Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10663 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10663 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologn che ne ha confermato la condanna per il bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge pen e il vizio di motivazione, rispetto a quanto dedotto con l’atto di appello, con rif all’affermazione di responsabilità dell’imputato e alla sussistenza dell’elemento soggetti manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito ha indicato, motivazione congrua e logica, gli elementi da cui ha tratto, oltre alla sussistenza del fatto il prescritto dolo specifico (facendo riferimento non solo alla condotta tenuta dall’imputato al curatore ma anche alla ampiezza delle scritture contabili oggetto materiale del rato e alla perseguita, di celare la sussistenza di poste attive); e il ricorso ha finito col pr irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – che deduce la violazione della legge penale e il vi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logic degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha con preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271 – 01), evidenziando come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti (peraltro, per commessi nell’esercizio dell’attività di impresa), indicando le ragioni per cui ha esc sussistenza di una condotta processuale passibile di favorevole valutazione; né t apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sed perorandone uno diverso per il tramite di enunciati assertivi;
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nel memoria presentata nell’interesse dell’imputato che ha ribadito la fondatezza del ricor negandone l’inammissibilità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della dassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025.