Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40582 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POGGIBONSI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GROSSETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono cassazione avverso la sentenza del 02.11.2021 con cui la Corte di appello Firenze ha confermato la pronuncia del 19.03.2019 del Tribunale di Siena, ch aveva condannato rispettivamente il primo alla pena di anni due di reclusione il secondo alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed aveva accertat responsabilità rispettivamente di COGNOME NOME NOME i reati di cui agli art. 2 e 2, 219 e 223 I. fall. contestati ai capi B1 e B2 dell’imputazione per aver – in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE – sottratto le scritture contabili allo scopo di pr un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori ed averle tenute in modo da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari de società nonché per aver distratto per fini estranei alla ragione sociale den altri beni materiali; di COGNOME NOME per i reati di cui artt.216 comma 2, 219 e 223 I. fall. contestati ai capi Al e A2 per avere – in qu amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE – sottratto le scritture contabili c lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori ed tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e d movimento degli affari della società nonché per i reati contestati ai capi B1 e B2 per avere – in qualità di co-amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE , partecipato alle condotte delle quali è stato ritenuto responsabile a il COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che, nell’interesse di COGNOME NOME, il primo motivo di ricorso, denuncia violazione di legge ed il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio motivazione in relazione all’art.546 lett. e cod. proc. Pen., sono ent indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avver la sentenza oggetto di ricorso, rimandando ad argomenti – quali quelli sull’ass posizione di mera testa di legno del predetto – che risultano ampiamente analizz e superati nella sentenza impugnata; inoltre, tendono ad ottenere inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi lo
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in partico pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata);
Considerato che, nell’interesse di COGNOME NOME, l’unico motivo di rico che contesta violazione di legge in riferimento agli artt.62-bis e 133 cod. p vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche con giudizio di equivalenza ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile quanto come si evince dagli atti e dallo stesso tenore della sentenza impugnat che a pag. 10 affronta comunque il motivo, questo è stato formulato in maniera del tutto generica ed era quindi a rigore inammissibile già in appello; sicch corte di appello correttamente attestava l’assenza di argomenti a sostegno de richiesta, evidenziando tra l’altro che comunque non emergessero elementi valutabili ai fini dell’applicazione dell’art. 62-bis codice penale.
Rilevato, pertanto, che ì ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Viste le memorie presentate dai rispettivi difensori degli imputati che n consentono di superare gli argomenti esposti di inammissibilità dei ricorsi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 taggirs5 2023.