Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8209 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8209 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nata a Mirano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Camposampiero il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica, commessi, quanto alla COGNOME, nella veste di amministratore unico della società fallita sino al 9 giugno 2016 e, al COGNOME, in quella di amministratore di fatto della stessa società dalla costituzione al fallimento.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, che, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha dedotto due motivi di impugnazione , di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, la ricorrente assume violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e correlato difetto di motivazione.
A riguardo, evidenzia che aveva dedotto la mancanza dell’elemento soggettivo del reato ascritto perché, quanto al primo accertamento fiscale, esso aveva avuto ad oggetto le sole scritture contabili dell’anno 2012 che erano state fornite da NOME COGNOME e, rispetto al secondo, era iniziato successivamente al momento nel quale era cessata dalla carica, in data l9 giugno 2014, e al passaggio dei relativi obblighi in capo a NOME COGNOME.
Lamenta, su un piano più generale, che, ad ogni modo, la condotta non era corredata dal dolo specifico di evadere le imposte o di consentire l’evasione delle stesse a soggetti terzi, e che l’elemento soggettivo era stato illegittimamente desunto, per come argomentato in sede di merito, solo in ragione del fatto che era coniugata con l’amministratore di fatto.
2.2. Con il secondo motivo assume erronea applicazione degli art. 223 e 216, comma 1, n. 2, l. fall. nonché assenza di motivazione rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sviluppando censure analoghe a quelle spiegate con il primo motivo.
Contro la stessa sentenza propone ricorso per cassazione anche l’imputato NOME COGNOME che, con il proprio difensore di fiducia, si affida a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
3.1. Con il primo, lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché mancanza di motivazione.
In particolare, deduce che, rispetto al secondo accertamento fiscale, non vi è prova che dopo la cessione delle quote non vi era stato un passaggio di tutta la documentazione all’amministratore COGNOME, che aveva mostrato di non essere uno ‘sprovveduto’ o una mera ‘testa di legno’ perché a propria volta aveva ceduto la società.
Sottolinea, inoltre, che non vi è alcuna dimostrazione del compimento di atti gestori da parte sua idoneo a giustificare la qualificazione come amministratore di fatto.
3.2. Con il secondo motivo svolge censure analoghe con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che, ai fini del vaglio del vizio di motivazione dedotto dagli imputati, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Ciò posto, il ricorso di NOME COGNOME, i cui motivi sono suscettibili di vaglio unitario, non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Sotto un primo aspetto, quanto all’elemento oggetti vo della condotta, occorre considerare che, come congruamente evidenziato già dalla sentenza di primo grado, non assume rilievo l’anno nel quale è iniziata la seconda verifica fiscale, poiché questa aveva riguardato anche anni precedenti, nei quali l’imputata era amministratore della società, oltre a detenere una percentuale significativa delle quote sociali (pari al 40%). Né, peraltro, come sottolineato dalla decisione impugnata, la ricorrente ha assolto al l’onere , a proprio carico, di dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, COGNOME, Rv. 271839).
Le pronunce di merito hanno del pari congruamente accertato l’elemento soggettivo di entrambi i delitti ascritti all’imputata.
Sotto un primo aspetto, a differenza di quanto ella deduce, non è stata valorizzata in sé la circostanza che la ricorrente era moglie dell’amministratore di fatto, bensì che, per tale ragione, nella sua veste di amministratore di diritto, era nelle condizioni di controllare che l’amministratore di fatto tenesse correttamente le scritture contabili.
Quanto al dolo specifico che deve sottendere entrambi i reati, inoltre, si è coerentemente osservato, già da parte della decisione di primo grado, che la ‘sparizione’ delle scritture contabili è coincisa con l’inizio degli accertamenti fiscali per la presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti e, nello stesso momento, era avvenuto il mutamento della compagine sociale e di quella amministrativa. Il che, congruamente, è stato ritenuto espressivo della finalità degli imputa ti di impedire all’Amministrazione finanziaria di ricostruire il volume
degli affari della società ritraendo indebiti vantaggi fiscali e illegittimi profitti in danno dell’Erario.
Il ricorso proposto dal COGNOME è, del pari, non fondato, sia per quanto evidenziato in relazione alla posizione della COGNOME, sia perché egli stesso ha dichiarato di essere amministratore di fatto, circostanza che è stata riscontrata, peraltro, come evidenziato dalla pronuncia di primo grado, anche dai soggetti che hanno effettuato le verifiche fiscali.
I ricorsi devono dunque essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/01/2026
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME