Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51478 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51478 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Frattamaggiore il DATA_NASCITA 2. COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del 26 aprile 2018 del Tribunale di Ancona che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, prosciogliendo i medesimi dalla imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate ad NOME COGNOME la recidiva
reiterata e a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia ed alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, nonché, il solo NOME COGNOME, alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici.
A NOME COGNOME e ad NOME COGNOME si contesta di avere, in qualità di amministratori – di diritto la RAGIONE_SOCIALE e di fatto il COGNOME – della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 26 luglio 2012, sottratto «parte dei libri e delle scr contabili, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società da parte del curatore».
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Evidenzia il ricorrente che l’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, ossia la sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e la tenuta del contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico, segnalando che la fattispecie contestata e ritenuta sussistente dal Tribunale è quella descritta nella prima parte della disposizione incriminatrice, per la quale è necessario il dolo specifico.
Con l’atto di appello era stato sostenuto che la corretta tenuta della contabilità, almeno sino al mese di ottobre 2011, mediante l’utilizzo di un programma informatico correlato ad un servizio di hosting, emergeva da numerosi elementi. Successivamente alla risoluzione del contratto di hosting, i dati contabili erano stati trasferiti su dischi esterni ripristinabili e acquisibili dalla curatela, non aveva provveduto in tal senso. Tale circostanza, tuttavia, non dimostrava che si fosse agito allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, ma solo che si era inteso abbandonare l’iniziativa imprenditoriale in vista della quale era stata costituita la società poi fallita. Nell’appello era stato evidenziato pure che la condotta, per come contestata, avrebbe imposto di provare che i libri non erano mai stati istituiti, mentre tale circostanza era contraddetta dalla regolare tenuta della contabilità sino alla disdetta del servizio di hosting e dalla stessa contestazione di parziale sottrazione.
Con il gravame si era sostenuto anche che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il dolo specifico, sebbene emergesse soltanto un comportamento ispirato a negligenza o trascuratezza, punibile a titolo di bancarotta semplice documentale ex art. 217 r.d. n. 267 del 1942.
La Corte di merito, sostiene il ricorrente, non ha fornito risposta ai suddetti rilievi e ha confuso gli elementi delle due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, poiché in motivazione ha affermato che le condotte sono state preordinate al fine di rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio della fallita e della massa dei creditori, elemento, questo, costitutivo della bancarotta fraudolenta documentale generica.
La Corte di appello ammette che i dati contabili erano presenti ed erano confluiti in copia nel sistema gestionale di altra società ed afferma che il reato sussiste anche quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia reso più difficoltoso, cosicché la fattispecie ravvisabile è quella della bancarotta generica. La Corte di merito si disinteressa completamente dello scopo avuto di mira dagli imputati, ossia quello di arrecare pregiudizio ai creditori, non ricavabile dalla copiatura della contabilità sul sistema informatico di altra società.
La motivazione non consente di comprendere quale sia la ratio decidendi e se l’imputato sia stato condannato per la bancarotta fraudolenta specifica o per quella generica, non contestata, e quale sia stato l’atteggiamento psicologico dell’imputato.
Non essendo stato accertato il dolo specifico, la condotta andava sussunta nella bancarotta semplice documentale. In ogni caso, il dolo della bancarotta documentale generica non poteva essere desunto dalla mera inidoneità delle scritture a consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, potendo questa derivare anche da un atteggiamento meramente colposo, come affermato da questa Corte di cassazione in un caso analogo (vedi in motivazione Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, COGNOME, Rv. 283812).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., come richiamati dall’art. 598 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità degli imputati per una condotta di bancarotta fraudolenta documentale generica, sebbene fosse stata loro contestata una condotta di bancarotta fraudolenta documentale specifica.
Il ricorrente sostiene che nel suo gravame egli si è confrontato solo con la condotta originariamente contestata e che la modifica del fatto per il quale è stata pronunciata condanna vale ad integrare una violazione del diritto di difesa e dei principi affermati dalla Corte EDU con la sentenza Drassich.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216,
primo comma, n. 2, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 2639 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante anche dalla deposizione del teste NOME COGNOME, in ordine all’attribuzione a se stesso della qualifica di amministratore di fatto della fallita.
Sostiene che la sua qualità di amministratore di fatto deve essere esclusa, non essendo emerso dall’istruttoria lo svolgimento di attività gestionali caratterizzate da una qualche continuità. Si duole dell’assertività della motivazione in proposito fornita dalla Corte territoriale e della mancanza di riscontri individualizzanti a suo carico, ad eccezione della deposizione di NOME COGNOME, il cui contenuto non consentirebbe di sostenere che l’imputato fosse amministratore di fatto.
Il COGNOME COGNOME era limitato ad affermare che NOME COGNOME aveva condotto le trattative relative al noleggio a lungo termine di due autoveicoli alla fallita e ch l’amministratrice unica della società si era presentata solo alla firma del contratto.
Trattasi di episodio del tutto occasionale, inidoneo, quindi, ad attribuire all’imputato la suddetta qualifica, che presuppone un’attività gestoria svolta in modo sistematico e continuativo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento affidandosi ad un unico complesso motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avere la Corte di merito affermato la sua penale responsabilità sulla base della conoscenza, da parte sua, dello stato in cui versavano le scritture contabili, desunta da mere presunzioni, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine a detta conoscenza.
La ricorrente segnala che il Tribunale è pervenuto all’affermazione della sua penale responsabilità sulla base del principio, in tema di reati fallimentari, secondo il quale l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950).
La prova della consapevolezza dello stato delle scritture è stata tratta da tre elementi: 1) dalla consapevolezza della COGNOME delle responsabilità derivanti dal
ruolo di amministratrice della società; 2) dalla conoscenza da parte sua delle modalità di tenuta delle scritture e della interruzione del servizio RAGIONE_SOCIALE a seguito di disdetta proveniente dalla fallita; 3) dal non essersi l’imputata attivata per recuperare le scritture, ancora disponibili all’epoca in cui il curatore aveva redatto la relazione di cui all’art. 33 r.d. n. 267 del 1942, in quanto copiate sullo spazio informatico di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE, all’epoca ancora attiva.
Il primo elemento è un dato neutro, poiché dalla conoscenza degli obblighi in capo all’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili non può desumersi la conoscenza dello stato delle scritture.
Quanto al secondo ed al terzo elemento, essi sono ricavati dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputata al curatore fallimentare, in quanto la COGNOME aveva riferito che il servizio di housing era stato disdettato il 30 settembre 2011 con effetto dal 31 ottobre 2011 e quindi doveva concludersi che la stessa fosse consapevole delle modalità di tenuta delle scritture e dell’interruzione del servizio e della circostanza che dal 31 ottobre le scritture contabili avrebbero dovuto essere tenute con altre modalità.
Nell’atto di appello l’imputata aveva sostenuto di avere ignorato lo stato delle scritture, non avendo ella mai riferito al curatore che il servizio era stato disdettato e, difatti, dalla relazione del curatore risultava che egli aveva appreso detta circostanza in occasione del sopralluogo del 23 agosto 2012, al quale la RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato, mentre erano presenti NOME COGNOME ed altri soggetti, tutti qualificatisi in tale occasione quali ex dipendenti della fallita.
Il curatore aveva incontrato la COGNOME solo in data 13 settembre 2012 ed in tale occasione le aveva fatto sottoscrivere una scheda da lui predisposta, nella quale venivano ricostruite le vicende della RAGIONE_SOCIALE e si affermava che le scritture erano state conservate nella sede sociale della fallita, ove un dipendente aveva provveduto alle registrazioni, e che non era stato possibile provvedere alla stampa dei libri contabili perché i fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano interrotto il servizio e nell’ultimo periodo prima del fallimento la società era stata seguita da un commercialista di Ancona.
La Corte di appello aveva desunto dalle dichiarazioni in tal modo rese dalla COGNOME la circostanza che la stessa conoscesse «i percorsi delle scritture contabili», osservando che era suo preciso obbligo provvedere alla loro tenuta e conservazione.
Sostiene, allora, la ricorrente che dalla sottoscrizione della scheda non può ritenersi provato che la stessa già un anno prima avesse avuto conoscenza di quanto riportato nella scheda stessa, specie ove si consideri che il Tribunale aveva ritenuto l’imputata un mero prestanome, essendosi disinteressata della sua gestione, anche a causa di problemi familiari che l’avevano costretta a trattenersi
per lunghi periodi nel suo paese di origine, come riferito da NOME COGNOME.
Anche gli altri testi avevano affermato di avere avuto rapporti solo con NOME COGNOME e di non avere mai visto l’imputata frequentare l’azienda.
Sottoscrivendo la scheda, l’imputata si era limitata a confermare quanto da lei appreso successivamente al fallimento. Essa non valeva come ammissione di essere stata al corrente già nel 2011 delle circostanze in essa descritte.
In sede di interrogatorio reso alla polizia giudiziaria l’imputata aveva affermato di non sapere alcunché di quanto accadeva in azienda e di avere appreso dal marito del fallimento della società.
Nell’atto di appello l’odierna ricorrente aveva negato la paternità della sottoscrizione della raccomandata consegnata a mani dell’amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE con la quale era stato disdettato il servizio di housing.
In particolare, la COGNOME aveva segnalato che la missiva non avrebbe neanche dovuto essere accettata dal COGNOME, poiché lo stesso, al quale era stata avanzata richiesta dal curatore fallimentare di poter estrarre dal sistema informatico della RAGIONE_SOCIALE i dati contabili della fallita, aveva risposto che richiesta avrebbe dovuto essere redatta su carta intestata della RAGIONE_SOCIALE, sottoscritta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e inviata con un mezzo riconosciuto legalmente valido (fax, pec o raccomandata) ed avrebbe dovuto indicare in modo esplicito la persona autorizzata ad accedere ai dati; era, quindi, anomalo che lo stesso avesse considerata valida una disdetta non scritta su carta intestata della RAGIONE_SOCIALE, non riportante il nome del legale rappresentante in carica o un timbro della società e recante come sottoscrizione una mera sigla e non una firma leggibile. Il contenuto della disdetta era eccessivamente stringato, non indicando la stessa neppure il numero o la data del contratto al quale faceva riferimento. Il COGNOME, sentito in dibattimento, neppure aveva saputo dire chi gliela avesse consegnata o indicare chi fosse l’imputata COGNOME.
Il difensore della ricorrente aveva concluso, nell’atto di appello, che la firma apposta alla disdetta non era attribuibile all’imputata e che a tale conclusione poteva pervenirsi anche in assenza di una perizia grafologica, essendo sufficiente confrontare la sigla apposta alla disdetta con il verbale di interrogatorio e con la scheda informativa allegata dal curatore alla propria relazione, documenti che recavano la sottoscrizione dell’imputata.
La Corte di appello ha risposto a tali rilievi che non era ravvisabile ictu °cui/ una divergenza tra la sigla apposta alla disdetta e la sottoscrizione dell’odierna ricorrente, poiché sugli altri documenti indicati dal difensore la stessa aveva firmato per esteso.
In realtà, il verbale di interrogatorio recava anche la sigla apposta dall’imputata e poteva rilevarsi la sua diversità da quella apposta alla disdetta.
In ogni caso, la Corte territoriale ha omesso di indicare gli elementi che l’hanno indotta a ritenere certa la riconducibilità alla COGNOME della sigla in calce alla disdetta, né ha spiegato perché le numerose anomalie sopra descritte sarebbero superabili.
Laddove, poi, la Corte territoriale ha affermato che gli ulteriori rilievi difensiv in ordine all’estraneità dell’imputata all’amministrazione della società possono rilevare in relazione ad una bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma non in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, essa mostra di non avere compreso il senso di tali rilievi, che erano volti a dimostrare la estraneità della COGNOME all’amministrazione della fallita e quindi la non conoscenza da parte sua dello stato in cui si trovavano le scritture contabili, conoscenza che il Tribunale aveva addotto per fondarvi la sua responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; peraltro la Corte di appello, a sostegno della sua penale responsabilità, aveva dichiarato di condividere le argomentazioni del Tribunale, secondo le quali la RAGIONE_SOCIALE non aveva totalmente abdicato alla sua veste di amministratrice in favore di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 r.d. n. 267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altr scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilit in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 – dep. 2015, COGNOME, Rv. 263245).
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria documentale è stato contestato agli imputati come commesso esclusivamente mediante sottrazione di parte delle scritture contabili e quindi, essendo tale condotta prevista dalla prima ipotesi menzionata dall’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, è necessario che ricorra il dolo specifico.
Nel caso di specie la Corte di appello ha concluso che gli imputati hanno sottratto parte delle scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio della società, ma non ha affermato che essi avrebbero agito allo scopo di arrecare danno ai creditori sociali o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, limitandosi ad evidenziare che la mancanza delle scritture ha reso
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impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in tal m confondendo tra loro le due ipotesi.
Né la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sul punto, mentre una motivazione specifica sull’elemento soggettivo appare, invece, necessaria per da risposta ai motivi di appello del ricorrente, anche in considerazione proscioglimento dei ricorrenti dalla imputazione di bancarotta fraudolen patrimoniale, non potendo sostenersi che la loro finalità fosse quella di occu tale diversa condotta.
Ne consegue che, in relazione all’elemento soggettivo del reato di bancarot fraudolenta documentale, sussiste la violazione di legge denunciata dal ricorre COGNOME.
Ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., non essendo il prim motivo del ricorso di NOME COGNOME, fondato su motivi esclusivamente personali in quanto con esso si denuncia una errata applicazione della norma incriminatric in ordine alla sussistenza di un elemento costitutivo del reato la cui mancanza determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto, il suo accoglime estende i suoi effetti alla ricorrente COGNOME.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia in relazione alle posizioni di entra i ricorrenti. Gli altri motivi dei ricorsi del COGNOME e della COGNOME restano a
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di
Perugia.
Così deciso il 27/11/2023.