Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TUFARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e Il ricorso;
uditaia relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tattici i( Pubbli0o Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
(-:-
CODICE_FISCALE– cttfGns’ar
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Forlì, in data 14.12.2026, aveva condannato COGNOME NOME alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita dal tribunale di Forlì in data 18.10.2014.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione in ordine all’attribuzione in capo all’imputato delle riscontrate irregolarità nella tenuta delle scritture contabili; 2) vizio di motivazione in relazione alla circostanza che il COGNOME non è mai stato convocato dal curatore fallimentare; 3) vizio di motivazione in ordine all’affermazione della corte territoriale, secondo cui l’ultimo amministratore della società, COGNOME NOME, fosse un mero prestanome del prevenuto, non essendo dotato della necessaria capacità gestionale e non risultando atti di gestione a lui riconducibili; 4) vizio di motivazione in quanto i fatti che sono stati assunti come commessi dal COGNOME e ascrittigli quale amministratore di fatto successivamente all’1.2.2010, data di cessazione della sua carica, sono risultati insussistenti; 5) violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto che per l’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolente documentale ritenuto in sentenza fosse sufficiente il dolo generico e non il dolo specifico; 6) vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, che, in realtà, va escluso, in quanto la stessa corte territoriale ha evidenziato che “la questione delle fatture per operazioni inesistenti non appare ugualmente sondata, non essendo neppure noto l’esito dell’avviso di accertamento presso gli uffici finanziari”.
Con requisitoria scritta del 9.4.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è fondato, con particolare riferimento alle censure relative all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e va accolto nei seguenti termini.
Premesso che risulta incontestato il mancato rinvenimento della documentazione contabile della società fallita, che non è stata rinvenuta dal curatore fallimentare, né consegnata dall’imputato agli organi della procedura fallimentare, come sarebbe stato suo specifico dovere, a prescindere da ogni sollecitazione in tal senso da parte dei suddetti organi, va osservato che, come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).
In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio
delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Tale profilo risulta del tutto negletto dalla corte territoriale, che, pur investita specificamente del tema della mancata dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da parte del giudice di primo grado (che, peraltro, ha commesso un evidente errore di diritto nell’affermare che, pur risultando le scritture mai rinvenute dal curatore fallimentare anche nel periodo in cui l’imputato è stato amministratore della società fallita, ad integrare l’elemento soggettivo del reato in questione è sufficiente il dolo generico), non ha fornito risposta alcuna sul punto.
Nel resto il ricorso del COGNOME va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi del tutto generici, versati in fatto e proposti per la prima volta con il ricorso per cassazione, dunque inammissibili ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna, affinché provveda a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
La non completa soccombenza del ricorrente comporta che quest’ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 14.5.2024.