Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24515 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALO il 24/06/1968
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, l’avvocato COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, stabilita in primo grado, i ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942 p avere, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, fallita il 28 marzo 2013, all scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto i libri o le scritture
ovvero per averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e d movimento degli affari.
2.L’atto di impugnazione, predisposto da difensore abilitato, consta di 3 motivi, sintetizza sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., tutti fondati sui vizi di cui all comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.
2.1.11 primo motivo si è concentrato sull’affermazione di responsabilità per il reato contestat perché in realtà l’istruttoria dibattimentale di primo grado, ignorata dal giudice d’app avrebbe dimostrato l’avvenuta consegna delle scritture contabili al curatore e quest’ultimo, ogni caso, avrebbe potuto agevolmente ricostruire il patrimonio e il volume degli affari de fallita. Nell’ultimo periodo della vita dell’impresa la contabilità non sarebbe stata curat perché la società sarebbe rimasta inattiva, salvo portare avanti i contratti già in essere co agenzie di franchising affiliate, i cui documenti sono stati consegnati all’organo fallimen che, sulla base di essi, ha esercitato azione di responsabilità contro gli amministrator curatore, in ogni caso, sarebbe sostanzialmente rimasto inerte, pur potendo esercitare recupero dei crediti della società nei confronti dei terzi; e avrebbe reso in dibattim dichiarazioni imprecise sui singoli registri messi a disposizione, le cui aporie non sarebb state eliminate dalla sentenza della Corte di merito.
2.2. Il secondo motivo si è soffermato sulla prova dell’elemento soggettivo del reato, perché l emergenze processuali non avrebbero provato, e la sentenza impugnata non avrebbe fornito idonea motivazione del contrario, né il dolo specifico del fine di trarne un ingiusto profitt recar pregiudizio ai creditori – quand’anche la tenuta della contabilità fosse stata omessa forma di dolo peraltro esclusa anche dalla pronuncia censurata; né il dolo generico dell residua fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, della cui esistenza la sentenza non avrebbe dato appagante motivazione.
2.3. Il terzo motivo ha lamentato la mancata derubricazione dell’imputazione in quella d bancarotta documentale semplice, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione. La tenuta della contabilità è stata omessa nel corso degli ultimi anni e tale condotta omissi risponderebbe esclusivamente agli elementi essenziali di cui all’art. 217 L.F. .
3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sente impugnata.
4.La difesa del ricorrente ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha insistito nei mo impugnazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
1.11 primo motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.
1.1. L’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. segg. cod. civ.. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt. segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contab siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere pos condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. In caso di fallimento, l’art. 16 n. 3 legge fallimentare prevedeva l’obbligo per il fallito (penalmente sanzionato ove disatteso, a 220 L.F.), stabilito con la sentenza dichiarativa di fallimento, di depositare i bilanc “scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori”: E’ pertanto da esc che, in caso di omissione di tali stringenti e rigorosi adempimenti da parte dell’imprendito gravi sul curatore del fallimento un onere “surrogatorio” di adoperarsi personalmente per colmare le lacune determinate dall’inottemperanza altrui.
1.2.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di replicare, ad obiezioni analoghe a quelle mosse dal ricorrente, che l’omessa tenuta della contabilità, anche se relativa alla fase finale della vita d’impresa, rende quantomeno difficoltosa la ricostruzione patrimonio e del movimento degli affari e non può traslarsi sul curatore un obbligo che la legg pone a carico dell’amministratore; e la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili è tale da non possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez.5, 39808 del 23/09/2022, COGNOME, Rv. 283801; Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346; Sez.5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588; Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999, COGNOME, Rv. 215255). E’ calzante anche l’indirizzo, invero costante, in virtù d quale, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscrit ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si re impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando g accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà supe solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5 n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010,
COGNOME, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, NOME, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, COGNOME, Rv. 218383).
1.3.L’interpretazione della locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione d patrimonio o del movimento degli affari”, in altri termini, va calibrata esclusivamente s consistenza quantitativa e qualitativa dell’impianto contabile che doverosamente deve essere messo a disposizione degli organismi della procedura concorsuale (per una dettagliata panoramica, v. sez. 5 n. 15743 del 18/01/2023, COGNOME, in motivazione, punti 2.1 e 2.2) e non sullo spirito di collaborazione e sulla volontà di attivazione del curatore del fallimento.
In adesione agli enunciati logici e persuasivi della sentenza impugnata, deve dunque osservarsi, per un verso, che la mera consegna della documentazione contrattuale con gli affiliati delle operazioni di franchising e l’elencazione unilaterale di presunti crediti vanta fallita, franchisor, nei confronti di tali interlocutori commerciali, in uno con il raffaz parziale incarto che si assume “rinvenuto”, fosse del tutto insufficiente ad illustrare in intellegibile ed esaustivo gli accadimenti societari nel corso di plurime annualità, fino alla del fallimento, come del resto pianamente riferito nella relazione ex art. 33 L.F. e ribadi dibattimento dal curatore fallimentare; e, per altro verso, che le note di dissenso del ricorr siano sostanzialmente orientate a sollecitare il giudice di legittimità all’integrale rivis della materia probante ed alla sua revisione critica, stante la preclusione, per la Corte cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quell compiuta nei due gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 31/05/2000, lakani, Rv. 216260).
2.11 secondo motivo di ricorso, che assorbe il terzo, coglie invece nel segno.
2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267 del 1942 (oggi art. 322 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 14 del 2019, il c.d. Codice della crisi d’impr e dell’insolvenza) prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione (c parificata l’omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo s quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del moviment degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli orga fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, R 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). L’indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare – a riguardo dell condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella dupli declinazione, specifica e generica – l’omissione della tenuta della contabilità alla conservazione irregolare od incompleta; l'”omissione” connota l'”inesistenza” degli
adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all’occultamento di scritt esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura (non omessa ma) irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto quello di bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo – dal dolo generico di “fraudolenza”, int quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904, cit.; Sez. 5, n. 26 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650, cit.). Pertanto, l’ipotesi di omessa tenuta dei contabili può rientrare – in questi termini – nell’alveo della bancarotta fraudolenta document di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora accerti (e si dia conto) che scopo dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da qu analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 L. Fall. (per quanto quest’ulti riferita alla sola contabilità obbligatoria e l’omissione della tenuta, penalmente rilevante caratterizzata da una cornice temporale predeterminata: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, COGNOME, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME e altri, Rv. 252992).
2.2. Rientra allora nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fa richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad al ingiusto profitto, l’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili; ma occorre preci che essa comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri in tutto o in parte “lasciati in bianco” e si d dal caso, caratterizzato invece da dolo generico perché relativo all’altra ipotesi di bancar fraudolenta documentale (“in guisa da non rendere possibile la ricostruzione”) dell’omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell’omessa annotazione di specifiche operazioni (sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175).
2.3.Nel caso in esame, con l’imputazione, sono state alternativamente contestate la mancata consegna e la sottrazione delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa ta da non consentire la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita. di contestazione è ammissibile, perché non determina alcun vizio di indetermin dell’imputazione (diffusamente, sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 poi, però, la necessità di operare una scelta con la decisione, attributiva de qualificazione giuridica alla condotta, nel perimetro della contestazione formulata, l’altra; è anche possibile che le due figure possano “convivere”, non in relazione all
condotta, ma qualora inquadrabili in “condotte storicamente diverse” succedutesi nel tempo (così in motivazione sez.5, n. 28793 del 07/11/2024, Cocozza cit.), che in ogni caso danno vita ad un unico reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrivibile all’imputato, titolare del posizione di garanzia accertata con la sentenza a riguardo del medesimo fallimento (ora liquidazione giudiziale).
2.3. Va in ogni caso puntualizzato che – al di là del riferimento espresso all’una e all’ delle tipicità previste dal paradigma della norma incriminatrice d’interesse, che, come detto, a struttura “mista” alternativa – la condotta materiale che costituisce oggetto dell’ed d’accusa, nell’ambito del presente processo, è la mancata ostensione agli organi fallimentari delle scritture contabili, in tutto o in parte, ovvero – se consegnate – lasciate parzialmen bianco. Ed invero, al ricorrente si è rimproverato di non aver messo a disposizione della curatela il libro dei cespiti – dalla data di costituzione al fallimento; il libro giornale sino alla data della dichiarazione di fallimento; le schede contabili, dalla costituzione società al fallimento; i registri IVA (degli ultimi dieci anni) e, in generale, documentazione contabile dal gennaio 2009 alla data del fallimento. In definitiva, e in linea c le coordinate tracciate dall’esegesi giurisprudenziale menzionata, l’oggetto “ufficiale” de riprovazione è pacificamente riconducibile ai contorni del delitto di cui all’art. 216 comma, n. 2), prima parte R.D. n. 267 del 1942, la c.d. bancarotta documentale a dolo specifico.
2.4. Orbene, la sentenza di primo grado ha esposto che il curatore del fallimento “ha coerentemente ribadito l’originaria versione dei fatti, confermando che la contabilità è st tenuta dal COGNOME, specie nell’ultimo periodo, in modo incompleto e frammentario, tanto da impedire qualunque affidabile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. D contro, non risulta in alcun modo che COGNOME NOME abbia distrutto la documentazione non consegnata, né che abbia agito così per recare danno ai creditori (come espressamente assunto nel capo di imputazione). Non a caso, anche il Pubblico Ministero ha finalmente chiesto la condanna dell’imputato con esclusivo riferimento alla tenuta della contabilità in mod incompatibile con l’esigenza di consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.
In definitiva, la decisione del primo giudice – evidentemente a fronte dei connotati “alternat della contestazione formulata nell’editto accusatorio – ha sbrigativamente optato per fondatezza di quanto contestato nell’imputazione, ma ne ha opinato la sussunzione nella fattispecie del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generale, per la quale sufficiente la prova del dolo generico.
La sentenza d’appello, invece, pur confermando il verdetto di prime cure, si è confrontata con le ragioni di gravame, ha riesaminato, in modo particolareggiato, la tenuta dell’impian contabile e si è soffermata sulle singole scritture, ha scandagliato quante e quali siano st rese ostensibili alla curatela ed ha sostanzialmente ripercorso, accertato ed avallato correttezza degli addebiti elevati con l’imputazione, che, come anticipato, attengono di tut
evidenza alla sottrazione-occultamento di buona parte delle scritturazioni, e, in linea con ammissioni fatte dall’imputato in dibattimento, alla totalmente omessa tenuta della contabilit sin dal suo subentro nella compagine amministrativa, ovvero dal 21 giugno 2008 alla data del fallimento, arco temporale così ampio da consentire agevolmente di qualificare il “vuoto” dell’aggiornamento della contabilità (a prescindere dalla presenza o meno dei registri IVA 2004-2006 e della compilazione del libro giornale tra il 2007 ed il gennaio 2009, ictu oculi ininfluente quand’anche rispondente al vero, cfr., sul punto, quanto messo in rilievo sul prim motivo) come di per sé dimostrativo dell’impraticabilità, per la curatela del fallimento, di rielaborazione puntuale e completa delle vicende gestionali dell’impresa; ha rimarcato, con i richiamo di precedenti giurisprudenziali sia pure riferiti al reato di bancarotta semplice, l’imprenditore è obbligato a conservare ed aggiornare la contabilità anche nel caso di inattivi dell’impresa, fino alla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese; ed ha in ogni c ritenuto esauriente, affrontando il relativo motivo d’appello ed a conferma di quanto sancit dal primo giudice, la prova del dolo generico.
2.5. La motivazione della sentenza impugnata tradisce, pertanto, illogicità manifesta ed intrinseca contraddittorietà, perché alla descrizione della avvenuta sottrazione e/o del mancata istituzione dei libri e/o della esistenza di libri privi di annotazioni (anche a part un determinato esercizio in poi) – e dunque degli elementi costitutivi materiali della bancarot fraudolenta documentale c.d. specifica – ne accosta impropriamente il rilievo penale alla prova del dolo generico, associato ai lineamenti della bancarotta documentale c.d. generale.
2.6.Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudole documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie – come la dimostrazion dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che or sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna dell scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304, che si è sofferma ad esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); ch focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla economica dell’impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l’omessa tenuta dell contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di at depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276910; Sez. 5 23251 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 262384). Nel caso in cui non siano state espressamente contestate – come nel caso de quo condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure sia intervenuta in proposito pronuncia di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale
(così sez.5, n.15743 del 2023, Gualandri, cit.), in particolare quella c.d. specifica, perché caso prova appagante non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l’omessa tenuta (o la condotta di sottrazione equivalente) delle scritture contabili sia di regola funzi all’occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quin essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l’omissione della cura contabile e il delinearsi o l’aggravarsi una condizione di insolvenza o l’emersione di un’ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983).
In tali evenienze è ben possibile argomentare l’inconciliabilità del quadro ricostruttivo con coefficiente psicologico di semplice superficialità o trascuratezza, di natura eminentemente colposa. 2.7. Calati i canoni ermeneutici così radicati nella trama processuale di interesse, è possib enucleare dagli atti disponibili, a titolo esemplificativo, che tra il settembre 2008 ed il ge del 2009, quando COGNOME era amministratore della società, sarebbero stati effettuati cospicu prelevamenti ingiustificati dai conti correnti societari, a beneficio di RAGIONE_SOCIALE, che no consta – evidentemente anche a causa del deserto contabile – abbia avuto rapporti commerciali con la fallita o con le sue affiliate; che l’attività d’impresa, ben dall’interrompersi, è proseguita anche nelle annualità antecedenti alla declaratoria fallimento, tanto che il ricorrente ne ha rivendicato una serie di risultati operativi, genera crediti in denaro nei confronti di enti affiliati al franchising; che il curatore del fallimento ha esercitato l’azione di responsabilità contro gli ex amministratori, tra cui COGNOME. Tali accadim aziendali, le iniziative giudiziarie del curatore fallimentare, la loro evoluzione ed il lor meritevoli di considerazione proprio ai fini dell’approfondimento della sussistenza dell’element soggettivo del dolo specifico, non sono stati vagliati e per il vero nemmeno commentati dai provvedimenti giurisdizionali del duplice grado di merito, che si sono concentrat esclusivamente sui marcati profili oggettivi dell’assenza e/o della frammentarietà dei dat contabili e sui rispettivi riflessi di lapalissiana impossibilità di ricostruzione degli avve gestionali della società. In carenza di indici rilevanti, che potrebbero assumere portata decisi ai fini della prova del dolo specifico e, dunque, di un elemento essenziale richiesto dal modell della norma incriminatrice contestata, il giudice di rinvio dovrà valutare la ricorrenza d estremi del reato di cui agli artt. 217 e 224 R.D. n. 267 del 1942, con ogni conseguente statuizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma, 22/05/2025
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