Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9102 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1619/2025
NOME COGNOME
UP – 17/12/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
CANTATORE NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE DI APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che Ð per
quanto qui di interesse Ð aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla societˆ RAGIONE_SOCIALEÓ, fallita il 7 novembre 2013.
Secondo i giudici di merito, l’imputato Ð nella qualitˆ di amministratore della societˆ Ð, Çcon lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditoriÈ, avrebbe tenuto Çi libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affariÈ.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilitˆ su una lettura distorta delle risultanze processuali e, in particolare, delle relazioni del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero. Dalle relazioni, invero, emergerebbero delle mere irregolaritˆ contabili, che sarebbero inidonee a configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale e che, in ogni caso, sarebbero riferibili a periodi successivi alla cessazione della carica di amministratore da parte dellÕimputato, avvenuta il 27 luglio 2012. In particolare, le anomalie evidenziate dai giudici di merito Ð quali la mancata consegna del libro inventari, le discrasie nei bilanci, le vendite di cespiti nel 2013 e lÕinserimento di crediti inesistenti nel bilancio fallimentare Ð non potrebbero essere ricondotte alla responsabilitˆ dellÕimputato, essendo relative a un periodo di tempo in cui egli non rivestiva più alcuna funzione gestoria in seno alla societˆ. Lo stesso Tribunale, dÕaltronde, aveva ritenuto che non potesse ritenersi provato che lÕimputato, successivamente alla cessazione della carica formale, avesse operato come amministratore di fatto della societˆ. Secondo il ricorrente, sulla base delle relazioni tecniche, non si potrebbe ritenere che la contabilitˆ fosse tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il consulente tecnico del pubblico ministero, inoltre, avrebbe fatto riferimento alla fattispecie della bancarotta semplice.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato i fatti come bancarotta fraudolenta documentale, quando, invece, essi andrebbero ricondotti alla diversa fattispecie della bancarotta semplice.
La parte ribadisce che, sulla base delle relazioni tecniche, non si potrebbe ritenere che la contabilitˆ fosse tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il consulente tecnico del pubblico ministero, inoltre, avrebbe fatto riferimento alla fattispecie della
bancarotta semplice. NŽ la mancanza del libro degli inventari per gli anni 2009, 2010 e 2012 muterebbe i termini della questione, atteso che l’omessa tenuta del libro degli inventari integrerebbe la fattispecie della bancarotta semplice.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Entrambi i motivi Ð che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi Ð sono inammissibili.
Il ricorrente, in sostanza, sostiene che ci troveremmo di fronte a delle mere irregolaritˆ inidonee a integrare la bancarotta documentale fraudolenta, non essendo stato dimostrato e non emergendo dalle relazioni tecniche che le scritture contabili fossero tenute in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della societˆ; conseguentemente, al più, potrebbe ritenersi integrata la bancarotta documentale semplice. Sotto altro profilo, sostiene che le irregolaritˆ sarebbero riconducibili a un periodo successivo alla cessazione dell’incarico formale assunto dallÕimputato.
Ebbene, con riferimento a questÕultimo profilo, va detto che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che i giudici di merito (cfr. anche pagina 15 della sentenza di primo grado) hanno circoscritto la responsabilitˆ dell’imputato al periodo in cui rivestiva la qualitˆ di amministratore di diritto, ossia fino al luglio 2012, ponendo correttamente in rilievo come numerose anomalie riscontrate dal curatore e dal consulente tecnico fossero riferibili proprio a tale periodo (tra le altre: omessa tenuta del libro degli inventari negli anni 2009 e 2010; azzeramento anomalo, per l’anno 2010, del conto mastro n. 32300 socio c/finanziamenti; registrazione nell’anno 2011 dell’importo di euro 2.165.000, che storna l’importo degli acconti accumulati durante l’anno).
Quanto allÕaltro profilo, va rilevato che i giudici di merito, in maniera precisa, hanno riportato le numerose e gravi difformitˆ nella tenuta delle scritture contabili, evidenziando lÕinidoneitˆ di queste ultime a consentire la ricostruzione del patrimonio della societˆ (cfr. anche pagine 6 e ss. e 14 e ss. della sentenza di primo grado). Si tratta, in effetti, di difformitˆ che incidono in maniera rilevantissima rispetto alla rappresentazione della situazione della societˆ: azzeramento del conto mastro; storno degli acconti; omessa tenuta per svariati anni del libro degli inventari; iscrizione in contabilitˆ di crediti inesistenti o giˆ ceduti; anomala registrazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
A fronte della rigorosa valutazione operata dai giudici di merito, il ricorrente non spiega le ragioni per cui tali gravi difformitˆ non avrebbero impedito la
ricostruzione del patrimonio e degli affari della societˆ, limitandosi a delle generiche asserzioni e a richiamare il fatto che il consulente tecnico avrebbe fatto riferimento alla bancarotta semplice.
Al riguardo, va rilevato che la qualificazione giuridica del fatto spetta al giudice e non certo al consulente tecnico.
Ebbene, i giudici di merito hanno correttamente escluso la bancarotta semplice, rilevando, sotto il profilo oggettivo, l’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito e, sotto quello soggettivo, la sussistenza del dolo.
Si tratta di una valutazione corretta, atteso che, nella bancarotta fraudolenta generica, lÕelemento soggettivo deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontˆ dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ci˜ renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Nella bancarotta semplice, invece, pu˜ essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontˆ o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630).
Quanto allÕelemento oggettivo, poi, alla bancarotta bancarotta semplice è estraneo l’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, che invece caratterizza il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
I giudici di merito, infine, non sono incorsi in nessun errore nel dare rilievo anche al libro degli inventari. Infatti, se è vero che rispetto alla bancarotta semplice vengono in rilievo le scritture obbligatorie e solo quelle, è altrettanto vero che nella bancarotta fraudolenta vengono in rilievo tutti i libri e le scritture contabili (siano obbligatori o meno), quando essi siano redatti in maniera tale da non consentire una, sia pure approssimativa, ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME