Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7274 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7274 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Canada il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d’Appello di Bologna Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; sentito l’AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha in parte accolto l’impugnazione proposta contro la sentenza del 2/7/2020 , con cui il Tribunale di Modena aveva condannato NOME per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; è stato infatti accolto l’appello dell’imputato quanto alla distrazione della somma pari alla differenza tra costi sostenuti (€ 184.175,50 ) e fatture emesse (€ 93.144,68), mentre è stata confermata la condanna in ordine alla distrazione di € 174.453, con rideterminazione sia della pena della reclusione sia della durata della pena accessoria ex art. 216 ultimo comma l.f.
L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando tre motivi , qui illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo ha ad oggetto, da una parte, l’erronea applicazione degli artt. 216, 1° comma, e 223, 1° comma, l.f. e, dall’altro, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, l’istruttoria dibattimentale aveva chiarito che la somma di € 174.453 non era stata distratta ,
bensì destinata al pagamento di prestazioni effettivamente eseguite a favore della società fallita, in forza di una serie di contratti di subappalto, dalla RAGIONE_SOCIALE; nondimeno, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione sul punto ritenendo che, per dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni , non fosse sufficiente la mera produzione delle fatture, tenuto conto di una serie di elementi concorrenti (mancata spiegazione del perché i pagamenti siano stati effettuati a due anni di distanza, omessa produzione dei contratti di appalto e subappalto o di altra documentazione idonea a dar conto dell’effettiva realizzazione dei lavori, mancata produzione, altresì, delle fatture emesse dalla fallita nei confronti dei committenti). Osserva al riguardo il ricorrente che dall’istruzione dibattimentale, e in particolare dalla deposizione del curatore, era emerso che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento su iniziativa della società RAGIONE_SOCIALE , la RAGIONE_SOCIALE aveva, in realtà, i fondi necessari per estinguere il debito verso la suddetta società e, ciò nonostante, non si era difesa nella procedura concorsuale; secondo il ricorso tale inerzia trova spiegazione nel fatto che, a fronte del decreto ingiuntivo emesso su istanza della RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME aveva incaricato un legale di presentare opposizione, ma questa attività non era stata compiuta; il decreto ingiuntivo era dunque divenuto definitivo e il COGNOME ne era venuto a conoscenza solo a seguito della presentazione dell’ist anza di fallimento. Tali circostanze di fatto, riconosciute espressamente dal Tribunale di Modena, avevano portato all’assoluzione dal reato di bancarotta impropria parallelamente contestato, in quanto il fallimento non era attribuibile ad una condotta dolosa ma, piuttosto, ad una mera ‘negligenza nel seguire le pratiche affidate all’AVV_NOTAIO civilista’ . Stando così le cose, ritiene il ricorrente che l’assenza di un collegamento finalistico fra i pagamenti e il dissesto della società avrebbe dovuto condurre anche all’esclusione del reato di bancarotta per distrazione. La Corte d’Appello , tuttavia, ha ravvisato la configurabilità di tale reato ritenendo non eseguite le prestazioni fatturate da RAGIONE_SOCIALE. Ma (e qui si passa al secondo versante del motivo di ricorso) che le prestazioni fossero state realmente eseguite lo provano vari elementi: la registrazione delle fatture nella contabilità tanto della fallita quanto di RAGIONE_SOCIALE costituisce un primo indizio dell’effettività delle presta zioni, anche in considerazione del fatto che non sono stati ipotizzati i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; inoltre, lo stesso curatore nel corso del dibattimento non ha saputo pronunciarsi nel senso né dell’esistenza né dell’inesistenza di un effettivo rapporto contrattuale fra le due società e tale sua incertezza, peraltro, è coerente con la scelta di proporre azione revocatoria ex art. 67 l.f. (e non ‘l’azione di annullamento ex art. 64’ ); ancora, dalla deposizione del curatore risulta che nel corso del 2014 siano stati effettuati anche pagamenti nella direzione
inversa, ossia di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE e dunque anche questa è una spia del carattere non fittizio dei rapporti fra le due società; infine, il ricorrente aveva puntualmente documentato la riferibilità dei singoli pagamenti a prestazioni realmente eseguite da RAGIONE_SOCIALE, producendo le fatture con la descrizione dei lavori e l’ubicazione dei cantieri, le fatture emesse nei confronti dei committenti originari e le richieste di autorizzazione a RAGIONE_SOCIALE oop. per il subappalto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello di tali elementi di prova, idonei a dimostrare l’effettività delle prestazioni, costituisce appunto vizio della motivazione e impone l’annullamento della sentenza.
2.2 Il secondo motivo ha ad oggetto, da una parte, l’inosservanza della legge penale, con particolare riferimento all’art. 216, 3° comma , l.f. e, dall’altro, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ritiene il ricorrente che i pagamenti di cui si discute avrebbero potuto al più integrare una bancarotta preferenziale; ma tale prospettazione, già avanzata con l’atto di appello, è stata disattesa dalla Corte d’Appello sul presupposto che il COGNOME, vista la genericità delle fatture, non avesse fornito prova dell’ esistenza del debito alla cui estinzione i pagamenti sarebbero stati destinati; inoltre, prosegue la Corte d’Appello , il dolo generico della bancarotta per distrazione si coglie ‘nelle operazioni contabili compiute, nella eterogeneità dei destinatari dei singoli versamenti e nella genericità delle causali dei finanziamenti’ . Tuttavia, osserva il ricorrente, queste ultime osservazioni sono estranee al caso concreto, dal momento che pacificamente i pagamenti avevano un unico destinatario, che non si tratta di finanziamenti e che neanche vi sono in discussione operazioni contabili di particolare rilievo. Quindi, il ricorrente ribadisce la propria tesi in merito alla configurabilità, al più, del delitto di bancarotta preferenziale.
2.3 Con il terzo e ultimo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 n. 6) cod. pen. La Corte d’Appello , confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’ attenuante, in quanto il COGNOME aveva sì concluso un accordo transattivo con la curatela fallimentare versando, prima dell’inizio del processo, una somma a titolo di risarcimento del danno, ma si trattava di importo inferiore a quello oggetto delle distrazioni. Osserva il ricorrente che la transazione era stata autorizzata dal Giudice Delegato, che evidentemente aveva ritenuto congrua e satisfattiva la somma concordata, tanto da acconsentire anche alla revoca della costituzione di parte civile effettuata in udienza preliminare; e, siccome tale valutazione proveniva dall’organo di vertice della procedura che, in quanto tale, aveva cognizione sia della vantaggiosità dell’accordo sia delle chances di realizzazione del credito, il Giudice penale non poteva sconfessare tale scelta. In secondo luogo, la Corte
d’Appello non ha tenuto conto del fatto che, prima del fallimento, come emerso dalla testimonianza del curatore, NOME aveva versato in favore di RAGIONE_SOCIALE € 27.118 al solo scopo di evitare al conto corrente di quest’ultima di avere un saldo negativo; ebbene, in tal caso si tratterebbe di versamento di somme sine titulo che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto reclamare in restituzione e che, ‘conseguentemente, vanno ad incrementare l’importo percepito dalla procedura a titolo risarcitorio’ . Anche di questo aspetto la Corte d’Appello non ha tenuto conto e, dunque, la sentenza deve essere annullata per rivalutare la configurabilità dell’attenuante de qua.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, è essenziale rilevare che il ricorrente non prende posizione sul l’ osservazione della Corte d’Appello relativa, da un lato, all’ omessa produzione dei contratti di appalto e, dall’altro, alla produzione di un unico contratto di subappalto del 2013, come tale successivo al periodo di emissione delle fatture oggetto di contestazione (2012); parimenti, il ricorrente non contesta il passo della motivazione in cui la Corte d’Appello evidenzia che, delle fatture emesse da NOME COGNOME verso la RAGIONE_SOCIALE, quelle collegate al pagamento più cospicuo ( € 116.200 ) non riportavan o neanche l’indicazione del contratto di appalto stipulato a monte, se non facendo generico riferimento al l’esistenza di ‘diversi contratti di appalto’ (v. pagina 4 sentenza impugnata). Ora, per escludere l’ esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture di cui si tratta, la Corte d’Appello ha valorizzato l’assenza di tale documentazione e altri due elementi che il ricorrente di fatto non contesta, vale a dire, da una parte, la sua qualità di socio di maggioranza ed amministratore di RAGIONE_SOCIALE e, dall’altra, il ritardo di due anni che intercorre fra l’emissione delle fatture ed i pagamenti (a loro volta effettuati, come rileva la sentenza di primo grado e come non è contestato, a ridosso della richiesta di fallimento e, in un caso, anche dopo di essa). Non si può quindi non osservare che la motivazione della sentenza, oltretutto conforme sul punto a quella resa dal Tribunale, è puntuale, logica, coerente, e che a fronte di essa il pur articolato motivo di ricorso svela, per le ragioni indicate, tutta la sua incompletezza. Quelli appena valorizzati sono argomenti tali, per la loro forza persuasiva, da vanificare un altro profilo del motivo di ricorso, ossia l’avvenuta produzione delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei committenti (circostanza negata dalla Corte d’Appello e di cui il ricorrente ha nondimeno dato prova). In effetti, all’evidenza, i l vizio contestato dal ricorrente non
intacca la tenuta logico-giuridica della sentenza nel suo complesso, considerata l’esaustività delle altre argomentazioni (si ripete, sostanzialmente incontestate) su cui la Corte d’Appello ha fondato la natura distrattiva dei pagamenti. Per il resto, il ricorrente propone censure inammissibili poiché, a seconda dei casi, manifestamente infondate in diritto o avulse dal tenore delle contestazioni o, ancora, finalizzate ad una mera rivalutazione della prova ( l’assenza di stato d’insolvenza e di collegamento causale fra le distrazioni e il fallimento, i rapporti della fallita con NOME RAGIONE_SOCIALE e i pagamenti di quest’ultima in favore della prima, tutti argomenti di cui per di più non si spiega la decisività in rapporto a quelli posti a fondamento della decisione).
1.2 L ‘inammissibilità di questo motivo discende de plano dalle precedenti osservazioni, in quanto, se la Corte d’Appello ha congruamente motivato in merito alla valenza distrattiva dei pagamenti, ciò comporta che di questi sia stata accertata l’assenza di causa e che, pertanto, non ricorrano gli estremi della bancarotta preferenziale: tale figura criminosa si configura infatti quando ‘il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l’imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto del la quale ricorre un’ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori ‘ (Sez. V, n. 32637 del 16/4/2018). L’assenza di correlazione fra il pagamento e uno o più debiti della società, come statuito da questa Corte e come qui si ritiene di ribadire, impedisce, pertanto, di procedere alla riqualificazione pretesa dal ricorrente. Tali considerazioni, quindi, danno conto della manifesta infondatezza del ricorso sul punto.
1.3 Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il terzo e ultimo motivo di ricorso. E’ incontestato che la somma versata dal ricorrente alla curatela fallimentare , pari a € 30.500, sia di gran lunga inferiore a ll’importo delle distrazioni (€ 174.453). Alla stessa conclusione si giungerebbe, peraltro, anche aggiungendo alla somma predetta quella di € 27.118 , che è stata versata nel corso del 2014 dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE e che, secondo il ricorrente, andrebbe imputata al debito totale n ei confronti della curatela. Fatto sta che, nell’uno e nell’altro caso, si impone la medesima osservazione: entrambi i giudici di merito hanno rilevato che l’attenuante ex art. 62 numero 6) cod. pen. si configura solo nel caso di risarcimento integrale del danno, e le sentenze, su questo punto, risultano conformi alla giurisprudenza di questa Corte ( ‘ Ai fini del riconoscimento dell’effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione “qua ante”, non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato ‘ : Sez. V, n. 46866 del 22/12/2005, RV 23304801). Ovvio che tale principio, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non sia scalfito dal fatto, puramente accidentale, che il giudice delegato alla procedura
fallimentare abbia ritenuto ‘congrua e satisfattiva’ la somma versata a titolo transattivo dal COGNOME: ciò non toglie, infatti, che si tratti di somma inferiore al danno complessivamente provocato dal reato, ed è inoltre sconosciuta all’ordinamento una sorta di forza vincolante di tale valutazione del giudice delegato nei confronti del giudice penale.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso in Roma, il 22/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME