Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50434 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50434 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a STRONGOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 25 ottobre 2022, confermava quella del Tribunale di Crotone, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, fallita con dichiarazione del 28 luglio 2015, per il delitto di bancarott fraudolenta documentale impropria, contestata sia nella forma cd. specifica che generica.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che dall’istruttoria era emerso che NOME non era in possesso della scritture contabili, essendo state le stesse affidate al commercialista COGNOME, il quale ne depositò solo alcune alla Guardia di finanza, mentre altra parte delle scritture le depositava NOME, che dunque non poteva essere ritenuto avere omesso il deposito dolosamente, tanto più che sia il dolo specifico che il dolo generico, richiesti dalle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, non potevano trarsi dalla mera condotta delle due fattispecie, essendo necessario un quid pluris ulteriore .
Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa riqualificazione della condotta in bancarotta semplice.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il motivi, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente.
2.1 In primo luogo va evidenziato come sia, innanzi tutto, non consentita la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
2.2 Quanto al vizio di motivazione dedotto, invece, deve evidenziarsi come in ordine al profilo oggettivo dei reati in contestazione, correttamente la Corte di appello richiama il consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 – 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 – 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 – 01).
In sostanza la denuncia della responsabilità del professionista che, dovrebbe esonerare della responsabilità NOME, quanto al profilo oggettivo, in quanto il primo e non il secondo era tenutario delle scritture, è manifestamente infondata in quanto l’amministratore continua ad avere un onere di vigilanza sull’ “an” e sul “quonnodo” della tenuta delle scritture.
2.3 Diversamente, invece, sono fondate le censure relative al vizio di motivazione quanto al dolo.
Va premesso che nel caso in esame NOME è chiamato a risponde:delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: tale contestazione alternativa è ammissibile, sia quanto alla sottrazione, distruzione o all’occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (bancarotta documentale cd. specifica), sia anche per la fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico (cd. bancarotta documentale generica), non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione (Sez. 5 , n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01).
A tal riguardo, però, deve evidenziarsi come il Tribunale di Crotone faccia riferimento all’omessa tenuta delle scritture contabili, o meglio di parte delle stesse (fine fol. 4), ritenendo però erroneamente sufficiente il ricorrere del dolo generico.
A fronte di un motivo di appello che contestava l’assenza del dolo specifico (primo motivo, fol. 6 dell’atto di appello), la Corte territoriale non offre una adeguata motivazione, cosicché si integra l’omessa motivazione della quale si lamenta il ricorrente. A tal riguardo, infatti, al fol. 7 punto 4.1 la Corte di appell evidenzia come sia configurabile l’ipotesi della bancarotta di tipo generico, richiamando l’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall; al par. 4.2. la Corte di appello torna a riprendere l’argomentare del Tribunale, riferendo nuovamente che la condotta nella sua oggettività si sostanzi in una omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, e non in una disordinata tenuta degli stessi, ritenendo però poi sufficiente il dolo generico.
2.4 Va chiarito, da subito, che l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216, comma 1, n.2, prima parte legge fall., in quanto l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, si verifica anche sotto forma della omessa tenuta e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture. Difatti quest’ultima condotta integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01).
In sostanza l’omessa tenuta viene equiparata alla sottrazione, all’occultamento e alla falsificazione delle scritture contabili, per le quali è richiesto il dolo specifico, dovendosi accertare che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, in quanto altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992); mentre, nell’ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, caso nel quale le scritture esistono e sono rinvenute, ma sono state tenute in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
E’ allora evidente l’errore nel quale incorrono i giudici di merito: se ritengono sussistere la condotta materiale di omessa tenuta, o meglio una condotta di sottrazione o di mancata consegna (occultamento), occorre che sia data la prova della sussistenza del descritto dolo specifico e non del dolo generico, come indicato nelle sentenze di merito.
D’altro canto, la bancarotta documentale fraudolenta cd. specifica può riguardare anche solo parte delle contabili, come recita la norma incriminatrice nella sua prima parte (« ha sottratto, distrutto, falsificato, in tutto o in parte …
Come osserva Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 qualora sia emerso «sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell’accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo. Ciò che, invece, non appare in alcun modo possibile è la confusione tra le due diverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l’aspetto della condotta che dell’elemento soggettivo. Il che significa, una volta contestata la condotta per la quale è richiesto il dolo specifico, che il giudice debba accertare la sussistenza delle prove in riferimento a tale ipotesi, non potendo, a fronte di una omessa tenuta della contabilità, anche parziale o limitata ad un determinato arco temporale, ritenere integrata, piuttosto, la condotta di tenuta irregolare della stessa». Continua Sez. 5, Gualandri evidenziando come da tale considerazioni scaturisca, pertanto, l’esigenza che la contestazione, dapprima, e l’accertamento, poi, in sede di merito, «siano assolutamente accurati e specifici quanto alla individuazione delle scritture che, concretamente, costituiscono l’oggetto della condotta. A fronte della possibilità che qualunque scrittura – anche non obbligatoria – possa essere funzionale a rivelare condotte distrattive o, comunque, incompatibili con una corretta gestione imprenditoriale e tali da determinare un vantaggio ingiusto per l’imprenditore o un pregiudizio per il ceto creditorio, va affermato il principio secondo cui la motivazione del giudice di merito deve individuare e spiegare la concreta attitudine e, quindi, l’incidenza, volta per volta, delle scritture prese in considerazione rispetto a tali determinazioni fenomeniche; il che, quindi, presuppone, auspicabilmente, anche la chiara indicazione della funzionalità delle scritture, in riferimento alla specifica condotta posta in essere ed alla corrispettiva attitudine delle stesse, come individuate, ad incidere sulla rappresentazione contabile dell’azienda e sulla sua alterazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5 A tali principi di diritto dovrà rifarsi la Corte di appello, e dovrà anche verificare, nel rispondere al motivo di appello sopra menzionato, all’esito della descritta disamina, se la condotta debba essere sussunta nell’ipotesi di bancarotta documentale semplice, tenendo in conto che in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui
l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri presc dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma secondo, I. fall.. Diverso è, infine, l’elemento soggettivo, costituito nell’ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall. dal dolo generico (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867 – 01).
Va anche richiamato il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659 – 01).
Fondato nei termini indicati è pertanto il ricorso, e va disposto l’annullamento per nuovo giudizio nel quale la Corte del rinvio dovrà procedere senza operare i medesimi errori motivazionali.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro
Così deciso in Roma, 12/10/2023
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