Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40267 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Brescia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 13/09/2022 dalla Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, riportandosi anche alle argomentazioni svolte con memoria depositata;
le difese, AVV_NOTAIO, per COGNOME anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, nonché AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME, hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi e in subordine l’intervenuta prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 8 febbraio 2022, con sentenza n. 15282 – 22, in relazione alla pronuncia emessa dalla Corte di appello di Brescia, in data 16 febbraio 2021, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale Bergamo, in data 19 settembre 2017, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, escludendo
la recidiva contestata a quest’ultimo e riducendo ad anni due la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate ai sensi dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., nonché revocando a COGNOME il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza del 15 novembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, con conferma nel resto del provvedimento di primo grado.
1.1. Il primo giudice aveva condannato gli imputati alla pena di anni due di reclusione, previa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma Legge fall., prevalente sulla recidiva, riqualificata come semplice per COGNOME, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 223, 216, comma 1, n. 2 Legge fall.
COGNOME è stato condannato nella qualità di amministratore di fatto e il COGNOME di diritto della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita’ il 5 ottobre 2010, co pronuncia parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Brescia oggetto di annullamento con rinvio, escludendo la recidiva per COGNOME e con la riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari, in quella di anni due.
1.2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio il provvedimento, ritenendo che il fatto materiale accertato dai giudici di merito, sulla scorta delle indicazioni fornite dal curatore fallimentare, consiste nella “totale assenza di documentazione sociale e contabile successiva al 31 ottobre 2008” (pag. 2 prima sentenza di appello).
I giudici di primo e secondo grado, secondo la sentenza rescindente, non avevano specificano se si tratti di una ipotesi di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta (la Corte di appello, in alcuni passaggi utilizza una terminologia equivoca che richiama la irregolare tenuta, o la “mal tenuta” delle scritture contabili); è certo, però, che la condotta accertata è riconducibile, in, ogni caso, alla prima delle due fattispècie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., vale a dire a quella “a dolo specifico”, rappresentato dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Per la sentenza rescindente il Tribunale tralascia completamente di affrontare la questione sull’elemento soggettivo e il primo giudice di appello, investito di gravame sul punto, si era limitato a sostenere che la “mal tenuta delle scritture contabili” (rectius la sottrazione, distruzione, omessa tenuta) è stata “consapevole e volontaria” (pag. 10), senza alcun riferimento al dolo specifico e, segnatamente, al fatto che gli imputati abbiano agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
1.3. Il giudice di appello, con la sentenza all’esame odierno, ha condannato gli imputati, con il medesimo dispositivo adottato all’esito del primo giudizio di appello, integrando la motivazione circa la sussistenza del dolo specifico.
2.Avverso la descritta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, per il tramite dei difensori.
2.1.11 difensore di NOME COGNOME denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 216, comma 1 n. 2, legge fall. in luogo della fattispecie di cui all’art. 217 legge fall., inosservanza di legge penale con riferimento alla riconducibilità dell’omessa tenuta delle scritture contabili alla seconda ipotesi di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., nonché vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo specifico.
La Corte territoriale non si sarebbe uniformata al principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione nella parte in cui equipara l’omessa tenuta delle scritture contabili all’ipotesi di sottrazione o distruzione di queste.
Il giudice del rinvio, invece, ravvisa nel caso di specie la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili (dato che non si discute e che è indicato anche nella sentenza rescindente, che sottolinea la totale assenza di documentazione sociale e contabile successiva al 31 ottobre 2008) in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Inoltre, si osserva che la Corte territoriale riconduce il caso di omessa tenuta al suo vaglio ad una ipotesi a dolo generico, senza considerare, però, la possibile qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 Legge fall., rendendo sul punto motivazione apparente.
Il ricorso, poi, rileva che la motivazione, rispetto al tema del dolo specifico, rende una giustificazione idonea a sorreggere soltanto il dolo generico e che fonda su tre elementi (cessazione dell’attività della società ad aprile 2009 e apertura di un negozio da parte di altra ditta nello stesso locale, esistenza di protesti bancari per oltre 200mila euro, silenzio serbato da entrambi gli imputati al curatore) incorrendo nel travisamento del dato probatorio.
Sul primo aspetto della cessazione dell’attività si rimarca che la società fallita aveva quattro unità locali e la cessazione indicata dal giudice del rinvio riguarderebbe soltanto uno solo di questi negozi, mentre la teste COGNOME avrebbe affermato la continua attività assicurata dagli altri tre. Peraltro, si evidenzia che l’ente aveva un unico magazzino per tutti e quattro i locali.
Ancora si assume che il giudice del rinvio sarebbe incorso nel travisamento della prova rappresentata dai protesti confondendo, peraltro, il patrimonio della società di capitali con quello personale del singolo, tenuto conto che i protesti su assegni bancari erano stati elevati alla persona del COGNOME.
Sicché sarebbe da non tenere in considerazione il ragionamento che fa la Corte territoriale, partendo dai protesti elevati, collocati in periodo di dissesto dell’ente, ravvisando un collegamento eziologico tra questi protesti e il comportamento del ricorrente di disfarsi della società. Tanto, peraltro, considerato il modestissimo passivo dell’ente alla data del fallimento.
Rispetto alle mancate spiegazioni al curatore, si osserva che COGNOME ,non avrebbe mai incontrato il curatore e che quest’ultimo non avrebbe fornito prova di aver convocato il ricorrente.
Di qui il travisamento del dato riportato in sentenza secondo il quale COGNOME non avrebbe fornito spiegazioni alla curatela.
In ogni caso, la difesa rimarca che non può essere posto a carico dell’imputato il comportamento di mero silenzio, che può avere solo valore complementare ma non può essere disgiunto da ulteriori univoci elementi a carico.
Infine, si evidenzia che la possibilità di compiere o omettere azioni tipiche dell’amministratore, quanto alla tenuta delle scritture contabili, nella specie era senz’altro del COGNOME, amministratore di diritto che però operava anche di fatto.
Da ultimo, si sollecita l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice (alla data del 5 novembre 2017) o di quello di bancarotta documentale fraudolenta avvenuta il 5 novembre 2022, considerato che la recidiva è stata già riqualificata come semplice in primo grado.
2.2.NOME COGNOME per il tramite del difensore, denuncia due vizi, con motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, in riferimento al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente.
Il giudice del rinvio, a parere del ricorrente, avrebbe fondato la propria valutazione sui medesimi elementi ritenuti insufficienti in sede di annullamento. Nessun dato, infatti, rimanderebbe al dolo specifico inteso quale scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., fonderebbe sulla base della omessa tenuta della contabilità e della cessione fittizia di quote ad un soggetto rumeno poi divenuto irreperibile.
Si tratta, per il ricorrente, di elementi già valutati, ed evidentemente ritenuti non significativi dalla sentenza rescindente.
2.2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo del reato.
La Corte di appello fonda la motivazione circa la sussistenza del dolo specifico sul dato dell’avvenuta cessione fittizia di quote societarie a soggetto rumeno, risultato irreperibile, scelta della quale non sarebbe stata data alcuna
spiegazione al curatore, giustificazione indicata come non sufficiente a rilevare l’atteggiamento psichico dell’imputato con riferimento al silenzio serbato in sede fallimentare.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso facendo pervenire memoria scritta, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata.
Sicché all’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi non sono manifestamente infondati e ciò conduce a rilevare, nella presente sede, l’intervenuta prescrizione del reato ascritto agli imputati, maturata dopo la sentenza di secondo grado impugnata.
2.Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME osserva il Collegio che, effettivamente, il giudice del rinvio motiva in modo perplesso rispetto alla fattispecie ritenuta in sentenza, individuando in alcuni punti della motivazione la bancarotta fraudolenta documentale nella tenuta delle scritture in modo tale da non consentire di ricostruire il patrimonio societario (cfr. pag. 6 e anche, in fine, pag. 7).
Tanto, diversamente da quanto afferma la sentenza rescindente secondo la quale la condotta che ricorre, nel caso al vaglio, è quella della distruzione e occultamento delle scritture, cui è indicata come equiparata la totale omessa tenuta, quindi fattispecie a dolo specifico ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2 prima parte (e non seconda come afferma la Corte territoriale).
Sul punto va rilevato che è noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative:
quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili che richiede, quanto all’elemento soggettivo d& reato, il dolo specifico;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del
28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
2.1. Ciò premesso, va però rimarcato, che le censure del COGNOME, non si confrontano con alcuni dati significativi, già emersi dalla motivazione del primo giudice, conforme, su tale punto, a quella di secondo grado da ultimo adottata in sede di rinvio e non avversati specificamente nemmeno con il ricorso che, pertanto, si appalesa infondato.
Si fa riferimento al mancato rinvenimento di tutte le scritture rilevanti, alla fittizia intestazione della società – già gestita dall’amministratore di fatto – a soggetto straniero risultato irreperibile in un momento di conclamato dissesto, all’acclarato subentro, nei medesimi locali della società fallita, un mese dopo la sua chiusura, della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, padre dell’amministratore di fatto, nato nel DATA_NASCITA, esercente la medesima attività (commercio di calzature ed accessori), che in virtù del mancato rinvenimento delle scritture (cfr. deposizione del teste COGNOME), risulta aver incamerato tutto il magazzino della società poi fallita (cfr. pag. 1 e ss. della sentenza di primo grado).
Dunque, l’elemento fattuale acclarato, di cui danno conto i convergenti provvedimenti di merito, cioè l’avere la società poi fallita, a partire dall’inizi dell’amministrazione di diritto di RAGIONE_SOCIALE, con l’amministrazione di fatto di COGNOME, operato in modo totalmente sommerso, sottraendosi a ogni obbligo dichiarativo e fiscale, non facendo rinvenire alcuna documentazione contabile successiva al 31 ottobre 2008 è stato reputato sorretto, per la chiara evenienza delle suddette circostanze, secondo la motivazione della Corte territoriale non manifestamente illogica (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), dalla volontà fraudolenta di danneggiare i creditori occultando loro le vicende gestionali.
2.2.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso di COGNOME, al di là dei travisamenti dedotti, dei quali iperaltro, non viene compiutamente illustrata la decisività ai fini di un diverso, più favorevole esito per l’imputato, non si confronta compiutamente con un dato significativo, valorizzato dal giudice del rinvio e prima ancora, dal Tribunale di Bergamo, relativo al fatto che “la società ha operato in modo totalmente sommerso, sottraendosi ad ogni obbligo dichiarativo e fiscale e la cessione evidentemente fittizia di quote e amministrazione a uno straniero irreperibile ne è adeguato riscontro”.
A ciò si aggiunga che i provvedimenti di merito evidenziano che proprio COGNOME risulta aver dato comunicazione al Comune competente dell’avvio di analoga attività commerciale, nel medesimo luogo dove si trovava la fallita e che il curatore aveva rilevato, presso tale locale, il “deserto”, così come una dipendente dell’esercizio commerciale non era stata in grado di riferire chi ne fosse il titolare, neppure facendosi carico di mettere questi in contatto con il
richiedente notizie. Il tutto a conferma dell’omissione intenzionale, in pregiudizio ai creditori, della doverosa tenuta della contabilità.
Né può assumere rilievo quanto dedotto dal ricorrente circa l’esistenza di alcuni negozi ancora attivi, posto che i giudici di merito rendono conto della circostanza che il curatore aveva riscontrato che tutte le unità erano state chiuse sin da almeno un anno prima della dichiarazione di fallimento.
3.Ad identiche conclusioni si deve giungere anche in ordine alle deduzioni prospettate da COGNOME, richiamando, in tale sede, tutte le osservazioni già svolte nel § 2 relativo al concorrente nel reato.
A ciò si aggiunga che la infondatezza dei motivi di ricorso fonda anche sulla aspecificità delle censure formulate, che non si confrontano puntualmente con il complesso della motivazione resa dal giudice del rinvio.
Peraltro, già la sentenza di primo grado sottolineava la presenza di COGNOME nel locale commerciale, il suo rapporto con i dipendenti e il fatto che questi si occupasse degli incassi, il tutto in assenza totale di dichiarazioni fiscali e di pubblicazione dei bilanci (risultando l’unico bilancio depositato, relativo all’esercizio commerciale 2007, privo di documentale contabile).
Si richiama, sul punto, come richiamata nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale, la giurisprudenza di questa Corte che ravvisa il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di approvazione di bilanci senza documentazione contabile (tra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838, secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi: nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l’individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell’approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili).
4.Consegue a quanto sin qui esposto che, non risultando manifestamente infondati ì ricorsi, deve rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato ascritto ag imputati.
Invero, nella consolidata linea interpretativa di questa Corte, solo un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra
ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME).
Ciò premesso, si rileva che considerato il tempus commissi delicti (sentenza dichiarativa di fallimento del 5 maggio 2010: nel senso che ai fini della determinazione del termine di prescrizione deve guardarsi alla data della sentenza dichiarativa di fallimento: tra le altre, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263244; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 261299; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258712), il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. è pari ad anni dodici mesi sei per entrambi gli imputati.
Ciò, tenuto conto della, pena edittale massima prevista per il delitto per il quale si procede e della recidiva semplice definitivamente ritenuta per COGNOME: cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), nonché considerata l’esclusione della recidiva contestata a COGNOME pronunciata dal giudice del rinvio.
Vanno considerate, a tal fine, le plurime tempestive cause interruttive del corso della prescrizione (tra le quali la sentenza di primo grado del 19 settembre 2017), sicché il termine massimo è compiuto, per entrambi i ricorrenti, in data 5 novembre 2022.
Non riscontrandosi periodi di sospensione del corso della prescrizione maturati in sede di merito, da aggiungere a detto termine, questo risulta spirato dunque nelle more della trasmissione degli atti da parte della Corte territoriale a questa Corte, avvenuta in data 8 febbraio 2023.
Deve, pertanto, prendersi atto del decorso del termine di prescrizione dell’unico reato ascritto agli imputati, nell’insussistenza della prova della loro innocenza, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato per il quale si procede estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per o rescriz ione. CN ‘– Così deciso il 17 maggio 2023 C u 9