Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘
RITENUTO IN FATTO
GLYPH
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, L.F. (fatt commessi in Pordenone il 4 ottobre 2011, data del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ed il 24 ottobre 2011, data del fallimento della RAGIONE_SOCIALE);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo, il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di motivazione i relazione all’affermazione di responsabilità della ricorrente per i delitti di bancarotta fraudol documentale (da distruzione e/o occultamento delle scritture contabili delle due società da lei amministrate), essendo state travisate le prove, segnatamente in punto di elemento soggettivo del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 10 – 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale riteneva acclarato il ruolo at dell’imputata come amministratrice delle due società fallite, come tale pienamente consapevole degli obblighi inerenti alla tenuta delle scritture contabili, che ella, invece, aveva contrib fare scomparire per sottrarsi alle pretese dei creditori), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza; che, nondimeno, giova ribadire, per un verso, ch il dolo eventuale, quale forma del dolo generico, è compatibile con il dolo specifico, posto che dolo specifico richiesto per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale d occultamento o distruzione delle scritture contabili societarie, rappresentato dal perseguimento della finalità di frodare i creditori, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’azione è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio da par dell’amministratore della società che, queste per effetto della loro consapevole e volontaria mancata custodia, vadano distrutte o siano sottratte; per altro verso che, il giudice di appel non ha l’obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una p una, tutte le relative deduzioni, in quanto l’obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice stesso dimostri, mediante l’enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisit procedimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, come ritenuto, (vedasi pagg. 12 e13, ultimo capoverso, in cui la Corte territoriale ha dettagliatamente spiegato tramite argomentazioni non manifestamente illogiche, che la ricorrente aveva contribuito a fare scomparire le scritture contabili delle società fallite allo scopo di impedire ai cred rappresentati dal curatore fallimentare, di ricostruire le rimanenze del patrimonio sociale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente