Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13296 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 19/09/1963
avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforrra della sentenza del GUP presso il Tribunale di Bari del 17.6.2022, dichiarava estinto il Ìeato di cui all’art. 217, comma 1, n 2) legge fall. per intervenuta prescrizione, e riduceva a pena per il rimanente reato di bancarotta di cui all’art. 261, comma 1, n. 2) legge fall. d an uno e mesi quattro di reclusione, stabilendo la medesima durata per la pena acces! , oria ex art. 216 ultimo comma legge Fall. con il beneficio della sospensione.
IL ricorrente è stato amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel novembre del 2015, e, successivamente al fallimento, ha d E!,:.,ositato
documentazione parziale, relativa alla fase finale della vita societaria, nor avendo provveduto ad aggiornare i documenti e scritture contabili della società, né pro n dv2duto a redigere i bilanci per l’anno 2012 e per il periodo successivo.
L ‘imputato, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, ha proposto ricorso.
2.1. Con unico motivo denuncia violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. artt. 216, comma 1, n.2 legge fallimentare e art 217 ult. comma legge fallimentare. Deduce che: dalla relazione del curatore fallimentare agli atti risulta che l’im mtato aveva consegnato tutta la documentazione contabile in suo possesso tanto che il curatore ha ricostruito sia il patrimonio che il volume di affari per l’anno 2012, Jltim anno di attività dell’azienda, mentre per il periodo precedente la document3zione contabile è risultata perfettamente aggiornata; sarebbe erronea l’affermazicir e che l’omessa consegna delle scritture contabili abbia comportato danno alle racie ni dei creditori; il materiale probatorio non sarebbe stato oggetto di una valutazione ur itaria; la fattispecie contestata, di sottrazione, richiede il dolo specifico e il deposito li parte della documentazione dovrebbe fare escludere che l’imputato l’abbia solb atta o occultata; la Corte di appello non avrebbe valutato se la tenuta irregolare o incyripleta della documentazione integri bancarotta semplice, anziché fraudolenta, ta n 😮 più considerando la mancanza di una bancarotta fraudolenta patrimoniale; la valutAzione espressa in ordine alla consapevolezza, da parte dell’imputato, del danno all€ ragioni del creditore non è logica, essendo stato dedotto il dolo specifico solo su li:: base dell’oggettiva mancanza delle scritture contabili, in contrasto anche con gli insegnamenti di legittimità ( Cass. n. 42856/2023).
3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.AI ricorrente è stato contestato di avere “sottratto tutta la documentazione contabile in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari ‘.
I giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto cons.inata fattispecie dell’omessa tenuta delle scritture contabili, costituente ipotesi autononr a in seno all’art. 216 comma 1 n. 2 legge fall., presupponente il coefficiente psicologico e el dol specifico.
1.1.Le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 21E n , comma primo, n. 2, legge fall. sono riconducibili a due tipologie differenti.
La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione, distr1;done falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richied( specifico, collegato alla previsione esplicita dello scopo di arrecare a sé o ad altri un ngius profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
A tale prima fattispecie viene ricondotta anche l’ipotesi di omessa tenuta lei libr contabili quando la condotta omissiva risulti sorretta (al pari delle altre ipotesi i la specifico; quando non sia configurabile un dolo specifico la condotta potrebbe essere sussunta nell’alveo della bancarotta documentale prevista dall’art. 217 legge fall Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2315, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. :?:9179).
L’ipotesi di omessa tenuta può ricomprendere, oltre alla mancata istituzio -11;· di uno o più libri contabili, anche il caso della “materiale” esistenza di libri contabili, però ‘ l in bianco”.
La seconda fattispecie è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fall ta. Da punto di vista oggettivo, il presupposto necessario è che sia avvenuto un accert3mento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentar La fattispecie si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenula del contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o Ill)messa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dal norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321).
1.3. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, il dolo da omessi tenuta, sottrazione, falsificazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall a t. 2 comma primo, n. 2, prima parte, legge fallimentare, è un dolo specifico; mentre, nell’ipotesi prevista dalla seconda parte detta medesima disposizione, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, in guisa da rendere impossibile la ricostruzio degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tra le altre: Se 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inve -21 rdi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
1.4.Le ipotesi contemplate dalla norma sono autonome ed alternative e rci è più proponibile l’opzione ermeneutica secondo la quale, ai fini della configurabilità ce delitto di bancarotta fraudolenta documentale, venivano ritenute condotte equivalenti la distruzione, l’occultamento o la mancata consegna al curatore della documeni.a ione e l’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicché per la sussistenza del reato si riteneva sufficiente l’accertamento di una di esse e la presenza n capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impcs!;ibile ricostruzione del movimento degli affari (Sez.5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 02, in motivazione) .
Inoltre, la differenza strutturale tra le due categorieGLYPH da un lato quella che riconnprende l’omessa tenuta delle scritture, ovvero la loro distruzione c il lor occultamento, e, dall’altro, quella relativa alla fraudolenta tenuta delle stesse- IT)n pu essere messa in discussione dalla prassi, invalsa nelle modalità di contestazione, di procedere con una formulazione alternativa, di contestazione della omissiorii! delle scritture contabili ovvero di tenuta delle stesse in guisa tale da non consci .. tire ia ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita.
Quando, in sede di accertamento, emerga la fisica sottrazione delle scritture cA alla disponibilità degli organi fallimentari, anche nella forma della loro omesse tenuta, non può essere addebitata all’agente la fraudolenta tenuta delle medesime, implicando tale ultima ipotesi un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rime luti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.
Non è possibile, pertanto, la confusione tra le due diverse condotte, data la loro specificità strutturale, sia sotto l’aspetto della condotta che dell’elemento soggetti io.
Una volta contestata la condotta per la quale è richiesto il dolo specifico, i I qiudice deve accertare la sussistenza delle prove in riferimento a tale ipotesi, non po:endo, a fronte di una omessa tenuta della contabilità, anche parziale o limitata ad un deter ininato arco temporale, ritenere integrata, piuttosto, la condotta di tenuta irregolare della Aessa.
2.Nella fattispecie in esame, la sentenza è errata sul punto e la sua moti/azione viziata in quanto non affronta adeguatamente il tema della prova del dolo s )ecifico richiesto, postulando l’ipotesi contestata di sottrazione delle scritture contabili co quella di omessa tenuta), e ritenuta integrata, il coefficiente soggettivo del dolo s )ecifi di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio a creditori.
Sotto questo profilo, la presente vicenda patisce un’obiettiva difficoltà rico A: ruttiv anche in considerazione della circostanza evidenziata per la quale la documentazione contabile risulta essere stata aggiornata fino al 2011, mentre l’anno 2012 risuLa essere stato l’ultimo anno operativo della società fallita; inoltre, la mancata contestazion( di un concomitante ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva non consente di suppi: dare il ragionamento probatorio quanto al dolo della fattispecie. Secondo l’insegnann ,?.nto di questa Corte, peraltro, quando non risulti contestata, o non sia configurabile una condotta distrattivd. va ribadita la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito di bancarotta fraudolenta documentale ( Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 – 02).
La Corte di merito avrebbe dovuto rendere esplicite le ragioni per cui la condotta dell’imputato appaia connotata dal coefficiente soggettivo richiesto dal a legge fallimentare, non essendo sufficiente la motivazione legata alla considerazione delle qualità personali dell’imputato ed alla sua capacità presunta di comprendere la funzione e finalità sottese all’obbligo imposto dalla legge di regolare tenuta delle scritture contabili.
3.Conclusivamente il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza inpugnata deve essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bari, ple .- nuovo esame sull’elemento psicologico del reato necessario ad integrare la fattispecie c:Ir testata e ritenuta, P
t,
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così è deciso, 29/01/2025