Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17979 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Montecassiano il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 febbraio 2023 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, in relazione alla posizione di NOME COGNOME, per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e il rigetto nel resto del ricorso; in relazione alla posizi di NOME COGNOME, per il rigetto del ricorso.
uditi l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili; gli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME COGNOME, nonché l’AVV_NOTAIO
COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME, i quali, riportandosi ai rispetti motivi di ricorso, insistono per l’accoglimento degli stessi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Ancona, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva NOME COGNOME, nella sua qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 5 novembre 2013), e NOME COGNOME, quale Presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, detentrice del 50% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, responsabili di due diversi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, separatamente contestati in due diversi capi d’imputazione, perché, in concorso tra loro, avrebbero distratto i beni strumentali di proprietà della società fallita, (capo A) e i beni strumentali della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallit 15 dicembre 2006), dalla quale la RAGIONE_SOCIALE aveva affittato il complesso aziendale (capo B), trasferendoli, in prossimità della dichiarazione di fallimento, alla società RAGIONE_SOCIALE.
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. La difesa del COGNOME articola quattro motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione.
2.1.1. Il primo, in particolare, attiene al capo B) e deduce che il COGNOME sarebbe stato condannato per la distrazione di beni appartenenti ad una società della quale non era amministratore, né ricopriva all’interno di essa alcuno dei ruoli richiesti dalla norma incriminatrice, rivestendo, nella sua qualità d amministratore della società affittuaria, al massimo, la qualità di custode. Tanto più alla luce della stessa regolamentazione negoziale (contenuta nel contratto di affitto) che legittimava la società detentrice a compiere tutte le modifiche ritenute necessarie, escludendo qualsiasi obbligo di ripristino conseguente, in ipotesi, alle trasformazioni poste in essere.
2.1.2. Il secondo attiene, in parte, al capo A) e, in parte, al capo B). Sotto il primo profilo, la difesa deduce che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità del ricorrente su una semplice nota depositata dal curatore (denominata “rilievi in merito al mancato rinvenimento di beni mobili presso la sede della fallita”), non qualificabile quale relazione ex art. 33 I. fall., ma come mero scritto interlocutorio, peraltro strutturato in termini meramente dubitativi, e sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, dipendente della fallita, dichiarazioni considerate dallo stesso curatore inattendibili, in quanto esse stesse fondate su circostanze riferite al primo da altri dipendenti della fallita.
In relazione al capo B), invece, la difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le plurime circostanze prospettate dalla difesa, quanto, in particolare, all’incompletezza dell’inventario redatto dal curatore, alla già evidenziata regolamentazione contrattuale (che, per come si è detto, escludeva ogni obbligo di ripristino) e alla oggettiva commistione tra i beni delle due società.
2.1.3.11 terzo attiene al profilo soggettivo del reato che, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe desunto dalla sola condotta distrattiva, senza considerare la reale natura dei beni strumentali oggetto dell’imputazione (privi di effettivo valore economico in quanto caratterizzati da un’immanente obsolescenza), l’impossibilità di procedere ad una stima reale dei detti beni e la fattiva condotta tenuta dal COGNOME diretta a risollevare le sorte della società circostanze che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero permesso di escludere che il COGNOME volesse effettivamente depauperare il patrimonio della fallita.
2.1.4. Il quarto attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’invocata attenuante di cui al terzo comma dell’art. 219 I. fall esclusa, si sostiene, nonostante la riconosciuta impossibilità di procedere ad una reale determinazione del danno subito dai creditori e alla luce di una quantificazione meramente contabile dei beni sottratti.
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di cinque motivi d’impugnazione. I primi quattro formulati in termini sostanzialmente sovrapponibili ai quattro motivi di censura sollevati nell’interesse del coimputato e il quinto riferito alla determinazione delle pene accessorie, ritenuta dalla difesa eccessiva ed incongrua rispetto alle oggettive emergenze processuali che, sostiene la difesa, avrebbero dato conto da un canto dell’assenza o, comunque, della tenuità del danno subito dai creditori, dall’altro, dell’impegno profuso dal COGNOME nel salvaguardare le sorti della fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso proposto dal COGNOME è infondato.
1.1. Va premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nella sua qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 5 novembre 2013), per aver distratto i beni strumentali (analiticamente indicati nel capo d’imputazione) di proprietà di altra società, la RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 15 dicembre 2006), della quale la RAGIONE_SOCIALE aveva affittato il complesso aziendale (capo B).
La Corte ha ritenuto che la contestazione trovasse il suo fondamento giuridico nel contratto di affitto di azienda, concluso fra le due aziende (proseguito anche
COGNOME
dopo la dichiarazione di fallimento della concedente, intervenuta nel 2006) e, in particolare, nella specifica previsione contenuta nell’art.5 (secondo cui “l’affittuari assume la piena responsabilità, sia civile che penale, nei confronti dei terzi connessa o derivante dalla gestione dell’azienda affittata, manlevando o tenendo indenne l’affittante da qualsivoglia responsabilità risarcitoria”). Il COGNOME, quind secondo la Corte territoriale, avendo assunto, alla luce dell’impegno negoziale, le funzioni di custode dei beni della concedente (il cui assetto aziendale è stato gestito in forza del predetto contratto in modo esclusivo ed ininterrottamente dalla società amministrata dal COGNOME), sarebbe stato responsabile a titolo di bancarotta fraudolenta.
L’assunto è corretto anche se la motivazione errata.
1.2. La bancarotta, infatti, è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dall’imprenditore suscettibile di essere dichiarato fallito o dagli altri soggetti specificamente indicati nelle norme incriminatrici (i soc illimitatamente responsabili, gli amministratori, i direttori generali, i sindac liquidatori, gli institori) e trova il suo fondamento giuridico, nella sua dimensione patrimoniale, nella posizione di garanzia che l’imprenditore (o gli altri soggetti in precedenza indicati) assume rispetto alla destinazione impressa dall’art. 2740 cod. civ. ai beni facenti parte del patrimonio aziendale e, in ultimo, rispetto agli interessi dei creditori alla cui soddisfazione è destinato il patrimonio stesso. Cosicché, in assenza di tale qualifica (e, con essa, della relativa posizione di garanzia), la condotta conserva rilevanza penale, ma non è qualificabile in termini di bancarotta fraudolenta.
Ciononostante, sul pacifico presupposto per cui il delitto di bancarotta può configurarsi, per quel che rileva in questa sede, solo in relazione alla distrazione di entità patrimoniali rientranti nel patrimonio del soggetto dichiarato fallito, nel nozione di beni appartenenti del fallito (ossia ricompresi all’interno della sua consistenza patrimoniale) rientra non solo il diritto di proprietà relativo ai ben ricompresi nel patrimonio aziendale, ma anche il diritto di godimento acquisito dalla fallita a seguito della stipula del contratto di affitto, diritto evapora conseguenza della sottrazione della res che ne costituisce il termine oggettivo (Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Minichini, Rv. 283812).
In questi termini, quindi, il riferimento alla titolarità dei beni in capo a società concedente (anch’essa fallita) va inteso non per indicarne la relativa proprietà, ma solo quale termine di riferimento ai fini dell’identificazione dei beni il godimento dei quali risulta sottratto alla società della quale il COGNOME e amministratore.
1.3. In ciò l’infondatezza del ricorso.
Identiche conclusioni anche per il secondo motivo di censura.
Per come si è detto, la difesa deduce che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità del ricorrente su una semplice nota depositata dal curatore e sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, dipendente della fallita: la prima non qualificabile come relazione ex art. 33 I. fall. e le seconde considerate dallo stesso curatore inattendibili.
Entrambe le censure sono infondate.
2.1. L’art. 33 I. fall. (oggi art. 130 del codice), per quel che rileva in quest sede, imponeva al curatore, di presentare al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizi dell’impresa, sulle eventuali responsabilità del fallito o di altri soggetti coinvo nella gestione societaria e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
La norma è espressione di un più AVV_NOTAIO dovere di informazione e rendicontazione che, trasversalmente, percorre l’intera attività del curatore, quale organo di gestione e controllo della procedura, finalizzata a consentire ai diversi organi l’espletamento delle rispettive attribuzioni e a fornire, parallelamente, al Pubblico Ministero, stante la rilevanza degli interessi coinvolti, elementi idonei ad avviare possibili indagini nell’adempimento delle sue attribuzioni.
In quest’ottica, la predetta relazione si completa attraverso i periodici rapporti riepilogativi dell’attività svolta, rappresentative di tutte le informazioni racco successivamente; integrazioni imposte dalla necessità di aggiornare costantemente il giudice delegato e il comitato dei creditori dell’evoluzione della procedura concorsuale.
Ciò considerato, valgono due osservazioni.
In primo luogo, in assenza di una diversa previsione legislativa, il termine stabilito dall’art. 33 non ha carattere perentorio, sicché non è preclusa al curatore la possibilità di presentare la relazione (o parte di essa, con l’autorizzazione del giudice delegato) anche dopo il decorso di detto termine.
In secondo luogo, proprio l’immanenza della funzione informativa in capo al curatore, quale organo della procedura, non esclude che eventuali informazioni rilevanti, inizialmente pretermesse o successivamente acquisite, possano (ed anzi debbano) essere successivamente comunicate non solo al giudice delegato, ma anche allo stesso Pubblico Ministero, ove contengano notizie di reato.
Cosicché, la circostanza per cui l’atto utilizzato dalla Corte non sia qualificabile in termini di “relazione ex art. 33 I. fall.” non solo non è giuridicamente corretto, ma, comunque, non incide sulla sua natura (comunque ad essa assimilabile) e sul conseguente regime di utilizzabilità.
Sotto tale ultimo profilo, questo Collegio non può che ribadire quanto ripetutamente ritenuto da questa Corte in ordine alla utilizzabilità della predetta relazione, sia con riferimento agli accertamenti documentali, che alle dichiarazioni ricevute dal curatore (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589 e gli ampi riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti).
Cosicché:
i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore;
il curatore che, «per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale» (art. 30 legge fall.), non diviene – né per tale qualità ed il correl obbligo di denuncia (cfr. artt. 361 cod. pen. e 331 s. cod. proc. pen.), né perché è espressamente chiamato dalla legislazione speciale a includere nella sua relazione, indirizzata al giudice delegato (e non anche al pubblico ministero, quantunque a questo debba essere trasmessa integralmente) – un soggetto che svolge quelle attività ispettive e di vigilanza nel corso delle quali, qualor emergano indizi di reato, «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice» di rito penale (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.);
la procedura fallimentare non è «preordinata alla verifica di una notitla criminis» (Corte cost. n. 136 del 20/04/ 1995), in quanto al curatore è attribuita la «gestione della procedura», al fine di liquidare il patrimonio fallimentare. Cosicché, pur potendo procedere all’audizione del fallito, il curatore deve darvi corso non – come la polizia giudiziaria o l’autorità amministrativa dotata di poteri ispettivi – al fine di accertare illeciti (e segnatamente un illecito penale) bensì fine di richiedere le informazioni o chiarimenti occorrenti «ai fini della gestione» (art. 49 legge fall.), funzionali al quid della sua attività propria del curatore, appena indicata.
2.2. Quanto alle dichiarazioni del Re, la Corte territoriale ha dato atto, da un canto, dei riscontri contabili effettuati dal curatore, dall’altro, della quali ricoperta dal dichiarante all’interno dell’azienda (quale responsabile di produzione della fallita) e della sua conseguente capacità di descrivere e correttamente individuare i cespiti che lui stesso ed altri dipendenti erano stati incaricati smontare per il trasferimento a RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE (ove, peraltro, lo stesso Re COGNOME avrebbe utilizzati personalmente per la lavorazione corrente, acquisendo altresì contezza da parte di altri colleghi della presenza in loco di altri macchinari della fallita).
E tanto dà conto dell’infondatezza dell’assunto difensivo e del relativo motivo di ricorso.
2.3. Le ulteriori censure sono tutte inammissibili.
La difesa deduce, per come si è detto, che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le plurime circostanze prospettate dalla difesa, quanto, in particolare, all’incompletezza dell’inventario redatto dal curatore, alla già evidenziata regolamentazione contrattuale e alla oggettiva commistione tra i beni delle due società.
La censura è inammissibile sotto plurimi profili.
La Corte territoriale ha dato atto che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate da alcuni ex dipendenti della società fallita (fra i quali, in particolare, tale NOME COGNOME e dei paralleli riscontri contabili effettuati dal curatore, alcuni dei beni di propri della fallita (unitamente ad altri della concedente, RAGIONE_SOCIALE), furono trasferiti negli ultimi mesi di attività, presso gli stabilimenti del RAGIONE_SOCIALE. A fronte di ciò, la completezza o meno dell’inventario (in assenza di specifiche deduzioni in ordine ai singoli beni sottratti), la disciplina dei rapporti concedente ed affittuaria (quanto agli obblighi di ripristino all’esito di modifich apportate all’immobile), la commistione dei beni della concedente e dell’affittuaria appaiono circostanze del tutto irrilevanti in quanto non escludono la condotta e, con essa, la sussistenza del reato.
E l’irrilevanza delle censure difensive rende irrilevante anche l’eventuale omessa trattazione da parte della Corte d’appello. D’altronde, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni dei suo convincimento, anche attraverso una loro valutazione globale, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in ciò rimanendo implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME ed altri, Rv. 254107).
3. Ugualmente infondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso.
3.1. Va premesso che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e non è, dunque, necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 219 legge fallimentare (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307). Ed è un reato di pericolo concreto, sicché
l’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società, con uno squilibrio tra attività e passività in relazione all massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Cosicché, in questo contesto, il fallimento, non essendo l’evento del reato (che si perfeziona nel momento in cui la condotta ha generato un depauperamento del patrimonio dell’imprenditore destinando le risorse ad impieghi estranei alla sua attività), non solo non deve essere necessariamente collegato, sotto il profilo eziologico, alla condotta dell’agente, ma non deve neanche partecipare del coefficiente soggettivo che anima quest’ultimo: l’agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità della sua condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori al momento dell’apertura dell’eventuale concorso, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, COGNOME ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 262741).
Ebbene, se, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della distrazione si sostanzia nella piena rappresentazione e volontà di sottrarre un bene alla sua funzione di garanzia (impressa normativamente dall’art. 2740 cod. civ.), ove l’atto distrattivo è rappresentato da un atto negoziale, il dolo che caratterizza la fattispecie penale si concretizza nella piena rappresentazione e volontà degli effetti (negoziali) dell’atto stesso, circostanza privatisticamente immanente nella stessa negozialità dell’atto, ma oggetto di necessaria prova ai fini dell’accertamento della conseguente responsabilità penale. Ove, invece, l’atto distrattivo si sostanzia in una materiale condotta (come nel caso in concreto sottoposto alla valutazione del Collegio), all’evidenza, è sufficiente accertare la piena consapevolezza della condotta medesima, atteso che i relativi effetti distrattivi conseguono immediatamente alla realizzazione della stessa.
Ed è, appunto, quanto verificatosi in concreto. La Corte territoriale ha dato conto di come, negli ultimi mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, attraverso le condotte descritte nel capo d’imputazione, si fosse sostanzialmente svuotato il patrimonio della società attraverso il sistematico trasferimento dei vari beni strumentali e delle macchine destinati alla produzione, dalla sede in cui erano collocate a quella della RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile al coimputato.
La piena volontarietà della condotta (non contestata dal ricorrente) è, in sé, prova della sussistenza del dolo distrattivo richiesto dalla norma, senza che, sotto tale profilo, occorra provare altro.
In ciò l’infondatezza dell’assunto difensivo.
3.2. Quanto al profilo del danno, è pur vero che tale elemento (rilevan per come si è detto non già ai fini della sussistenza del reato, ma in relazi solo riconoscimento della diminuente o, simmetricamente, della relativ aggravante) va determinato in relazione alla diminuzione globale causata d comportamento del fallito rispetto alla massa attiva disponibile per il ripar (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), ma è anche vero che proprio perché rilevante ai soli fini circostanziali, l’eventuale consiste provata, in un senso (ai fini del riconoscimento della diminuente) o nell’alt fini dell’applicazione dell’aggravante).
Cosicché, mancando la concreta possibilità di una reale determinazione dell stesso, correttamente la Corte ha escluso la possibilità di riconoscere l’inv attenuante, valutando (unico elemento a sua disposizione) il solo dato contabi
D’altronde, per come si è detto, il valore dei beni è circostanza del ininfluente ai fini della realizzazione del reato, ben potendo il delitto di ba fraudolenta per distrazione essere integrato attraverso la dismissione di strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di u corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene mini esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, a costituire una qualc garanzia per i creditori (Sez. 5 – n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).
In ultimo, il quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse del coimpu COGNOME COGNOMEvalendo, per gli altri, le considerazioni offerte in relazione ai p motivi proposti nell’interesse del COGNOME) è inammissibile.
La Corte ha irrogato la prevista pena accessoria fallimentare per la durat un anno (quindi in termini inferiori alla pena principale), evidenzia coerentemente ai principi elaborati da questa Corte (Sez. 5, n. 36 del 22/10/2020, COGNOME, Rv. 280488; Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv 280898), la gravità degli addebiti e il comprovato obbiettivo distrattivo perse da entrambi i coimputati anche mediate il coinvolgimento delle loro maestranz facendo riferimento, quindi, ad un dato fattuale coerente con i criteri di cu artt. 132 e 133 cod. pen. utilizzati per la determinazione della pena principa
Ebbene, involgendo la determinazione anche delle pene accessorie un necessario apprezzamento in fatto, la valutazione di tali criteri è rimess discrezionalità del giudice del merito che, sotto il profilo motivazionale, è solo a dar conto degli elementi che, nell’esame complessivo, sono stati rite prevalenti e di dominante rilievo (così, in motivazione, in relazione determinazione della pena principale, Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gall Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, COGNOME).
L’intensità di tale onere motivazionale varia in ragione della concreta i Cleterm i nazione della pena, divenendo tanto maggiore, quanto più questa si discosta dal minimo edittale (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278788; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668). Cosicché, ove la pena sia stata determinata in una misura prossima al minimo (come in concreto è avvenuto, essendo stata determinata la durata delle pene accessorie in un anno, a fronte dei dieci previsti nella forbice edittale), l’obbligo di motivazione del giudic si attenua e diviene sufficiente anche l’esclusivo riferimento clausole generiche del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento” (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 dei 14/02/1997, COGNOME; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME). Cosicché, la motivazione offerta dalla Corte territoriale (in ragione della limitata durata della pena) non solo non è manifestamente illogica o contraddittoria (e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità), ma è anche sovrabbondante, alla luce di quanto in precedenza osservato.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile fallimento RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 28 febbraio 2024
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