Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41414 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41414 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, rico per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Mantova, ha dichiarato no doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 217 legge fall. perché per intervenuta prescrizione e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, com n. 1), legge fall., ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in o al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha ridotto la durata delle accessorie ad anni due.
Considerato che l’unico motivo, proposto per violazione di legge in relazion agli artt. 69 e 597, commi terzo e quarto, cod. pen. e per vizio di motivazio merito alla mancata riduzione della pena irrogata a seguito dell’esclusi dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1) legge fall., è manifesta infondato alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui «il giud appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulterio circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, pu senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applic in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, pur questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 – 01; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Rv. 281805 – 01; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917 – 01). Tanto non senza considerare che, in merito alla dosimetrìa della pena, la corte territo in maniera sufficiente e logica, ha valutato la rilevanza delle residue circos aggravanti, nonché la gravità del danno e la condotta complessiva dell’imputato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamen della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/06/2023.