con cui insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il giudice di rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, attenendosi al devolutum, ha indagato la sussistenza e la natura dell’elemento soggettivo attraverso un esame sinottico di tutti gli elementi di prova e gli indizi disponibili, con ciò attenendosi ai pacifici insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.
Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5 – , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023).
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio e ha superato la censurata equazione mancanza libri e scritture contabili = dolo, poiché ha evidenziato ulteriori elementi di fatto che hanno rafforzato la convinzione che la mancata tenuta dei libri, ovvero la loro sottrazione, secondo l’id quod plerumque accidit, facesse parte di un degno più complesso, volto a collaborare con soggetti terzi per disperdere le garanzie creditorie e liberarsi dei debiti della società.
Non solo, infatti, veniva mutata la denominazione sociale e spostata la sede legale, ma il capitale sociale veniva ceduto ad un prezzo vile, nonostante il valore dello stesso e dei crediti vantati verso terzi.
Ad ulteriore conferma dell’evidente anomalia di tutte le operazioni societarie di quel periodo viene richiamata la circostanza che le trattative per la cessione anziché avvenire con chi figurava come cessionario, avveniva con soggetti terzi.
A fronte di tali elementi motivazionali contenuti nell’impugNOME provvedimento la censura proposta dal ricorrente è del tutto generica ed aspecifica, non
confrontandosi con le ulteriori argomentazioni svolte dal giudice del rinvio al fine di superare le criticità evidenziate nella sentenza di annullamento.
1.2 Il secondo ed il terzo motivo, logicamente collegati al primo, a fronte della inammissibilità del presupposto che li fonda, sono analogamente inammissibili.
1.3 Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il reato non è prescritto, in quanto in ragione delle plurime sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il termine andrà a scadere, come da conteggio della Corte di Appello, riconfermato anche da questa Corte, il 9 ottobre 2025.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali, nonchè – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente