Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11128 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Casalvecchio Siculo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale, limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, della sentenza emessa dalla medesima Corte il 14 aprile 2023, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 12 luglio 2022, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandola alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e alle pene accessorie di legge, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Avverso la sentenza l’imputata, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, chiedendo la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Ha dedotto che la Corte territoriale con un argomentare asseverativo ha ritenuto dimostrato il dolo specifico di recar pregiudizio ai creditori in relazione all’omessa tenuta delle scritture contabili, contestata anche riguardo all’omessa approvazione del bilancio per l’anno 2013, antecedente all’assunzione della carica amministrativa, nonchØ il dolo generico della fraudolenta tenuta, con specifico riferimento alla condotta di falsificazione del saldo di cassa, in realtà già manifestatasi in un periodo temporale in cui la ricorrente non ricopriva alcun ruolo all’interno della società.
Con memoria del 30 gennaio 2026 il difensore della ricorrente si Ł riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Il giudizio di cassazione si Ł svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta
richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , primo periodo, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Per effetto della sentenza di questa Corte n. 35700 del 10 luglio 2024, con cui Ł stato accolto solo parzialmente il ricorso per cassazione proposto dall’imputata avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 14 aprile 2023, NOME COGNOME ha riportato condanna definitiva per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, nella qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE dal 31 marzo 2014 e fino al fallimento, dichiarato in data 15 marzo 2017, dissipato il patrimonio della società, omettendo di incassare i crediti vantati nei confronti del figlio NOME COGNOME per l’importo di euro 63.413,00; per avere omesso di assumere iniziative per il recupero di altri crediti nei confronti di terzi per complessivi euro 46.389,00; per avere distratto beni dell’impresa fallita, segnatamente un autoveicolo bobcat e un impianto di pesa del bestiame.
La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del 14 aprile 2023 relativamente alla fattispecie di bancarotta documentale, contestata all’imputata per avere, nella sopra menzionata qualità, tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società, in particolare falsificando il saldo di cassa tramite l’indicazione di valori elevati dal 2009 al 2015, nonchØ per aver omesso di approvare i bilanci di esercizio dal 2013 in poi, di tenere le scritture contabili per gli anni 2016 e 2017, di consegnare il libro dei verbali di amministrazione.
Richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’occultamento delle scritture contabili, anche nelle forme dell’omessa tenuta, Ł punito a titolo di dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta di tali scritture integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 – 01), la Corte di cassazione ha rimproverato alla Corte territoriale di avere, nell’ambito di una motivazione in ogni caso carente, invertito i risultati dei sopra menzionati approdi, ritenendo punibile a titolo di dolo specifico la tenuta fraudolenta delle scritture contabili e a titolo di dolo generico l’omessa tenuta.
Nel perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio ha ovviato alle lacune evidenziate dal giudice di legittimità, offrendo una motivazione congrua che si conforma alle indicazioni giurisprudenziali.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, la giurisprudenza ha affermato che «lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 – 01). Nella medesima prospettiva, riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., si Ł affermato che «il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenico
dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, Ł di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale» (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 – 01).
In linea con gli indirizzi richiamati, la Corte di appello, premesso che la RAGIONE_SOCIALE era una società a connotazione familiare, ai cui vertici si erano alternati l’imputata e i figli, ha rimarcato che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 l’impresa aveva continuato a fornire NOME COGNOME, già socio unico e amministratore unico della società, nonchØ titolare della ditta individuale omonima esercente attività di macelleria, incassando corrispettivi in contanti in assenza di documentazione attestante movimentazioni finanziarie; ha evidenziato ulteriormente che, stando alle risultanze delle scritture contabili, a partire dal 19 novembre 2013 NOME COGNOME non aveva piø corrisposto alcun pagamento in favore della società, senza che la creditrice si attivasse per la riscossione. Dato atto che le condotte testØ indicate erano cristallizzate dal giudicato, il giudice di merito ha concluso che l’omessa tenuta delle scritture contabili, totalmente assenti per gli esercizi 2016 e 2017, fosse ascrivibile alla ricorrente per il periodo successivo alla nomina quale amministratore unico e fosse finalizzata a favorire il figlio debitore in pregiudizio dei creditori, ai quali erano occultati i crediti vantati nei confronti del principale debitore della società.
La Corte di appello ha altresì ricondotto al dolo generico,costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende afferenti al patrimonio e agli affari della società, l’indicazione nelle scritture contabili di saldi di cassa fittizi che, seppur presenti nelle annualità precedenti all’assunzione della carica, erano annotati sino al 31 dicembre 2015, epoca dopo la quale l’impresa non aveva di fatto piø operato: l’indicazione di saldi di cassa elevati occultava i mancati pagamenti di NOME COGNOME, registrati come avvenuti, sebbene non vi fosse traccia di movimentazioni di danaro.
Nell’ammissione dell’imputata, in sede di audizione da parte del curatore nell’ambito della procedura concorsuale, dell’assenza di liquidità nella cassa alla data del fallimento, la Corte ha ravvisato un ulteriore indice della natura dolosa della condotta.
Ricostruito l’elemento soggettivo delle due fattispecie di bancarotta documentale descritte in imputazione in ossequio alle coordinate giurisprudenziali, la Corte di appello di Messina ha pertanto espresso sui profili oggetto di rinvio argomentazioni adeguate e coerenti, esenti da vizi di illogicità o contraddittorietà, che valgono a corroborare la qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME