Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4871 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4871 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
GLYPH
7./
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firen che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 521 cod. proc. pen., la violazione dell’art. 216 legge fall. con riguardo all’elemento soggetti mancata riqualificazione del fatto ex art. 217, comma 2, legge fall., nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto:
il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta frau documentale c.d. generica, ossia per aver tenuto la contabilità in maniera tale da non consentir ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (cfr. spec. p. 4 s. della sentenza impugna espressamente si afferma l’irregolare tenuta della contabilità, alla luce delle gravi anomalie r in essa e delle parziali annotazioni), senza che il riferimento alla mancata consegna dei mastrin conti abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto per cui è stata resa condanna, punito di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01); con la conseguenza che è manifestamente infondata la prospettata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
nel resto il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha pe un’alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indic elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza tuttavia censura l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della pro (che non può essere denunciato mediante il mero rimando al compendio di talune delle risultanz acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01)
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2025.