Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1088 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1088 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a COLLEFERRRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del Sostitut Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso peri 1 n 4 1.4.44.4. , :alk;t e .iithrto Udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME, del foro di SANTA NOME CAPUA VETERE, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pordenone – che aveva dichiarato NOME COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 09 agosto 2012, colpevole di bancarotta documentale di cui al capo a) della rubrica, assolvendolo dalle imputazioni sub b) e c) – ha ridetermiNOME la durata delle sanzioni accessorie fallimentari in anni tre, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
Ha proposto ricorso in cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della testimonianza del commercialista AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, legale rappr.te della RAGIONE_SOCIALE società che aveva gestito la contabilità della fallita. Si sostiene che una corretta lettura delle dichiarazioni del commercialista porterebbe a escludere che la RAGIONE_SOCIALE si sia occupata della contabilità della fallita negli anni successivi al 2008, cosicchè, non troverebbe riscontro nelle acquisizioni probatorie l’affermazione dei giudici di merito che l’imputato avrebbe ricevuto le scritture contabili dal COGNOME, poi omettendo di consegnarle alla curatore. In realtà – in tesi difensiva – l’imputato, subentrato alla guida della compagine societaria, quando era già in avanzato stato di dissesto, e comunque non operativa durante la sua gestione, come riconosciuto anche dal curatore, non aveva affatto ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE le scritture contabili, delle quali detta società neppure disponeva. Da qui, l’insussistenza del reato contestato, anche in considerazione della circostanza obiettiva che il ricorrente assunse la carica gestoria solo nell’agosto 2011, per cui non può essere ritenuto responsabile della omessa tenuta delle scritture per gli anni precedenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati analoghi vizi anche relativamente all’elemento psicologico del delitto, dal momento che, essendo acclarata la distruzione e/o sottrazione delle scritture contabili ritenute esistenti e mai consegnate al curatore fallimentare, il dolo necessario ai fini della integrazione della fattispecie, non è quello generico, ravvisato dai giudici di merito, ma quello specifico delineato dalla norma.
2.3. Con il terzo motivo, vengono denunciati violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, da sussumere, nell’ottica del ricorrente, nella fattispecie della bancarotta documentale semplice ex art. 217 L.F., stante la mancanza di prova del dolo dell’imputato,
al quale può, al più, rimproverarsi una condotta negligente per non avere apprestato ogni utile attività volta alla ricerca, acquisizione e consegna delle scritture contabili da parte dei precedenti amministratori succedutisi al governo della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
Poiché resta del tutto inesplicato tale passaggio argomentativo della sentenza – decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità del COGNOME, dal momento che esso fungerebbe – o meno – da riscontro all’affermazione dei giudici di merito che l’imputato, avendo ricevuto le scritture contabili dal COGNOME, avrebbe poi omesso di consegnarle al curatore.
2.1. Nel rinnovato giudizio, la Corte di appello dovrà, pertanto, chiarire punto della motivazione, sciogliendo il nodo interpretativo delle dichiarazioni del teste COGNOME, onde acclarare se questi abbia effettivamente curato la tenuta delle scritture contabili della società, poi consegnandole, a sua richiesta, al ricorrente, anche per gli anni successivi al 2008.
Dal rilevato vizio della motivazione discende la fondatezza anche del secondo motivo, che attinge il profilo dell’elemento soggettivo del reato.
3.1. La premessa è che all’imputato è stato contestato di avere sottratto e/o distrutto in parte e,comunque l di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Dalla sentenza impugnata, tuttavia, come si è appena visto, emerge che la contabilità sarebbe stata effettivamente istituita, e tenuta da uno studio commercialista fino al 2008, poi consegnata, nel settembre 2011, al COGNOME, che non l’ha messa a disposizione della curatela, avendo il curatore dichiarato che il COGNOME non aveva consegNOME i libri e i registri contabili antecedenti al 2011, oltre a non essere stati rinvenuti alcuni registri e libri sociali. La Corte di appello giunge ad affermare che il COGNOME ha “messo a disposizione del curatore la documentazione contabile in maniera parziale, consegnando i libri e le scritture che ha creduto, occultando, distruggendo, omettendo non rileva la consegna delle scritture antecedenti il 2011, rendendo impossibile o comunque ostacolando in tal modo al ricostruibilità della realtà economica dell’impresa fallita”, per poi concludere nel senso che “l’incompletezza della contabilità e la tenuta irregolare dei libri e delle scritture costituisce un fatto riconducibile allo schema descritto nella seconda parte della norma incriminatrice di cui all’art. 216 comma 2, n. 2 Legge Fall.” fattispecie ricostruita come a dolo generico ( foglio 7 della sentenza impugnata).
3.2. L’affermazione non è corretta.
La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; – quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904).
Secondo l’orientamento preferibile decliNOME da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in qua
quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, mentre , per la sussistenza dell’omessa tenuta fè necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; conf. Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650).
L’opzione supera, per rigore sistematico, quella più risalente, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l’occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicchè per la sussistenza del reato si riteneva sufficiente l’accertamento di una di esse e la presenza in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984, COGNOME, Rv. 166406). Nell’ottica di tale più risalente orientamento, infatti, non ha rilievo che la formula letterale della norma con il riferimento alla “tenuta” dei libri contabili “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”, alluda ad un’azione positiva di tenuta irregolare, poiché detta ipotesi è da estendersi necessariamente a quella di omessa tenuta, al pari della totale distruzione o della sottrazione (cfr. Sez. 5, n. 6967 del 11/5/1981, COGNOME, Rv. 149775).
Per quanto anche il più recente orientamento, a cui il Collegio aderisce (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904), equipari senza dubbio “occultamento delle scritture contabili” e loro “omessa tenuta”, esso afferma, contrariamente a quanto tradizionalmente sostenuto, una netta distinzione tra la diade “occultamento-omessa tenuta” delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che, come etto, integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall.
Si vuole dire che anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari dell’imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa.
A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell’omissione sia quello di recare
pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179).
3.3. Ciò posto, occorre dare atto che, nel caso di specie, risulta non del tutto precisa la stessa contestazione rispetto ai fatti accertati, poiché si imputa formalmente una condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili, ma anche si evidenzia in fatto la sottrazione e/o la distruzione e il mancato rinvenimento e quindi l’occultamento quanto meno di alcuni libri e registri sociali. Nondimeno, la contestazione non risulta chiara neppure negli snodi processuali, dal momento che le sentenze di merito, come si è già evidenziato, non hanno chiarito la concreta condotta ravvisata, se di mero disordine contabile o di occultamento anche sub specie di omessa tenuta della contabilità, quanto meno con riferimento al periodo successivo al 2008, sino allo stato di liquidazione. La Corte di appello, infatti, – lo si è già detto – non ha accertato, e di tanto dovrà farsi carico il giudice del rinvio, se, negli ultimi anni di vita della società, le scritture siano state tenute, e, quindi, occultate alla curatela, ovvero se esse siano state omesse del tutto. Invero, solo nel primo caso – quello di effettiva loro istituzione – può venire in rilievo la fattispecie a dolo generico di cui all’ultima parte della norma incriminatrice; il disordine contabile presuppone, infatti, la istituzione della contabilità e la sua tenuta, pur se irregolare.
In effetti, il coefficiente soggettivo ricercato in concreto dalla sentenza impugnata, non regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d’Appello ha motivato l’attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta (ovvero per il loro occultamento) in coerenza con i caratteri del dolo generico di recare pregiudizio ai creditori, argomentando come la condotta dell’imputato abbia di fatto reso impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, laddove, come si è chiarito, trattasi di condotta sorretta dal dolo specifico della finalità di recare pregiudizio ai creditori, per cui non sarebbe sufficiente il solo dolo generico.
3.4. Il Collegio, quindi, nel dare continuità a un orientamento più che dominante, secondo cui tra le condotte integranti la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, va ricompresa anche l’ipotesi della omessa tenuta delle scritture contabili, di talchè essa deve essere parificata alle condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione della contabilità e, in quanto tale, punibile a titolo di dolo specifico (consistente nel fine di arrecare pregiudizio
ai creditori), non può non rilevare come la motivazione della sentenza impugnata risulti largamente carente nello scrutinio dell’elemento psicologico del reato.
3.5. Tale carenza motivazionale dovrà essere compensata nel giudizio di rinvio, chiarendosi, da parte dei giudici di merito, sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, se la condotta concretamente ravvisata sia riconducibile all’ipotesi di distruzione/occultamento/omissione delle scritture contabili, rette dal dolo specifico, oppure a un disordine contabile, per cui è sufficiente il dolo generico.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Resta assorbito, ma non precluso al giudice di merito, l’esame del terzo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022
Il Consigliere estensore