Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17661 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 530/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 10/04/2025
COGNOME
R.G.N. 6447/2025
NOME SESSA
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOTTA SAN GIOVANNI il 19/08/1945
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestatogli quale amministratore unico della srl RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dichiarata fallita il 18 ottobre 2018, irrogandogli la pena di anni tre di reclusione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
L’imputato aveva sottratto tutta la documentazione contabile che gli era stata riconsegnata dai professionisti, non consegnandola al curatore.
Così rendendo impossibile la ricostruzione dell’attività societaria e ciò all’evidente scopo di recare pregiudizio ai creditori, tanto che non si erano potute individuare le cause del dissesto che, solo in ipotesi, poteva essere ricondotta all’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, come aveva affermato dall’imputato. E come era stato, invece, sostanzialmente smentito dal giudice civile che aveva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della fallita ed a favore della stessa RAGIONE_SOCIALE, che era stata così riconosciuta essere creditrice e non debitrice della fallita.
E, sempre la scomparsa delle scritture, non aveva consentito, a detta dello stesso curatore, di dare congrua spiegazione dell’ingente passivo, pari a complessivi euro 2.603.325,09.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era giustificato dalle precedenti condanne, per furto ma anche per fatti specifici quali l’omesso versamento di contributi e la violazione di norme poste a protezione della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il delitto contestato al prevenuto.
Riconosceva la difesa (dovendosi comunque tralasciare le argomentazioni che si riferiscono ad una non contestata bancarotta patrimoniale) che il prevenuto non aveva depositato alcuna documentazione alla curatela, anche se questa gli era stata riconsegnata dai professionisti che, per qualche tempo, l’avevano tenuta.
Non vi era, tuttavia, la prova che COGNOME l’avesse sottratta e l’avesse fatto con l’intento di non consentire la ricostruzione dei movimenti degli affari della società.
Così che era del tutto assente la necessaria prova del richiesto dolo specifico.
La Corte territoriale, del resto, aveva ritenuto il solo dolo generico, così riportando la condotta del prevenuto alla diversa ipotesi della bancarotta generica. Né aveva valutato la possibile riqualificazione del fato nell’ipotesi prevista dall’art. 2621 cod. civ.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, sul quale la Corte non aveva speso alcuna argomentazione, in specie sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento.
Al prevenuto è stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale in entrambe le sue forme: sia quella ‘specifica’, avendogli ascritto la sottrazione delle scritture, sia quella ‘generica’, derivante dall’impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari.
E, sul punto, si è già avuto modo di affermare che è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01).
Si è, inoltre, aggiunto che, quanto al dolo richiesto per ciascuna delle due diverse condotte di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 – 01).
Nell’odierna fattispecie, la Corte di merito, confermando il giudizio di fatto del Tribunale, aveva ritenuto la sussistenza della prima ipotesi, la bancarotta ‘specifica’, posto che si era accertato come l’imputato, avuti in consegna i libri e le scritture contabili dai professionisti che fino a quel momento le avevano tenute, le aveva sottratte o distrutte o occultate, visto che, pur avendole ritirate, non le aveva consegnate al curatore che gliele aveva richieste.
Quanto al dolo – che avrebbe dovuto essere, per quanto si è osservato, ‘specifico’ – la Corte stessa aveva affermato che la conseguente impossibilità di ricostruire compiutamente l’attività della fallita era stata ‘ dolosamente provocata dall’imputato allo scopo di recare pregiudizio ai creditori’ e, quindi, non ravvisando affatto, come si pretende in ricorso, il mero dolo generico ma, invece e proprio, quello specifico, di danno ai creditori.
Dolo che la Corte territoriale aveva desunto, con motivazione in fatto priva di manifesti vizi logici, dalla volontà dell’imputato di non consentire di ricostruire l’andamento economico della fallita, intento reso evidente sia dalla assoluta impossibilità di verificare come si fosse accumulato il debito complessivo, superiore ai due milioni e mezzo di euro, emergente dallo stato passivo, sia dalla smentita alla ricostruzione offerta dal prevenuto circa le cause del dissesto, ricondotte all’inadempimento di una società che si era accertato, invece, essere una creditrice e non una debitrice della fallita.
Né è dato comprendere come la condotta di sottrazione delle scritture possa mai configurare il delitto di cui all’art. 2621 cod. civ., le false comunicazioni sociali.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte aveva ricordato come, assenti le ragioni di meritevolezza, l’imputato non fosse neppure incensurato, avendo patito precedenti condanne per furto ma anche per reati della medesima indole, quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali e la violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro.
La pena era stata poi fissata nel minimo edittale, di anni tre di reclusione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME