Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33085 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEGROTTO TERME il 16/04/1952
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 2 luglio 2024 il nuovo difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha fatto perven istanza di rinvio del processo motivata da richiesta di concessione di un termine a difesa.
Ritenuto in fatto
NOME NOMECOGNOME a ministero di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avver la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del g.u. presso il Tribunale di Padova, nel giudizio abbreviato, lo ha assolto dal reato di bancaro preferenziale per intervenuta prescrizione ed esclusa l’aggravante contestata e con le gi concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in relazione alla residua fattispecie
a
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cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 L.F., a lui ascritta in qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 12 dicembre 2012.
1.L’innpugnazione si è affidata a due motivi, richiamati nei limiti strettamente indispensabi cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen riferimento all’affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, essendo rilevante – contrariamente a quanto avrebbe affermato la sentenza impugnata – la mancata cancellazione dal registro delle imprese della società, non richiesta dalla fattispe incriminatrice; mentre il mancato aggiornamento della contabilità a partire dal 200 integrerebbe, al più, il reato di bancarotta semplice, sorretto nel caso concreto dall’elem soggettivo della colpa. L’imputato, resosi conto dell’impossibilità di proseguire l’attivit ultimi anni, tanto da interromperla, avrebbe trascurato, con negligenza, la cura delle scrit contabili, senza alcuna volontà decettiva.
1.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pr pen., poiché la Corte d’appello – nel confermare la condanna dell’imputato per uno solo dei reati originariamente contestati – avrebbe fatto malgoverno del potere discrezionale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, omettendo di fornire idonea motivazione della scelta effettuata e, in definitiva, irrogando una pena eccessiva.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo, è fondato.
1.L’istanza di rinvio del processo non può essere accolta.
Nel giudizio per cassazione, nell’ipotesi di revoca del difensore e di nomina di uno nuov verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo – situazione analoga a quell descritta dal nuovo patrocinatore del ricorrente – non è consentita la concessione un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventua per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera d consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartola (sez.5, n. 2655 del 05/10/2021, COGNOME, Rv.282647; sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 263459; sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, Snopech, Rv.258266). Nel caso in esame, la richiesta di discussione orale avrebbe dovuto essere depositata telematicamente, a pena di decadenza, almeno 25 giorni liberi prima dell’udienza dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D. L. n. 137 del 2020 e l’avv. COGNOME sospesa dall’Ordine deg avvocati dal 24 giugno 2024, non l’ha presentata.
2.Passando allo scrutinio del ricorso, deve essere premesso che l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale di cui discetta il primo motivo è stata formulata in modo alternativ perché contesta la sottrazione delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessar dolo specifico di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento ai creditori – esplicitame citato nella prima parte dell’imputazione – “o comunque” la loro tenuta in guisa da n rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condot assistita dal dolo generico (per la distinzione in punto di elemento soggettivo, tra le altre: 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838). E’ già stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, con argomentazioni che il collegio condivide, che tal modalità di confezionamento dell’editto accusatorio è ammissibile, essa non determinando vizi di indeterminatezza dell’imputazione, peraltro nella specie non denunciati dalla difesa d ricorrente (sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572; cfr. anche sez. 5 n. 243 del 23/02/2024, COGNOME, n.m.; sez. 5, n. 14356 del 01/02/2024, COGNOME, n.nn.).
2.1. E tuttavia, le sentenze di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni e possono essere lette in un unicum espositivo (sez. 2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez. 3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07 Conversa e altro), hanno concentrato l’attenzione sul mancato aggiornamento dell’impianto contabile nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento della società e, in partic la pronuncia del primo giudice ha sottolineato che tali omissioni compilative si siano rive funzionali all’occultamento delle operazioni commerciali compiute tra il 2010 e il 2012 annualità nel corso delle quali, pertanto, la società ha proseguito la propria attività – r alla ristrutturazione e sopraelevazione dell’Hotel Del Rio; che Albertin abbia volutamen omesso di provvedervi, quando la contabilità era stata regolarmente tenuta fino a tutto 2009.
2.2. Vale la pena allora di ribadire nuovamente che oggetto della condotta illecita illustr dalla decisione del primo giudice, confermata in secondo grado, è nel complesso la mancata ostensione dell’impianto contabile agli organi fallimentari – tanto sotto il prof nascondinnento di alcune, significative scritture contabili, neppure esibite al curatore, quan riguardo dell’interruzione del loro aggiornamento a partire dalla fine del 2009 e che costitui orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenz necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottr delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro om tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, com primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi” (sez
33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv.279838; sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, COGNOME, Rv.279179; sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611). L’indirizzo in esame ha superato l’interpretazione che tendeva ad equiparare – a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancar fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica – l’omissione del tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta; l'”omissione” conno l”inesistenza” degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazion all’occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditiz invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione dell curatela, per assurgere all’integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudol documentale nella forma di cui all’art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 1942, deve essere caratterizzata – quanto all’elemento soggettivo – dal dolo generico d “fraudolenza”, inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio dell’andamento degli affari (cfr. sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; sez. n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, cit.) ovvero, in altre parole, come consapevolezza che tenuta della contabilità sarà potenzialmente idonea ad influire sulla rituale ricostrubil intellegibilità degli accadimenti aziendali da parte degli organi fallimentari (es. sez. 5, n. del 25/05/2021, ric. COGNOME, n.m.; sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, 274630). Pertanto, l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare – in questi t – nell’alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2, pri ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che sc dell’omissione sia stato quello di assicurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudi creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da q analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 comma 2 L. Fall. (per quanto ri alla sola contabilità obbligatoria: sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sot titolo della bancarotta semplice documentale (sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME altri, Rv. 252992). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Sugli elementi della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi ar giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura esalti la specularità di talune emergenze probatorie – come, a titolo esemplificativo dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccess agli organi fallimentari, anche attraverso la realizzazione di atti depauperativi o la spropor tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di os il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 31/01/2023, COGNOME, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari).
Ebbene, le pronunce del doppio grado si rivelano pertanto inappaganti nella compiuta
esposizione delle ragioni giustificative dell’affermazione di responsabilità con riferim
all’elemento soggettivo del dolo specifico, poiché la sentenza di primo grado si è sofferma
impropriamente sulla esaustività del dolo generico ed ha citato sul punto un precedente di
questa Corte risalente e superato dagli approdi successivi, mentre quella d’appello, investita
mirato motivo di ricorso, si è limitata a sottolineare la perduranza dell’obbligo dell’imprend
di tenuta e compilazione delle registrazioni contabili fino alla cancellazione della societ
registro delle imprese, che pertiene all’elemento oggettivo del reato e che trova conforto in
radicato indirizzo interpretativo in tema di bancarotta semplice
(ex multis,
oltre alla sentenza
citata dalla Corte territoriale, cfr. Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, COGNOME, Rv. 215985; Sez.
35168 del 11/7/2005, COGNOME, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, COGNOME, Rv.
250086).
3.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corre
d’appello di Venezia, perché sottoponga a nuovo esame la regiudicanda nei termini illustrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, 03/07/2024
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale