Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51118 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51118 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato,a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato ,a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;COGNOME;
Rilevato che le imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21 maggio 2021 che ha riformato – solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. – la condanna loro inflitta dal Tribunale di Livorno per il reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per la COGNOME, depositata telematicamente il 2 novembre 2023, con cui si contesta il giudizio di inammissibilità e si chiede la riassegnazion del procedimento alla sezione competente, memoria che non contiene osservazioni idonee ad incidere sulle valutazioni di seguito esposte;
Premesso che il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO per la COGNOME è stato presentato oltre data del 15 ottobre 2021 (precisamente il 2 novembre 2021), termine individuato calcolando giorni quarantacinque a decorrere dal primo settembre 2021, dato che la Corte di merito aveva riservato il deposito dei motivi in novanta giorni (termine che sarebbe scaduto in pieno period feriale) e la sentenza impugnata era stata depositata tempestivamente il 16 luglio 2021;
Considerato, tuttavia, che, per la COGNOME aveva presentato tempestivo ricorso l’AVV_NOTAIO, sicché il ricorso dell’AVV_NOTAIO può essere considerato aggiunto rispetto a que dell’altro difensore, con il limite, tuttavia, della impossibilità di riguardare capi o pu sentenza impugnata diversi da quelli del ricorso principale e tempestivo (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G, Rv. 259740).
Considerato che l’unico motivo di ricorso tempestivamente dedotto per la COGNOME – e ripreso dal ricorso dell’AVV_NOTAIO – riguarda la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., rispetto alla quale la doglia manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha negato l’attenuante i considerazione del fatto che la totale mancanza di documentazione aveva impedito al curatore qualsiasi ricostruzione del patrimonio sociale; così ragionando, la Corte territoriale si è isp all’orientamento di questa Corte secondo cui l’occultamento delle scritture contabili no consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatt gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto s possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli int creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284943; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275345). Né può ritenersi, prendendo spunto dalla sentenza COGNOME, che le dimensioni dell’impresa potessero far presumere la tenuità del danno, giacché tale caratteristica non si evince dai fatti di causa dove, si rileva, al contrari l’ultima pagina della sentenza impugnata) che era stato accertato un passivo di 900.000 euro;
Rilevato che il primo motivo del ricorso COGNOME – con cui la parte denunzia vizio motivazione quanto all’elemento oggettivo del reato – è manifestamente infondato in quanto le dedotte omissioni motivazionali non incidono sulla sentenza impugnata, che ha spiegato in maniera non manifestamente illogica le anomalie che contrassegnavano l’operazione e la condotta stessa della ricorrente e che rendevano evidente che quest’ultima avesse agito di concerto con la COGNOME per sottrarre la documentazione alla curatela (nona pagina della sentenza impugnata). Rispetto a tali spiegazioni, il ricorso si presenta aspecifico, contrastand le considerazioni della Corte di merito solo con la nuova deduzione di argomenti di merito superati dalla ricostruzione svolta. Giova, a questo riguardo, anche rievocare il principio diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame de complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazior e (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, NOME e altri, Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Considerato che il secondo motivo del ricorso COGNOME – che denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e che pare lamentare omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarot documentale semplice – è manifestamente infondato giacché la costruzione della decisione avversata reca in sé la spiegazione del perché si sia ritenuto che l’operazione intera avesse una matrice fraudolenta e che le scritture contabili fossero state sottratte con finalità di d rispetto alle ragioni creditorie;
Considerato che il terzo e il quarto motivo del ricorso COGNOME – nella parte in attengono alla mancata escussione dei testi a difesa COGNOME e COGNOME – sono generici in quanto non spiegano quale fosse l’oggetto della testimonianza, sì da consentire a questa Corte il dovuto vaglio circa la decisività della prova che si assume pretermes.sa; va ricordato, infa che deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. pr pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tal che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 678:3 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105).
Considerato che il ricorso COGNOME – quanto attiene alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura ecceziona rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente al giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel sen altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria clibattimentale dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o ma illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assu alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/0 COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11, 1 2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Ebbene, come già osservato, la motivazione della Corte di appello non è manifesta illogica quando ha ricavato, da plurimi indicatori, le ragioni della consapevole compli COGNOME – peraltro amministratrice di altre quattordici società — rispetto a fraudolenta del precedente apparato amministrativo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.