Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40605 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASSISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella veste di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” società dichiarata fallita il 29 novembre 2016;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico, è manifestamente infondato alla luce del tessuto argomentativo della doppia conforme di condanna (in cui la sentenza impugnata si salda a quella di primo grado):
risultano sottratti (perché istituiti ed esistenti in quanto restituiti all’imputa dal proprio commercialista) numerose scritture contabili relative a diverse annualità quali registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, libro degli inventari, libro giornali (cfr. specificazione a pag. 3 sentenza primo grado);
si tratta di condotta riconducibile, sotto il profilo dell’elemento materiale, nell’alveo di tipicità della prima ipotesi dell’art. 216 comma 1 n.2 legge fall.; ipotesi che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
il fine di recare pregiudizio ai creditori (pag. 5 sentenza di primo grado) viene desunto dalla circostanza che la sottrazione di scritture contabili, fondamentali per documentare la vita della società, si correlava al fatto che, presso la sede della società, il curatore non riveniva alcun bene strumentale della società (operante nel settore dell’edilizia); l’imputato non ne riferiva l’esistenza, mentre, invece, trapani, martelli e tanti altri utensili per le lavorazioni edili venivano trovat presso l’abitazione della moglie (pagg. 3-5- sentenza di primo grado);
il dolo specifico viene individuato anche dalla Corte di appello nell’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori impedendo l’individuazione e quindi l’apprensione alla massa dei beni strumentali, anche se, per mero errore definitorio, la Corte distrettuale fa poi riferimento alla volontà “di ostacolare l’opera ricostruttiva della curatela” (pag. 3);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023