Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11273 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11273 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a MINERVINO MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Bari
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell ‘udienza preliminare del Tribunale di Trani, all’esito di giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale rappresentante legale (dal 15.5.2012 alla data di dichiarazione di fallimento) della società “RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE” di Minervino Murge, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani in data 2 luglio 2013.
Nel capo di imputazione il reato di bancarotta documentale fraudolenta è stato contestato, in forma alternativa, in relazione a tale condotta: «….sottraeva, distruggeva o occultava, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, le scritture contabili
obbligatorie o comunque le teneva in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».
Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propria difesa, ha proposto ricorso articolando , all’interno di un motivo formalmente unico, distinte censure di seguito illustrate nei limiti stabiliti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Deduce, in primo luogo, il vizio di motivazione in quanto non era stata idoneamente dimostrata la sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie. In particolare, argomenta che: a) non era stata dimostrata la condotta di distruzione o occultamento posto che: a-1) le scritture contabili erano state esibite alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE in data 28 maggio 2013 proprio dal COGNOME ; a-2) il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva avuto modo di prelevare copia delle scritture e di estrarre i bilanci dal 1998 al 2011 presso il registro imprese di Bari; b) non era dimostrato il dolo specifico che, anzi, doveva reputarsi escluso nel quadro che registrava l’ attendibilità dei bilanci pregressi e individuava l’origine della crisi nella insostenibilità nel tempo degli investimenti intrapresi.
Sotto ulteriore e concateNOME profilo, prospetta l’i nosservanza o l’ erronea applicazione della legge penale. Deduce che le premesse offerte sul dolo dovevano condurre al più ad inquadrare il fatto nella bancarotta semplice.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il motivo unico , che contesta l’accertamento della bancarotta fraudolenta documentale specifica in relazione tanto all’elemento oggettivo quanto a quello soggettivo, è infondato nei suoi distinti contenuti.
2.1. La bancarotta specifica qui in considerazione, contemplata dalla prima parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue da quella AVV_NOTAIO, descritta dalla seconda parte della medesima disposizione.
2.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela del l’accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri e nelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è
circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali vicende, in relazione all’interesse dei creditori alla conoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destiNOME a soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo delle rispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene così individuato.
2.1.2. Nella bancarotta AVV_NOTAIO, connotata dalla tenuta di libri e scritture che sono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenuti e modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente al rilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettiv o che si realizza mediante un falso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.
Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904)» (Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, in motivazione).
2.1.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato.
È, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui , «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per
la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 -01; cfr. ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 -01; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01).
Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentale specifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffatto elemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice. È stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al fine in esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n. 42546/2024, COGNOME, cit. in motivazione).
2.1.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta AVV_NOTAIO si attua attraverso il falso ideologico in scritture tenute e quella specifica, invece, mediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01), guida anche la qualificazione di vicende particolari.
È stato così chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri “lasciati in bianco” e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell’omessa annotazione di specifiche operazioni» (in tal senso la citata Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175 -01, nella cui motivazione è stato efficacemente chiarito che, «nel caso della bancarotta “AVV_NOTAIO” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione
della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta AVV_NOTAIO“).
2.2. In AVV_NOTAIO, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessa confezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 -01; Sez. 5, Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 -01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).
Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre che dell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattere consapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione della volontà (cfr. Sentenza n. 42546/2024, COGNOME, cit. in motivazione).
2.2.1. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, che rappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Sez. 5, n. 37723 del 18/09/2025, COGNOME, Rv. 288903 -01, non massimata sul punto). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell’incidenza contenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere sull’interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell’autore della sparizione.
Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativo in esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrare la bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto
attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n. 17807, non massimata).
2.2.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmente suscettibile di prova indiretta.
È stato così affermato che, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 -01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987, non massimata).
Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall’ animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori e dall’ animus lucrandi , consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell’agente, può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’ amministratore ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n. 47762, n.m. in motivazione. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 2228 del 04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 – 01).
Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d) evidenze probatorie – come la dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivo e l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermata ad esempio sull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari). Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materiale incriminata.
2.3. Va, inoltre, ricordato che -come avvenuto nella specie- è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01).
2.5. Infine, va ribadito che, in caso di mancata contestazione, come nella specie, della bancarotta patrimoniale ovvero di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l’accertamento dell’elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (Sez. 5, n. 2438 del 05/11/2024, dep. 2025, Rv. 287480 -01; Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276910).
Alla stregua delle premesse poste è dato esaminare le specifiche censure che il motivo muove alla sentenza impugnata.
3.1. Sotto un primo profilo, il motivo deduce carenza o illogicità della motivazione della sentenza laddove questa aveva ritenuto che le scritture fossero state sottratte trascurando le indicazioni che dovevano trarsi dal fatto che: a) le scritture contabili erano state esibite alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE in data 28 maggio 2013 proprio dal COGNOME ; b) lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva avuto modo di estrarre copia delle scritture presso la Guardia di RAGIONE_SOCIALE nonché di visionare i bilanci dal 1998 al 2011 presso il registro imprese di Bari. L’argomento deve essere disatteso, in quanto infondato ove non aspecifico.
3.2. Contrariamente all’assunto difensivo , le sentenze conformi hanno compiutamente motivato che proprio il fatto che il NOME avesse disponibilità delle scritture alla data del 28 maggio 2013 e che la società le avesse impiegate per la redazione dei pregressi bilanci poneva la premessa per affermare che la loro mancanza era stata determinata dalla loro successiva sottrazione, premessa che aveva anzi condotto a modificare la originaria contestazione di omessa tenuta. Più specificamente, poi, le due sentenze di merito avevano evidenziato in termini convergenti che: a) la Guardia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva restituito all’amministratore le scritture conservando esclusivamente copia del registro dei beni ammortizzabili;
b) il consulente tecnico aveva, in realtà, avuto modo di visionare direttamente soltanto la copia di tale ultimo registro presso la predetta Polizia Giudiziaria; c) le stesse scritture visionate dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato dal Curatore fallimentare e dallo stesso consulente del Pubblico Ministero, erano state comunque tenute in modo irregolare, rilevandosi una serie di omissioni che non avrebbero comunque consentito la ricostruzione del patrimonio societario.
In tale quadro, il fatto che il NOME, ricevute le scritture nell’imminenza del fallimento, non le avesse consegnate al Curatore era concordemente riguardato dalle sentenze di merito quale base da cui inferire una volontaria sottrazione delle stesse da parte dell’attuale ricorrente, amministratore della società nella fase così in rilievo. Ciò specialmente in assenza di una plausibile spiegazione alternativa.
La motivazione così svolta non mostra alcuna illogicità mentre gli elementi addotti in senso contrario dalla difesa, una volta confrontati con la effettiva ricostruzione delle risultanze offerta dalla sentenza impugnata, risultano privi di ogni contraria valenza disarticolante.
In conclusione, quindi, appare resistere alle critiche articolate l’affermazione offerta dalla sentenza secondo cui l’imputato aveva sottratto le scritture contabili nell’imminenza del fallimento.
4 . Analoga conclusione vale per l’argomento relativo al dolo specifico.
4.1. Secondo la prospettazione al riguardo articolata dal ricorso, la carenza di dimostrazione dell’elemento soggettivo così decliNOME doveva affermarsi in quanto: a) le scritture contabili e i bilanci erano stati comunque reperiti; b) il bilancio era stato ritenuto attendibile dallo stesso consulente; c) la causa del fallimento era stata generata da una crisi finanziaria e di liquidità a seguito di investimenti durevoli; d) non era, comunque, dimostrata la finalità di profitto o di danno.
Gli argomenti così addotti sono infondati.
Le sentenze conformi di condanna hanno fornito anche sul tema risposte che, osservanti dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si mostrano prive di illogicità manifeste o di contraddizioni.
4.2. Nel quadro in cui già il Tribunale aveva evidenziato come la sottrazione e/o distruzione dei libri e delle scritture contabili risultava essere stata evidentemente posta in essere dal NOME al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, in quanto la carenza di informazioni aveva impedito al Curatore di rielaborare la situazione societaria, con conseguenze inevitabili sotto il profilo anche della quantificazione dei crediti e dei debiti al momento del
fallimento, la Corte Appello ha rimarcato come le significative irregolarità sostanziali non potessero essere ricondotte a mera negligenza, risultando al contrario provato che l’imputato aveva messo in atto un fraudolento e consapevole meccanismo finalizzato a celare le operazioni compiute e a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, con il proposito di dissimulare la reale consistenza e l’effettiva movimentazione di beni, crediti e denaro, condotta che aveva determiNOME un potenziale danno all’ingente massa attiva dei creditori.
In particolare, la sentenza impugnata ha adeguatamente fondato la conclusione in ordine alla ricorrenza del dolo specifico su una serie di elementi complementari e logicamente coesi quali: a) irregolarità constatata delle scritture che, seppure limitatamente ed indirettamente, era stato possibile esaminare in copia, secondo quanto sopra esposto; b) la sottrazione deliberata dei libri sociali e delle scritture contabili in stretta prossimità temporale al fallimento; c) più in AVV_NOTAIO, totale inadempimento del Can none, amministratore della società, all’invito del Curatore al deposito di scritture, bilanci, situazioni patrimoniali ed elenco analitico dei creditori e della consistenza dei crediti da questi vantati, avendo anzi l’imputato taciuto all’organo fallimentare qualsiasi informazione sulla stessa tenuta delle scritture; d) mancata risposta del NOME anche agli inviti successivi del Curatore a colmare la lacuna informativa; e) l’effetto prodottosi in ordine all’ impedimento della ricostruzione delle specifiche vicende economiche dell’impresa , delle ragioni della crisi e delle posizione creditorie (si veda pag. 6 della sentenza di appello).
Complesso di elementi, quello così passato in rassegna, che evidenzia appunto la strumentalità della sottrazione delle scritture all’occultamento di poste creditorie e debitorie nonché delle vicende delle risorse patrimoniali, a vantaggio dell’amministratore e con pregiudizio del ceto creditorio, in continuit à, peraltro, con gli effetti delle irregolarità rilevate nella limitatissima documentazione acquisita.
4.3. Gli elementi addotti dalla difesa, per contro, sono privi di concreta concludenza ai presenti fini.
In particolare, come già evidenziato, la sentenza impugnata ha chiarito che quelle rinvenute erano state scritture marginali e non attuali, posto che, anzi, curatore e consulente tecnico del pubblico ministero avevano potuto avere disponibilità soltanto della copia del libro dei cespiti estratta e trattenuta dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE.
La circostanza che il consulente avesse affermato l ‘ attendibilità del bilancio, oltre che generica, in quanto non è specificato a quale annata fosse riferito il documento così menzioNOME, è, in sé, meramente assertiva, in quanto non si ricava dalle
sentenze né da atti processuali ritualmente introdotti ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
D’altro canto, consta che i bilanci fossero stati tenuti soltanto sino all’esercizio 2011, con conseguente manifesta inattualità rispetto al momento del fallimento e correlata inidoneità a dare conto delle vicende che avevano connotato la gestione del patrimonio e degli affari nella fase della crisi.
La circostanza addotta è, comunque, sostanzialmente irrilevante, posto che la conoscibilità del bilancio, ove pure attendibile, non costituisce fatto in alcun modo equipollente alla disponibilità delle scritture, attesa la diversità delle informazioni contabili recate dai due tipi di documenti, tanto che solo queste ultime costituiscono oggetto rilevante ai fini della bancarotta documentale.
Il rilievo che la documentazione contabile fosse stata esibita alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE è privo di effettiva valenza ai presenti fini, posto che, oltretutto, i profili di verifica di quella polizia giudiziaria sono naturalmente eterogenei rispetto a quelli in rilievo nella sede fallimentare.
Il fatto, poi, che il fallimento fosse derivato da una normale crisi finanziaria è circostanza che si manifesta, anche essa, insieme indimostrata ed irrilevante. Del resto, mentre la specifica dinamica economica generatrice della crisi non è stata oggetto diretto dell’accertamento, l’eventualità che il dissest o sia intervenuto per ordinarie vicende di impresa, ove pure dimostrata, in nessun modo inficia l’assunto che la sottrazione delle scritture fosse finalizzata ad occultare la situazione economica e patrimoniale della società e a consentire opache gestioni delle risorse a seguito della crisi, in qualsiasi modo questa fosse intervenuta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, nessuna illogicità è ravvisabile nella conclusione della sentenza impugnata secondo cui sono dimostrati elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta documentale fraudolenta specifica contestata.
L’assunto così validato contiene già la ragione della ulteriore argomentazione con cui il ricorso, assumendo l’inosservanza di legge penale con riguardo all’art. 217 l. fall., si duole della mancata riqualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice.
Il riconoscimento della condotta di sottrazione delle scritture e del dolo specifico della bancarotta fraudolenta segna l’irriducibilità del fatto alla bancarotta documentale semplice.
Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME