Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1233 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1233 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTE ARGENTARIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari;
che ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore, con due motivi;
che con memoria in data 7 dicembre 2022 il difensore della ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, entrambi i motivi di ricorso, i quale si contesta, sotto l’egida formale del vizio violazione di legge e del vizio di motivazione, l’operata valutazione delle prove in punto responsabilità dell’imputata (deducendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e l’erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 217, comma 2, L.F), è affidato a doglianze generiche in quant aspecifiche, ossia meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’alle di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustifìcativo del decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito (in punto di affermazione di responsabilità) nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che in particolare, il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di sussunzione, è anch manifestamente infondato, posto che è stato ritenuto provato che la condotta ascritta all’imputata fosse stata animata dal dolo generico di tenere le scritture contabili in maniera t da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della società fallita e movimento degli affari (cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Presidente