Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10961 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10961 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a CITTADELLA il DATA_NASCITA
Parte Civile:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Padova del 20.11.2023, che condannava COGNOME NOME, nella qualità di amministratore unico e socio unico:
della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 5.06.2014, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione – di cui ai capi 1), lett. g) (prelevamento della somma di euro 14.750,00 dalle casse sociali a titolo di acconti sui dividendi nell’anno 2013 ) e 3) (distrazione della somma di euro 110.200,00 della società mediante pagamenti apparenti alla RAGIONE_SOCIALE, che venivano bonificati allo stesso) – e documentale generica, di cui al
capo 2) – per avere, dall’anno 2012, tenuto i libri e le scritture contabili della fallita in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari -;
della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del l’8.05.2015, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo 4), per sottrazione o distruzione del libro giornale e dei mastri contabili;
della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del l’8.05.2015, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale generica, di cui al capo 5), per sottrazione o distruzione del libro giornale e dei mastri contabili, e di bancarotta per distrazione, di cui al capo 8) (della somma di euro 17.000,00 mediante bonifici a favore di se stesso dal 31.03.2015 al 30.04.2015);
della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 17.07.2015, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, di cui al capo 9), per sottrazione o distruzione del libro giornale e dei mastri contabili;
alla pena ritenuta di giustizia ed alle pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in sede civile, ed alla provvisionale nella misura di euro 14.750,00, ha ridetermiNOME l’ammontare del compenso liquidato in favore della parte civile e confermato nel resto la sentenza impugnata.
Contro l’anzidetta sentenza l ‘ imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a sei motivi, qui di seguito sintetizzati, ai sensi dell’art.173 , comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa motivazione in ordine alle ragioni del mancato reperimento della documentazione contabile delle società fallite, in relazione ai reati bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi 2), 4), 5) e 9).
La sentenza impu gnata non avrebbe motivato sulle censure mosse con l’atto di appello in relazione alla consegna al curatore della documentazione in forma digitale, contenuta nel server marca DELL, perfettamente funzionante, delle quattro società fallite; il curatore, quindi, ha avuto accesso all’ar chivio, tanto da estrarne documenti (e-mail alla dipendente COGNOME COGNOME al commercialista COGNOMECOGNOME, e tuttavia, del tutto inspiegabilmente, aveva perduto la documentazione.
Si richiama la trascrizione della registrazione, effettuata dall’imputato, il 6.06.2014, relativa al primo accesso del curatore, AVV_NOTAIO, ai locali della
RAGIONE_SOCIALE, riguardante le indicazioni fornite sul contenuto dei due server, in uso alla società, e del notebook Asus, in uso all’imputato , a riprova del funzionamento del server, che, dopo tale accesso, risultava non più funzionante (consulenze informatiche del pubblico ministero e della parte civile).
Sul punto la motivazione sarebbe generica e assertiva sul mancato accesso, da parte del curatore, al server DELL, contenente la contabilità delle quattro società, nonostante il predetto avesse avuto effettivo accesso al server contenente le e-mail, richiamando, sul punto, le denunce dell’imputato nei confronti del curatore, che venivano archiviate.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di omessa motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo 2), e travisamento delle risultanze dibattimentali (dichiarazioni del curatore) sulla effettiva ricostruzione del patrimonio e del volume di affari tramite il libro giornale, allegando il verbale stenotipico dell’udienza del 27.09.2021 .
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione in relazione alla negata rinnovazione dell’istruttoria con perizia informatica sul notebook Asus dell’imputato, nella disponibilità del curatore , per verificare la data di creazione della cartella denominata ‘contabilità creativa’ .
Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe considerato le censure svolte nei motivi di impugnazione per evidenziare come la documentazione digitale rinvenuta (files in formato .eml, denominati ‘coinvolgimento commercialista, giroconti bilanci falsi, manomissione bilanci) dal consulente informatico del PM, AVV_NOTAIO*, sul computer dell’imputato , non era altro che una raccolta di file creata dal curatore e non, come erroneamente ritenuto, dal fallito, tanto che la nomenclatura delle cartelle segue chiaramente la logica di analisi dell’organo fallimentare una volta intervenuto il fallimento, così che i file e le cartelle non potevano, invece, essere posti a fondamento della prova del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, tanto più in assenza di una perizia informatica finalizzata a verificare chi avesse creato quelle cartelle.
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di illogicità assoluta della motivazione in punto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in relazione ai reati di cui ai capi 1, lett. g), 3) e 8).
La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il secondo motivo di appello riguardo alla negata sussistenza di un RAGIONE_SOCIALE di fatto di società.
Si deduce, con riguardo alla dedotta contraddittorietà della sentenza di primo grado, che, da un lato, riconosce l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE di fatto tra le società
dall’imputato , assolvendolo dalle imputazioni di bancarotta distrattiva di cui ai capi 1, lett. da a) ad f), 6) e 7) , dall’altro , non ne riconosce l’esistenza per i capi 1, lett. g), 3) e 8); sul punto la Corte di merito, senza confrontarsi con le censure, omette ogni motivazione.
La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che lo spostamento di risorse da una società all’altra (capo 3) avveniva nella logica infraRAGIONE_SOCIALE , e la spiegazione della mancanza di contropartita compensativa sarebbe apparente rispetto alle considerazioni del consulente della difesa, AVV_NOTAIO, che aveva documentato come la somma oggetto della distrazione sarebbe rientrata in forma di aumento di capitale delle altre società dell’imputato e di futuro aumento di capitale per la costituzione della IT SUN RAGIONE_SOCIALE
2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.216, comma 3, L. RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alle condotte distrattive di compensi in favore dell’amministratore, contestate ai capi 1, lett. g) e 8).
Si deduce che si trattava di somme irrisorie, regolarmente deliberate come compenso per l’amministratore , e giustificate dall’impegno personale quotidiano profuso dall’imputato, quale amministratore unico e socio unico di tutte e quattro le società, facenti parte di un medesimo RAGIONE_SOCIALE societario.
Si chiede la qualificazione delle condotte nel reato di bancarotta preferenziale.
2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Sul punto, la Corte territoriale non si confronterebbe con il motivo di ricorso che contestava l a ritenuta sussistenza di precedenti penali per l’intervenuta estinzione delle condanne riportate con decreto penale.
Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati, ai limiti della inammissibilità, in quanto reiterativi e correlati alle censure sulle risultanze dibattimentali, acquisite nel corso della istruttoria, ed ampiamente vagliate dai giudici di merito, in doppia conforme.
2.1 Con riguardo alla mancata consegna al curatore della documentazione societaria, contenuta nei computer della fallita, l a Corte d’appello , con motivazione congrua ed immune da vizi e censure, risponde al motivo di gravame, che non si confronta con la sentenza impugnata.
I giudici di merito non hanno riscontrato alcuna violazione da parte del curatore in relazione all’attività svolta , e di cui questi dà atto nella relazione ex art.33 L. RAGIONE_SOCIALE, in relazione al contenuto dei computer sequestrati, rinvenuti privi di file all’interno , come anche il server aziendale, che veniva trovato vuoto, tranne quello di posta elettronica, dove veniva recuperato l’archivio delle mail .
Sul punto, la Corte di appello richiama gli accertamenti effettuati dal tecnico forense, COGNOME, che ha compiuto analisi sui due server in sequestro, estratto i dati di rilievo per il fallimento ed accertato plurimi comportamenti fraudolenti: uno dei due server era non funzionante, l’altro, quello funzionante, privo di informazioni utili in quanto vuoto, con file mancanti, verosimilmente compromessi, mentre altre cartelle contenevano files compromettenti (come le mail tra COGNOME e il commercialista COGNOME), che, in quanto originali, non avrebbero potuto essere manomessi dal curatore, AVV_NOTAIO, nemmeno dopo il sequestro.
La circostanza che il contenuto del server di contabilità fosse in parte mancante e nel resto non funzionante e vuoto, senza contenere alcun file relativo all’attività, sebbene in uso ad una società operativa, è stata spiegata, in esito agli accertamenti del consulente tecnico e del curatore, con un intervento di manipolazione, con sostituzione di tali server, effettuato prima dell’accertamento da parte del curatore, al fine di non far rinvenire informazioni utili alla costruzione degli affari della fallita e delle società collegate.
Ulteriori elementi di riscontro sono stati ricavati dagli accertamenti eseguiti dal consulente informatico del PM, COGNOME, che ha esamiNOME i file contenuti all’interno del notebook Asus, sequestrato all’imputato, e rinvenuto clusters non allocati, riconducibili a dati cancellati e non più recuperabili. Inoltre, nel desktop del profilo Administrator , riconducibile direttamente all’imputato, vi erano cartelle contenenti la contabilità della società, i cui dati venivano rinvenuti tramite numerose chiavi di ricerca mirate sui files cancellati, clusters non allocati, tutti non consultabili in chiaro; una ulteriore cartella, denominata ‘contabilità creativa’, con all’interno ulteriori sottocartelle, contenenti f ile di posta elettronica, in formato *.eml , denominati ‘coinvolgimento commercialista, giroconti bilanci falsi, manomissione bilanci ‘ , è stata ritenuta dai giudici di merito, in doppia conforme, un forte indizio di falsità nella tenuta delle scritture da parte dell’imputato .
Sul punto, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di ricorso, ha correttamente ritenuto che la ‘cartella creativa’ – tenuto conto della sua collocazione all’interno del notebook personale del ricorrente , sotto il profilo
personale Administrator dallo stesso creato, ed in mancanza di elementi che consentano di ipotizzare una manomissione del dispositivo, esclusa dai consulenti contabili, nonché della sua inequivoca denominazione – fosse riconducibile allo stesso imputato, quale prova del tentativo del COGNOME di occultare la vera contabilità della quattro società dallo stesso gestite e di falsare i bilanci e le scritture contabili.
Quale riscontro la Corte d’appello ha indicato le mail inviate dall’imputato alla dipendente COGNOME, addetta alla redazione della contabilità, con cui chiedeva di alterare la contabilità medesima quanto ai rapporti con RAGIONE_SOCIALE, per evitare di pagare la curatela, nonché quelle in cui tentava di indurre il proprio commercialista, COGNOME, precedente tenutario delle scritture, a modificare la contabilità, falsificandola (indicazione di debiti inferiori), per ottenere un leasing avente ad oggetto un capannone, comportamenti valutati quale ulteriore tentativo dell’imputato di occultare o conservare in maniera fraudolenta la contabilità per tutte le società.
Quanto alla deduzione relativa alle ragioni per cui era stato possibile l ‘accesso alla posta elettronica e non anche alla contabilità, la Corte territoriale, confrontandosi con il motivo, ha chiarito che l ‘accesso all e mail era stato possibile in quanto rinvenute all’interno di un server contenente solo posta elettronica , che, come attestato dai consulenti tecnici e dal curatore, era funzionante, mentre la contabilità era contenuta in altro, diverso server, rinvenuto non funzionante, vuoto o manomesso dall’imputato .
2.2 Con riguardo alla mancata restituzione della documentazione relativa alle altre società gestite dall’imputato, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi, ha rilevato che la richiesta è stata formulata solo a settembre 2014, in epoca successiva al 6 giugno 2014, data della presa di possesso da parte della curatela del capannone, e non al momento di consegna delle chiavi, né veniva ritenuta urgente. Al riguardo si richiamano le conversazioni registrate dal COGNOME, in cui, a fronte della disponibilità manifestata dal curatore a restituire quanto prima i computer per non interrompere l’attività economica delle altre società ancora in vita, l’imputato non formulava alcun chiarimento e/o indicazione rilevante o urgente per le altre società.
Sulla scorta degli accertamenti compiuti, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale, contestata ai capi 2), 4), 5) e 9).
Al riguardo, è corretta ed immune da vizi logico-giuridici la valutazione delle condotte, inquadrate nella bancarotta fraudolenta documentale ‘ specifica ‘ per omessa tenuta, ed omessa consegna, in relazione alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui ai capi 4),
5) e 9) , e nella bancarotta fraudolenta documentale ‘ generica ‘, per parziale consegna delle scritture contabili ed omesso aggiornamento delle stesse dal 2014, situazione che non ha consentito la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie tra le varie società, mentre la minima contabilità rinvenuta e riconducibile a tali società veniva consegnata dall’imputato solo dopo un anno dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE, sebbene tutte le società avessero sede nel medesimo immobile.
Vale infatti considerare come siano del tutto marginali tali doglianze rispetto al dato fondamentale che le scritture contabili sono state ritenute, per tutte le società fallite, inidonee a ricostruire il movimento degli affari, la situazione patrimoniale, le relazioni fra società del cosiddetto RAGIONE_SOCIALE di fatto.
2.3 Con riguardo alla valutazione di superfluità della rinnovazione istruttoria di perizia informatica, le doglianze sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Sul punto, la motivazione è congrua e immune da vizi di manifesta illogicità. Nella specie, trattasi di richiesta di carattere esplorativo in relazione al dato probatorio acquisito all’esito dei risultati degli elaborati tecnici, peraltro dalla portata non decisiva.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Si deduce che non sarebbe stata pregiudicata la effettiva possibilità di una adeguata ricostruzione della situazione patrimoniale, sulla base di quanto comunque accertato dal curatore, mediante una reinterpretazione e diversa lettura della deposizione del testimone, peraltro in contrasto con i principi fissati sul punto da questa Corte in ordine alla necessità che le scritture contabili da consegnare al
curatore siano complete e che non comportino la necessità di una faticosa e inaffidabile ricostruzione sulla scorta di dati frammentati e inaffidabili.
Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché ‘ il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza’ (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455 -01, in cui, per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità “in nero”, che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali).
Nella specie, la Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da censure, ha ritenuto che la contabilità della RAGIONE_SOCIALE sia stata tenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, alterandola o occultandola al curatore, attesa la rilevata incompletezza delle scritture e dei libri obbligatori e l’omesso aggiornamento degli stessi dal 2014 .
La circostanza che il curatore sia riuscito ad entrare in possesso, peraltro solo dopo un anno dal fallimento, della sola documentazione in formato cartaceo, non ha comunque consentito la ricostruzione del movimento degli affari, in quanto tale ricostruzione è stata solo parziale oltre che resa più difficoltosa, in quanto ostacolata dalle condotte illecite dell’imputato .
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il motivo ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello. Le deduzioni svolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello, che richiamano interamente la sentenza del Tribunale nel ritenere la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di somme.
Con riferimento alla censura inerente alla distrazione di cui al capo 3), della somma di euro 110.200,00 in favore della società RAGIONE_SOCIALE, (senza alcuna giustificazione commerciale), si assume che sarebbe stata una articolata operazione infraRAGIONE_SOCIALE, che avrebbe prodotto un aumento di capitale in favore della società RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita. Ciò in quanto la somma di euro 210.200,00, uscita dalla fallita RAGIONE_SOCIALE, sarebbe andata solo formalmente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, infatti, l’avrebbe poi rigirata a COGNOME ,
persona fisica, quale compenso per l’amministratore, somma che poi costui avrebbe, in parte, restituito alla società RAGIONE_SOCIALE e, in parte, utilizzato per aumentare il capitale della società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Quindi, trattandosi di operazione infraRAGIONE_SOCIALE, non sarebbe configurabile una distrazione, non avendo tale operazione comportato una variazione della garanzia verso i creditori.
L’assunto è privo di pregio.
Il motivo è generico e aspecifico e non si confronta con la sentenza impugnata.
La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, con conseguente depauperamento in danno dei creditori – che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, COGNOME, Rv. 241830; conf., Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260486) -, ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, COGNOME, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, COGNOME, Rv. 203006).
Tale ultima definizione rende ragione dell’attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall’occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito, che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, NOME, Rv. 165673).
Il ricorso accenna al tema delle operazioni infraRAGIONE_SOCIALE, senza però affrontare il vero punto decisivo indicato dalla giurisprudenza, e, cioè, quello dei vantaggi compensativi.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso non si confronta compiutamente con un dato saliente, rilevato dalle sentenze dei giudici di primo e secondo grado e, cioè, che il finanziamento che la società RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE – effettuato mediante bonifici pari ad euro 210.000,00 e versato, lo stesso giorno, a COGNOME e da questi restituito alla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 100.000, 00 e per la restante parte trattenuto
dall’imputato come compenso amministratore – era a fondo perduto, senza alcuna causale economica, non supportato da alcuna partita di debito.
Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infraRAGIONE_SOCIALE, ha affermato il condivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione all’interno del medesimo RAGIONE_SOCIALE può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesse affermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare la prospettazione, da parte dell’imputato, di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallita conseguente a tale operazione. Perché, però, operi il descritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un “RAGIONE_SOCIALE“, quale soggetto economico unitario, né, come nel caso di specie, anche un RAGIONE_SOCIALE di fatto, in quanto, pur a fronte dell’esistenza di un soggetto economico unitario, l’esistenza del vantaggio compensativo derivante dall’atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al RAGIONE_SOCIALE, produttivo per la fallita di indiretti effetti compensativi ex art. 2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelli immediatamente negativi dell’operazione, deve essere provato, in maniera specifica, dall’interessato, in termini di saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ovvero di concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata. Ne discende che i vantaggi compensativi della ricchezza perduta devono essere prevedibili e fondati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa, ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, COGNOME, Rv. 253031; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545 -0; Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283661 – 02; Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537 -01; Sez. 1, Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287233 -01; Sez. 5, Sentenza n. 27497 del 12/06/2025, Rv. 288394 – 01).
4.1 Applicati gli esposti principi al caso in esame, si osserva che corretta e immune da vizi di illogicità manifesta è la motivazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui esclude che ricorressero gli estremi per affermare l’irrilevanza penale dell’operazione, non avendo il ricorrente fornito la prova dell’esistenza di vantaggi compensativi per la società erogante, vantaggi non
dimostrati e neppure dedotti, pur esaminata la situazione del RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso.
Nel caso di specie, in ogni caso, tali vantaggi compensativi sono palesemente assenti, in quanto il trasferimento della disponibilità finanziaria, della liquidità o, addirittura, del capitale sociale da una società ad un’altra, ha determiNOME una alterazione dell’ordine di preferenza dei creditori rispetto a ciascuna società del RAGIONE_SOCIALE e, per di più, si prospetta come operazione finanziaria meramente finalizzata a mantenere in vita una delle società del RAGIONE_SOCIALE, scaricando quella ormai decotta, con un’eviden te assenza di vantaggi compensativi per la società depauperata, oltre che con pregiudizio dei suoi creditori.
I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale “indice di fraudolenza”, non solo la condizione patrimoniale e finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, ma anche il contesto in cui la società operava, le cointeressenze del COGNOME rispetto alle altre società non formalmente appartenenti ad un medesimo RAGIONE_SOCIALE sociale, connotate da attività di consulenza generica, con compensazioni e giroconti non collegati ad operazioni sottostanti, l’accertamento della consapevolezza, in capo all’imputato, della condotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore e socio unico della fallita dalla costituzione sino alla data del fallimento e, quindi, in considerazione della piena consapevolezza delle operazioni di trasferimento di somme in favore delle società facenti capo al COGNOME, senza alcun vantaggio per la RAGIONE_SOCIALE e in danno ai creditori di quest’ultima (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Rv. 276960 -01).
La Corte di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logicogiuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi rispetto a quelli già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio, valutando in sinergia gli elementi di prova in atti, quali gli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabili disponibili, unitamente alle ulteriori prove, nonché motivando in modo puntuale e confrontandosi con le deduzioni difensive, ritenute meramente assertive e prive di alcun supporto probatorio.
Va qui ribadito il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato
per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 -01).
Invero, la ricostruzione dei fatti, come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale – si ribadisce – questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta dell’imputato alla fattispecie della bancarotta patrimoniale distrattiva in esame.
Nel ricorso la difesa ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appello e riconducibili all’assenza dell’elemento oggettivo del reato contestato ai capi 1, lett. g), 3) e 8).
Alla luce del principio suindicato, la motivazione della Corte territoriale risulta corretta in diritto e adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento delle somme in favore di società facenti capo all’odierno imputato è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità di elementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale, chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni della decisione.
Si è osservato che, in assenza di elementi fattuali per ravvisare l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE di società e di vantaggi compensativi per la RAGIONE_SOCIALE, apparentemente danneggiata, i prelievi effettuati in periodi di grave difficoltà economica in cui si trovava la società – priva di fondi sufficienti per effettuare l’operazione di trasferimento di somme in favore delle società RAGIONE_SOCIALE, mediante la contestuale creazione di una provvista, nonché la concomitanza temporale tra la realizzazione delle operazioni di trasferimento delle somme e la dichiarazione di fallimento -rappresentassero un ‘operazione pregiudizievole per la fallita, integrando la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pure ad essa collegata, con violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale.
Analoghe considerazioni si impongono con riguardo ai prelievi, effettuati dall’imputato, dalle casse sociali, rispettivamente, della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 14.750,00, a titolo di acconto sui dividendi anno 2013 (capo 1 lett. g)), e della RAGIONE_SOCIALE, per la complessiva somma di euro 17.000,00, dal 31.03. al 30.04.20215, (capo 8)), nella qualità di amministratore unico, non contestati, in fase prefallimentare, quando il patrimonio delle società era in negativo, in assenza di prova del riferimento ad attività di amministrazione, anche per conto delle altre società del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, facenti capo all’imputato e dei vantaggi compensativi per tali società.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può escludersi la natura distrattiva di un’operazione infraRAGIONE_SOCIALE, effettuata in assenza di contropartite,
invocando la provenienza dal patrimonio personale dell’imprenditore della liquidità destinata ad una società appartenente allo stesso RAGIONE_SOCIALE di quella fallita, quando questa si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una volta immesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destiNOME alla garanzia dei suoi creditori (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del 29/05/2019, Corradini, Rv. 276960 -01).
5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevare come non possa esservi fraintendimento, sia in merito alla individuazione del prelievo, che si contesta a titolo distrattivo, che delle ragioni della legittimità di tale prelievo, in quanto indebito prelevamento di una somma, in contanti, a titolo di compenso, quando le società versavano in difficoltà.
Con riferimento alle distrazioni di somme liquidate dall’imputato a sé stesso, quale amministratore, secondo il dettato accusatorio di cui ai capi 1, lett. g) e 8), esse vengono giustificate come legittimi compensi per l’amministratore , di cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente rilevato la portata distrattiva, a fronte di prestazioni effettivamente svolte.
Anche tale censura è priva di pregio.
Rispetto a tale condotta, la Corte di appello, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, ha specificato le ragioni per le quali il prelevamento, in contanti, della somma, a titolo di compenso, non poteva essere ritenuto legittimo, in quanto non supportato da alcuna delibera assembleare che fondasse il relativo diritto, nonché in quanto effettuato con modalità informali, senza seguire la corretta procedura di liquidazione e pagamento.
Quanto al capo 1, lett. g), il prelievo della somma dalle casse societarie, a titolo di acconto sui dividendi, non era giustificato, in quanto il patrimonio della società era negativo già al 31.12.2012, nonché mancava una qualsivoglia giustificazione formale dello stesso.
Si tratta di somme qualificate, come da delibera societaria adottata un anno dopo il prelievo, in data 25.11.2013, come distribuzione di dividendi; tale delibera costituisce una giustificazione solo formale del prelievo, circostanza che non spiega né giustifica la destinazione delle somme come compenso in favore all’amministratore, avendo semmai dovuto essere distribuit e ai soci (seppure nella stessa sua persona).
La Corte di appello ha sottolineato che il riferimento, contenuto nell’atto di appello, all’attività dell’amministratore , svolta per tutte le società del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, è generico e non è quantificabile né accertabile, né risulta riscontrata da p regressa attività di amministratore dell’imputato .
Quanto al capo 8), le somme bonificate a proprio favore si configurano come un prelievo di cassa tramite due bonifici, a due mesi dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE, a loro volta qualificati come compenso per l’ amministratore, in una fase prefallimentare della società, in assenza di alcuna delibera o documentazione giustificativa.
Tali documenti non consentono di individuare una diversa causa, lecita, dei prelievi di cassa, in quanto effettuati con modalità informali e in difformità alla normativa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'”an”, non è determiNOME anche nel “quantum” (Sez. 5, n.3191 del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273767 -01; Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405 del 12/06/2014, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 263056 -01; Sez. 5 n. 50836 del 3/11/2016, COGNOME, Rv. 268433 -01; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Invero, anche laddove effettivamente dovuta, la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso percettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare. Condizioni che, nel caso di specie, non ricorrono, atteso che non risulta alcuna deliberazione di quest’ultimo – né il ricorso ha sostenuto che la stessa esista -né risulta che lo statuto prevedesse l’ammontare del compenso, che, infatti, il ricorrente calcola in maniera astratta e sommaria, rivelando come, a tutto concedere, l’imputato avrebbe provveduto ad una indebita “autoliquidazione” dei suoi compensi, del tutto ingiustificabile, anche solo agli eventuali fini di una derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie di bancarotta preferenziale.
E’, infatti, necessario ricordare come questa Corte abbia precisato che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli
impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).
Anche in relazione a tale profilo, le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro, non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposto nel provvedimento impugNOME, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi.
La Corte di appello ha, dunque, ritenuto indebiti i prelevamenti di denaro dalle casse sociali, in quanto non solo non autorizzati, bensì non giustificati da dati ed elementi di confronto, che ne consentano una oggettiva valutazione, e per di più in epoca di grave dissesto della società, tali da integrare la condotta distrattiva contestata e ritenuta dal Tribunale (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415 -01).
Con riguardo alla bancarotta preferenziale il motivo è inammissibile in quanto generico.
Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordiNOME o parasubordiNOME che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica (Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025, Rv. 288204 -01).
6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente.
Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di appello, confrontandosi con il motivo di ricorso, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto il motivo reiterativo, in quanto l’imputato non ha dedotto elementi ulteriori e diversi da quelli vagliati in primo grado.
Il motivo, che concentra la censura sulla mera incensuratezza dell’imputato, ritenendo che a costui sarebbe stato dovuto il riconoscimento del beneficio per tale condizione soggettiva, non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito, in doppia conforme sul punto, che hanno valorizzato quali dati negativi la condotta oppositiva tenuta, la mancata collaborazione con il curatore della società principale, la assenza di qualsiasi valutazione critica sul proprio operato.
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione logica e sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899). È principio consolidato che anche un solo elemento, attinente alla personalità del reo o alla gravità del fatto, può giustificare il diniego del beneficio (Cass., Sez. 2, n. 23903/2020, cit.).
Nessuna ulteriore decisiva considerazione risulta emergere dalla memoria di replica del ricorrente, in riferimento a quanto sin qui considerato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME