Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41732 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione,
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell’8 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado del 15 settembre 2020 con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 28 marzo 2013.
Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla attendibilità RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative raccolte nell’istruttoria dibattimentale.
La Corte territoriale, nel ravvisare una ipotesi di bancarotta documentale specifica, ha evidenziato che non appare credibile che l’impianto contabile della fallita non fosse stato neppure istituito richiamando la circostanza che RAGIONE_SOCIALE, società di autotrasporto con 95 lavoratori di cui 88 autisti, riceveva ed emetteva fatture e documenti di trasporto.
Siffatta conclusione si è fondata sulle dichiarazioni testimoniali adesive alla impostazione accusatoria, trascurando le porzioni del narrato contrastanti, con particolare riguardo ai testimoni COGNOME e COGNOME.
Il commercialista COGNOME ha infatti confermato l’assenza totale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e siffatta circostanza è emersa anche nella sentenza di primo grado che, nel richiamare le risultanze testimoniali, riferisce che la contabilità era preparat per altre società cooperative e non per la RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo e alla diversa qualificazione della condotta, quale ipotesi di bancarotta documentale semplice.
Richiamando la giurisprudenza di questa sezione, la difesa ha evidenziato che la sussistenza degli indici rivelatori della bancarotta documentale specifica è stata rinvenuta:
-nella successione di prestanomi nella carica amministrativa formale, ma gli stessi non risultano essere stati escussi;
-nel mancato versamento di imposte e contributi, condotta tuttavia in relazione alla quale vi è stata sentenza di assoluzione in ragione del brevissimo tempo di attività della società;
nel trasferimento di altre risorse verso altre società amministrate dal ricorrente, circostanza che tuttavia non risulta provata.
Il ricorrente potrebbe essere ritenuto responsabile di una condotta al più negligente e come tale riconducibile alla bancarotta documentale semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
La censura non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata limitandosi a riportare estratti RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali di cui evidenzia presunte contraddizioni.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le qual
tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Pg c. Aprovitola Rv. 253774).
Il secondo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull’esistenz del dolo richiesto e sulla conseguente impossibilità di una riqualificazione nella ipotesi colposa.
Ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili che non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ma anche il dolo specifico espressamente contestato, evidenziando che (p.7 sentenza impugnata):
RAGIONE_SOCIALE era una società di autotrasporto che occupava 95 lavoratori di cui 88 autisti e riceveva ed emetteva fatture e documenti di trasporto anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE società collegate riconducibili all’imputato; aveva preso in locazione mobili ed arredi, stipulato contratti di locazione finanziaria in relazione ai mezzi di trasporto nonché contratti di noleggio con la società RAGIONE_SOCIALE; siffatte dimensioni societarie non risultano logicamente compatibili con la mancata istituzione di un impianto contabile.
La successione di prestanomi nella carica formale di amministratore, il mancato versamento di imposte e tributi e il trasferimento di risorse verso altre società amministrate dall’imputato costituiscono indici di fatto inequivocabilmente rivelatori del dolo specifico rappresentato dalla volontà di recare pregiudizio ai creditori.
La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori consistendo nella fisica sottrazione RAGIONE_SOCIALE stesse alla disponibilità degli organ fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ult integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento
condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente