Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna COGNOME NOME in ordine ai delitti di bancarotta fraudole documentale e patrimoniale, al lui ascritti nella veste di amministratore di d (dalla costituzione sino al 20 dicembre 2011) e di fatto (dal 20 dicembre 2011 fallimento) della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 27 dicembre 2012.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difenso articolando tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice docurnentale.
Si sostiene che la sussistenza dell’elemento soggettivo non potrebbe evincer “dal solo fatto, costituente l’elemento materiale, che lo stato delle scrit stato tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimen degli affari, considerato che l’omissione sarebbe circoscritta a un limitato pe temporale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in punto di assegnazione al ricorrente della veste di amministrato di fatto.
2.3. Con il terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancato giudizio ex art. 69 cod. pen., in termini di prevalenza, delle circost attenuanti generiche sulle aggravanti.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato.
2.1 La questione sollevata dall’imputato rende necessario rammentare gl elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta document disegnate dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. che si trovano in rapp di alternatività tra loro.
2.1.1. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazi distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad a ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Va chiarito che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, anche l’ipo di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di ti dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che l’o tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi) sia sorretta da dolo s perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da que analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale previ dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 25 Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
2.1.2. La seconda fattispecie (c.d. “AVV_NOTAIO“) è integrata dalla tenuta contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento deg affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenu ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ide contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione origi di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); essa richiede il dolo generico (Sez. 5, 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
2.2. Nella specie, il capo di imputazione sub 1) chiama in causa, alme formalmente, entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documental (specifica e AVV_NOTAIO), poiché contesta all’imputato vuoi di aver sottratto parte delle scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto e di recare pregiudizio ai creditori, vuoi di aver tenuto la contab modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2.3. In ordine al capo 1, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’ele materiale della fattispecie c.d. “specifica”, laddove fa riferiment sottrazione/occultamento de: l’intera contabilità relativa all’anno 2012; i giornate e i mastrini contabili del 2011; tutte le fatture emesse negli anni 2009 e 2011; il registro Iva del dicembre 2011. Contabilità che, almeno sino 2011, era stata tenuta da uno studio professionale e che era stata conseg nelle mani di COGNOME COGNOME 5 maggio 2011.
I giudici di merito hanno accertato la responsabilità dell’imputato anch relazione alla distrazione vuoi dei beni strumentali (capo 2), vuoi di ingenti s di denaro prelevate nel corso del tempo, soprattutto nell’ultimo periodo di della società (capo 3): il 24 dicembre 2010 COGNOME ha sottratto dai conti cor della fallita la somma di 260mila euro che ha poi utilizzato per azzerare la pr personale esposizione debitoria verso la Banca.
2.4. Dalla lettura delle pronunce di primo e secondo grado si ricava che condotta di sottrazione/occultamento della contabilità è collegabile alla vo dell’imputato di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare preg ai creditori, in quanto è stata “funzionale” a ostacolare l’accertamento dell’attività distrattiva posta in essere dirottando la liquidità della società sui prop personali, a discapito della massa dei creditori.
Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili.
Il punto della qualifica di amministratore di fatto non risulta devolu giudice di appello.
Il motivo di ricorso non illustra la decisività della questione, poiché l’imp è stato chiamato a rispondere dei reati anche nella veste di amministrator diritto (dalla costituzione della società sino al dicembre 2011).
La censura è priva di specificità, poiché si limita a riportare una parte motivazione e, senza svolgere alcuna critica, trascrive poi le massime de giurisprudenza sull’amministratore di fatto.
La Corte di appello, nonostante l’assenza di una specifica doglianza, motivato in modo congruo e pertinente sulla qualità di amministratore di fa dell’imputato dal momento in cui dismette la qualifica formale per continuare gestire la società (di cui rimane socio unico) unitamente al nuovo amministrat di diritto, COGNOME NOME, di professione carpentiere, privo delle compete necessarie alla guida dell’ente (pagg. 2 e 3).
Il terzo motivo – che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pe delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizi comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 13/02/2024