Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41725 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA NOME nato a CASIER il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto likaccoglimento del secondo motivo del ricorso del COGNOME e il rigetto, nel resto, del medesimo ricorso, come pure del ricorso del COGNOME.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 13 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME -il primo, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dal 9.12.2006 fino al 10.09.2009, il secondo, in qualità di presidente del Collegio sindacale dal 22.11.2007 fino, alla data del fallimento della predetta società, dichiarato il 25 ottobre 2012 – colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, ex art. 216, primo comma, n.
2, I. fall. La medesima sentenza ha assolto gli imputati dalle condotte di bancarotta distrattiva loro contestate.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, nel confermare la decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti del COGNOME, concedendo le circostanze attenuanti nella massima estensione, confermando nel resto la pronuncia resa in primo grado.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, ci si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di replicare a una serie di censure dedotte con atto d’appello. In particolare, la difesa reputa del tutto oscuro l’iter motivazionale che ha portato la Corte d’appello a concludere che gli imputati potessero essere a conoscenza del carattere fittizio delle operazioni di finanziamento riportate nei bilanci degli anni 2006 – 2007 dal RAGIONE_SOCIALE, all’epoca amministratore unico della fallita società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di documentazione proveniente dall’istituto di credito e per questo assolutamente attendibile. La tesi difensiva insiste sulla riconducibilità delle operazioni fittizie al coimputato COGNOME, il quale avrebbe agito in concorso con i funzionari degli istituti di credito, laddove COGNOME avrebbe appreso della connotazione fittizia di dette operazioni soltanto in occasione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari per i reati tributari.
2.2 Col secondo motivo, ci si duole di vizi motivazionali e di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla ritenuta recidiva per il COGNOME, malgrado le specifiche censure dedotte in appello su tali profili. Si contesta altresì la mancata rideterminazione della pena nei minimi edittali.
2.3 Con successivo ricorso, il medesimo difensore ha presentato un ulteriore motivo, col quale deduce vizio di motivazione per non avere la Corte d’appello
replicato alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso del COGNOME e il rigetto, nel resto, del medesimo ricorso come pure del ricorso del COGNOME.
All’udienza del 12 luglio si è svolta la trattazione orale del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso richiede una analisi distinta in relazione alla posizione dei due ricorrenti, in relazione alla diversa posizione degli stessi e alla diversa specificità della risposta fornita dalla Corte territoriale alle censure sviluppate nell’atto di appello.
In particolare, per quanto riguardo il COGNOME, la motivazione della Corte territoriale, pur nella relativa ampiezza argomentativa, indugia essenzialmente sui tratti oggettivi – non controversi – delle parziali scritture contabili rinvenute la cui inattendibilità è fuori discussione, ma non affronta in termini puntuali il tema del dolo specifico che attribuisce al ricorrente. Le ragioni che hanno indotto il COGNOME ad accettare l’incarico non illuminano infatti la sua consapevolezza del carattere illecito delle operazioni poste in essere dal dominus dell’attività, ossia dallo COGNOME e, in definitiva, sulla volontarietà di una condotta finalizzata ad assicurare a quest’ultimo ingiusti profitti.
La posizione del COGNOME è distinta, in quanto, indipendentemente dalla rilevanza della sua iniziale partecipazione societaria, assume rilievo lo specifico addebito di omessa vigilanza sulla mancata tenuta delle scritture contabili a partire dalla fine del 2009 che, per il periodo nel quale si è sviluppata e per la competenza professionale del COGNOME, è stata razionalmente ritenuta indicativa della sussistenza del concorso del ricorrente anche sul piano soggettivo.
Mentre l’accoglimento del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME comporta, con riferimento alla sua posizione, l’assorbimento dei restanti motivi, il rigetto nei confronti del COGNOME impone, nei riguardi di quest’ultimo, l’esame delle doglianze successive.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché la diversificazione delle due posizioni quanto al riconoscimento dell’estensione applicativa delle circostanze attenuanti
generiche scaturisce razionalmente dal distinto comportamento processuale degli imputati, quale valorizzato dalla sentenza impugnata.
Ciò posto, il ricorso neppure indica, se non in termini di assoluta genericità, quali elementi suscettibili di positiva valutazione nei riguardi del COGNOME sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale per giungere ad un diverso peso delle circostanze riconosciute sin dal primo grado in regime di prevalenza.
Anche la recidiva è razionalmente argomentata alla luce del precedente specifico per bancarotta fraudolenta.-COGNOME NOME, Cot.So COGNOME dee Tk) Ciò COGNOME ÀeeAt10 COGNOME ,k)iit Infine, priva di ogni specificità è la censura concernente la dosimetria della pena che si attesa, quanto alla pena base, nel minimo edittale.
Il motivo contenuto nel distinto ricorso – sempre con riferimento alla posizione del solo COGNOME, restando assorbita la doglianza concernente il COGNOME – è inammissibile in quanto la richiesta della non menzione è argomentata in termini puntuali, nell’atto di appello, solo con riferimento alla posizione del COGNOME, soggetto totalmente incensurato. In altri termini, la richiesta è del tutto generica quanto al COGNOME e tanto rende il motivo di appello inammissibile ab origine.
Al riguardo, va ribadito che, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato neppure a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522).
In conclusione, la sentenza va annullata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Al rigetto del ricorso di NOME COGNOME segue la sua condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12/07/2023
Il Consigliere estensore
COGNOME