Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7623 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME , in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME , nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 28 febbraio 2025, confermava quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di Monza che in data 2 febbraio 2024 aveva condannato NOME alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico, in relazione alla tenuta irregolare delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, società fallita con sentenza del 12 dicembre 2019, del quale era amministratore unico l’imputato dal 18 novembre 2013.
In particolare, la condotta ritenuta comprovata riguardava le scritture contabili della fallita non aggiornate a partire dal 2017.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione di prove decisive e al travisamento della prova.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia disatteso le censure di appello senza offrire alcuna motivazione, limitandosi ad un rinvio per relationem che integra una nullità per difetto di motivazione.
In particolare, evidenziava l’allora appellante come dalla relazione del curatore emergesse l’ esistenza delle scritture contabili, in modo completo e tale da garantire una corretta rappresentazione del movimento degli affari.
Il ricorrente evidenzia come l’imputato fosse divenuto amministratore della società durante la crisi immobiliare -la fallita operava in tale settore – cosicché le situazioni di mercato e la crisi globale conducevano l’amm inistratore a soddisfare i fornitori. Affermava il ricorrente che aveva tenuto la contabilità fino a quando la società era rimasta operativa , dismettendo l’incarico al commercialista incaricato della tenuta delle scritture nel 2018 per mancanza di disponibilità economica. Di ciò non avrebbe tenuto conto la Corte di appello, come anche della circostanza che lo stesso curatore nella relazione ex art. 33 l. fall. faceva riferimento a negligenza -e non a dolo nella gestione dell’attività aziendale quanto all’omesso deposito delle scritture contabili.
Inoltre, lamentava travisamento in quanto dalla relazione del curatore emergeva che per due operazioni immobiliari effettivamente i pagamenti erano avvenuti prima della amministrazione dell’imputato, ma la Corte di appello rilevava come i pagamenti di ulteriori rate avvenivano durante la gestione di NOME e andavano regolarmente annotate in contabilità.
Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale e omessa derubricazione nell’ipotesi di bancarotta documentale semplice .
Manifestamente illogico è l’aver ritenuto comprovato il dolo che sostiene la bancarotta documentale contestata sulla base delle sentenze di applicazione di pena concordata per altri fatti di bancarotta sempre connessi alla crisi del settore immobiliare in conseguenza di trasferimenti di somme infragruppo.
Difetta ogni indagine sulla sussistenza dei cd. indici di fraudolenza e il dolo viene erroneamente tratto solo dalla irregolare tenuta delle scritture contabili.
5 . Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è generico e reiterativo.
Il motivo è, infatti, sovrapponibile a quello già proposto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito in ordine alla materialità del delitto contestato (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
A ben vedere, infatti, in doppia conforme le sentenze di merito hanno affermato che le scritture contabili erano sussistenti, ma tenute irregolarmente. Pertanto, a differenza di quanto implicitamente suppone il ricorrente, non si verte in tema di bancarotta documentale specifica, per sottrazione occultamento o omessa istituzione dei libri contabili dei libri contabili, bensì di bancarotta documentale di tipo generico, consistente appunto nella irregolare tenuta.
Infatti, l’ipotesi contestata è quella prevista dalla seconda parte dell’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. di infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
Tanto premesso, il motivo non si confronta con la materialità del delitto ritenuto in doppia conforme, comprovata per i Giudici del merito dalle relazioni del curatore fallimentare.
D’altro, canto, la documentazione contabile e sociale riportata nell’elenco riprodotto in ricorso al fol. 8 e s., che dovrebbe comprovare la regolarità della tenuta, in vero attesta solo l’esistenza dei libri contabili ( il che esclude la bancarotta documentale specifica, non quella ritenuta) ma non certamente la regolarità della tenuta.
In secondo luogo, i documenti indicati dal curatore nella relazione -riportata per estratto in ricorso – riguardano gli anni 2015-2017, mentre l’imputazione riguarda l’irregolarità per omesso aggiornamento delle scritture per il periodo successivo, vale a dire dal 2017 in avanti.
In sostanza, il motivo di ricorso che lamenta travisamento risulta, per le descritte ragioni, non decisivo, il che esclude la necessaria efficacia disarticolante del vizio di motivazione, con conseguente genericità della doglianza.
Inoltre, la circostanza, richiamata dal ricorrente, che la società ebbe ad essere non operativa per tale ultimo periodo, risulta anche non decisiva, in quanto l’interesse pubblico tutelato in sede di procedura fallimentare -quanto alla bancarotta documentale in esame – è teso a garantire che sia data la possibilità di una ricostruzione esatta in termini giuridici ed economici e ciò fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale della società, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 -01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 – 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 – 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 – 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 -01).
In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, Sez. 5, n. 27650 del 2010, ric. COGNOME, affermava che la violazione dell’obbligo documentativo dell’imprenditore stabilito
dall’art. 2214 cod. civ. non trova giustificazione nell’inattività della società fallita. Infatti, gli obblighi documentali (che rinvengono presidio penale nelle norme della legge fallimentare) sopravvivono alla cessazione dell’attività, venendo meno soltanto quando la l’interruzione dell’attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese e ciò perché, anche nell’assenza di effettiva gestione, decorrono – comunque – obbligazioni che, sino all’avvio della procedura concorsuale, coinvolgono il patrimonio dell’impresa, come gli oneri sulle passività finanziarie o fiscali.
Inoltre, l’insufficienza delle informazioni contabili tratte dalle scritture viene affermata in doppia conforme dalle sentenze di merito, e la ricostruzione comunque operata dal curatore è conseguente alla verifica della movimentazione bancaria (fol. 4 della sentenza di primo grado), il che comprova ulteriormente l’irregolarità della tenuta delle scritture , in sé non adeguate a fotografare la vita patrimoniale della società dal 2017 in avanti.
Ciò per un verso integra il delitto contestato, in quanto l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde , poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi -come effettuato dal curatore nel caso in esame – costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346 -01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 -01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità “in nero”, che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 -01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 – 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 -01).
Per altro, a riprova della irregolarità della tenuta delle scritture, la Corte di appello richiama anche il contenuto della missiva di dimissioni da parte dello studio RAGIONE_SOCIALE, che non interruppe il rapporto professionale con la fallita il 16 ottobre 2018 solo per impossibilità di pagamento da parte di quest’ultima, come affermava l’imputato, bensì anche a c ausa della «assoluta mancanza di collaborazione per l’assolvimento degli incombenti amministrativi e fiscali che ci hanno impedito di poter ottemperare anche ai depositi di bilancio».
In sostanza, il giudizio di tenuta irregolare delle scritture da parte del curatore, richiamato dal ricorrente al fol. 13 dell’impugnazione, viene confermato anche da tale ultimo elemento probatorio, affermando l’esperto contabile che la tenuta regolare era impossibile perché
l’amministratore non provvedeva agli adempimenti necessari: con tale elemento non si confronta affatto il ricorrente, cosicché il motivo risulta sia generico per aspecificità che manifestamente infondato, per quanto fin qui osservato.
Per altro, in disparte la fondatezza della deduzione del travisamento in ordine alla circostanza che non fu NOME a ricevere i pagamenti che avrebbe sostanzialmente distratto -tema sul quale si tornerà con il successivo motivo la censura risulta del tutto ‘fuori fuoco’ in quanto non decisiva rispetto alla configurazione del delitto: il delitto di bancarotta documentale fraudolenta è reato di pericolo, cosicché la chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo non esclude la legittimità e l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno, sul piano oggettivo, il reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52622 del 05/10/2016, Sposito, Rv. 268746 -01; conf.: N. 1336 del 1986 Rv. 175003 – 01, N. 21872 del 2010 Rv. 247443 -01). In sostanza, è l’irregolare tenuta delle scritture ad integrare in sé il reato documentale, non essendo necessaria la lesione effettiva agli interessi del fallimento. Pertanto, le doglianze relative alla errata attribuzione al NOME di condotte distrattive dei proventi della vendita di immobili, non risultano decisive quanto al profilo oggettivo, anche se richiamate nell’imputazione .
3. Il secondo motivo è infondato.
Corretto è il richiamo del ricorrente al principio per cui la bancarotta documentale semplice e quella fraudolenta si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 -01).
La Corte territoriale offre una motivazione non manifestamente infondata quanto al dolo generico richiesto per la bancarotta documentale in questione.
Il ricorrente ha censurato, con il primo motivo, e richiamato con il presente motivo, quanto al dolo, il difetto di prova delle condotte distrattive.
A riguardo, però va chiarito che per un verso la stessa prospettazione del ricorrente, che denuncia travisamento, fonda sulla circostanza che comunque 14 mila euro pervennero alla società nel periodo di amministrazione del RAGIONE_SOCIALE e, non essendo stata comprovata la destinazione di tale importo, la censura non è decisiva.
Per altro, la stessa tesi difensiva, a più riprese richiamata, per la quale NOME provvide a pagare in via preferenziale alcuni creditori, attestava la necessità di una documentazione contabile fedele.
Ed infatti, anche in tale prospettiva va letta l’argomentazione ulteriore della Corte di appello, che non solo collega la prova del dolo generico alle ritenute distrazioni, ma anche alla circostanza che , nell’ambito del medesimo disegno criminoso, NOME aveva commesso reati fallimentari in ordine ad altre società – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE– che operavano nel medesimo «contesto di attività imprenditoriali riconducibili sempre ai medesimi soggetti che ricoprivano la qualità di soci».
A fronte di tale motivazione, sia la deduzione con la memoria di appello, sia anche il ricorso, non contestano l’affermazione della Corte territoriale denunciando il travisamento -e allegando le relative sentenze di patteggiamento – quanto alla insussistenza di una connessione fra le società e su ll’esistenza di un unico disegno criminoso. In tale prospettiva, il riferimento, speso dalla Corte di appello, alla serialità delle condotte poste in essere da NOME, va inteso non come esemplificazione di un ca so di ‘tipo d’autore’, bensì come riprova della circostanza che anche la bancarotta documentale si annoveri nel più ampio contesto dei reati fallimentari facenti capo alle società del medesimo gruppo, società fra le quali, come emerge dalle sentenze di merito, sussistevano rapporti di credito e debito e tutte erano amministrate dall’attuale imputato.
Si tratta di una motivazione che risulta non manifestamente illogica, adeguata a escludere che si verta in tema di negligenza : anche la doglianza che richiama l’espressione del curatore a riguardo, trascura di valutare che lo stesso riferisce di «evidente negligenza», espressione certamente non ostativa alla sussistenza del dolo, né vincolante per i Giudici del merito, per altro utilizzata nella prima fase della attività dell’ausiliario, in quanto riportata nella relazione genetica ex art. 33 l. fall. sotto il titolo «prime riflessioni sulla responsabilità degli amministratori» (l’atto è disponibile per questa Corte in quanto allegato a sostegno della denuncia di travisamento dal ricorrente).
Ne consegue che le argomentazioni della Corte di merito in tema di sussistenza del dolo oltre che non manifestamente illogiche sono anche corrette, perché in sintonia con il principio per il quale il dolo generico richiesto è costituito solo dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore, e non anche la volontà dell’effetto di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 23/02/2006, COGNOME, Rv. 233997, richiamata da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677, in motivazione).
Il motivo è pertanto infondato.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME