Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA ROCCA NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME espone i motivi di gravame ed insiste per l’annullamento della sentenza impugnata
Ritenuto in fatto
La RAGIONE_SOCIALE NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 28 novembre 2023, che ne ha confermato l’affermazione di reità, statuita primo grado nel giudizio abbreviato, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pe
prima parte n. 2, 223 r.d. n. 267/42, commesso in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita il 16 luglio 2014.
1.L’atto di impugnazione si è affidato ad un articolato motivo, fondato sul richiamo del viz inosservanza della legge penale anche in relazione alla mancata riqualificazione del reato quello di bancarotta semplice documentale. La Corte d’appello – seguendo l’errore in cu sarebbe incorso il primo giudice – avrebbe individuato nel dolo generico l’elemento soggettiv necessario a perfezionare il reato contestato, mentre la imputazione riguarda il delitt bancarotta fraudolenta documentale per la mancata consegna della contabilità al curatore del fallimento, che esige la prova del dolo specifico. La mera omissione della tenuta del contabilità potrebbe al più costituire il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217 co R.D. n. 267/42.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Va in premessa ricordato che oggetto dell’imputazione è la mancata ostensione dell’intero impianto contabile agli organi fallimentari, e che costituisce orientamento ormai consolidato questa Corte quello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo speci recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla dispo degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge f rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’i reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi” (sez. 5, n. 33114 del 08/10/20 COGNOME, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, COGNOME, Rv.279179). L’indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazi specifica e generica – l’omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irreg od incompleta; l'”omissione” connota l'”inesistenza” degli adempimenti contabili, riten equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritture esistenti e non consegnat curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impiant contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all’integrazione del più gra delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all’art
comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo – dal dolo generico di “fraudolenza”, inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderann possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650). Pertanto, l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questi – nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, pr ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che s dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che alt risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo mat prevista dall’art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta sempl documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992). Sug indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenz hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specular talune emergenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’e passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il trac attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Pietra, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria pe crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di r pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministrat condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il pa rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizz necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitt bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciut quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulte ed integrativi rispetto all’irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Ami 276910). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.La sentenza impugnata, per contrastare il motivo di gravame che ha confutato l’emersione della prova dell’elemento soggettivo del reato, ha dato evidenza dell’ impossibil per il curatore, di rielaborazione degli accadimenti aziendali a cagione dell’ indisponibilit scritture contabili, nella sua pacifica oggettività; ha rimarcato che il curatore fallim riuscito, con difficoltà, a rintracciare telefonicamente l’imputata, che ha dapprima promess presentarsi al suo cospetto, senza rispettare l’impegno e, in un secondo momento, non ha ritirato la lettera raccomandata formalmente speditale dall’organo fallimentare ai fini d sua ufficiale convocazione, rendendosi nella sostanza irreperibile; la sussistenza del d specifico è stata desunta dall’impedita ricostruzione delle “malversazioni realizzate dalla società
in danno dei creditori, come confermato dallo stato del passivo (nessun attivo era sta rinvenuto nella disponibilità della fallita)”. Ed è proprio a tale ultimo proposito che la sentenza impugnata tradisce profili di intrinseca e significativa illogicità espositiva, perché, un stigmatizzato il comportamento nella sua materialità, non sono stati in alcun modo individuat dati sintomatici della volontà di ricavare, con le omissioni compilative o il nascondimento d contabilità, un ingiusto profitto o di occultare, in pregiudizio dei creditori, l’evoluzi vicende aziendali. A titolo esemplificativo, è stato citato un bilancio di esercizio, risa 2008, di cui non è dato conoscere le voci attive, potenzialmente idonee a rappresentare disponibilità economiche sottratte alla massa ; non è stata chiarita l’entità e la tipologi passività insinuate nella procedura concorsuale; sono state genericamente menzionate “fatture”, per diverse annualità, esibite a funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE nel corso di un accesso ispet senza alcuna descrizione del loro contenuto e/o dell’eventuale attinenza a prestazioni svolt foriere a loro volta di generare un accrescimento patrimoniale potenzialmente aggredibile da creditori. Si tratta evidentemente di indici rilevanti, che potrebbero assumere portata deci ai fini della prova del dolo specifico e, dunque, di un elemento essenziale richiesto paradigma della norma incriminatrice contestata.
2.In conclusione, la fondatezza del ricorso proposto dall’imputata impone l’annullamento dell impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello perché provveda a riesaminare la res iudicanda per le ragioni indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cort d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, 06/06/2024
Il conSigliere estensore
Il Presid nte