Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43414 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43414 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME COPPARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per il delitto di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. n. 267/1952 (fatto commesso in Ferrara il 13 luglio 2016), quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari, con conferma nel resto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, da sottrazione e/o distruzione delle scrittur contabili in pregiudizio dei creditori sociali, e lamenta il travisamento della prova quanto falsità della denuncia di furto della documentazione contabile della fallita “RAGIONE_SOCIALE” e ai risultati delle indagini compiute dalla Guardia Finanza di Ferrara, non è consentito in questa sede, giacché, pur sotto l’egida formale del vizi di violazione di legge, deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire u rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazi di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 3 de sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha reso una completa e congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali si doveva ritenere che le scritture contabili societarie fossero tenute ma fatte spregiudicatamente scomparire allo scopo di mettere al riparo il patrimonio dell’amministratore della società di persona e della stessa società da possibili aggressioni d parte dei creditori);
che il secondo motivo, che denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto, manifestamente infondato posto che per la giurisprudenza di legittimità integra il reato bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 1 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presid , énte
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore