Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7698 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7698 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per assoluzione dell’imputato o, in subordine, per la riqualifica delle condotte nelle ipotesi di bancarotta semplice documentale, la cassazione della sentenza d’appello e l’ da dichiarare prescritta.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10 ottobre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME in anni cinque e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la dichiarazione di penale responsabilità per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta. L’imputato è stato ritenuto colpevole in primo grado dei seguenti reati:
-capo B, bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento (in data 25/11/2013) della RAGIONE_SOCIALE, per avere, nelle vesti di presidente del consiglio di amministrazione e, poi, di amministratore di fatto, tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile
la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo, in particolare, omesso l’istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, rendendo inattendibili i valori delle rimanenze (crollati, senza spiegazione alcuna, da oltre 5,6 milioni di euro nel 2011 a circa 343.000,00 euro nel settembre 2013), ed omesso di evidenziare l’elevata esposizione debitoria verso i fornitori cinesi (per circa € 6.300.000), in contabilità indicata solo per € 700.000,00;
-capo B2, bancarotta fraudolenta distrattiva sempre ai danni della RAGIONE_SOCIALE, per la cessione di quote di società (precisamente la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), rispettivamente in favore di COGNOME NOME (per € 585.000,00) e della RAGIONE_SOCIALE (per € 119.000,00), senza l’incasso dei relativi compensi, senza garanzie e senza l’inserimento di tali crediti nel bilancio della società fallenda;
-capo H, bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento RAGIONE_SOCIALE, per averne, in concorso con altri (quale amministratore di diritto e, poi, di fatto), distrutto o occultato i libri e le scritture contabili, rendendo, così, impossibile la ricostruzione del suo patrimonio;
-capo H2, bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione dell’intero magazzino della fallita RAGIONE_SOCIALE (dal valore di almeno € 160.501,94) consegnato, tra febbraio e aprile 2012, in conto deposito alla società danese RAGIONE_SOCIALE, non essendo, poi, il curatore riuscito a ottenere notizie sui beni e sul corrispettivo per l’acquisto;
-capo L, bancarotta fraudolenta documentale, per avere (quale amministratore di diritto e, poi, di fatto), sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, impedendo la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La Corte territoriale, assolvendo i coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME per non aver commesso il fatto, ha confermato la condanna del NOME, ritenendo sussistenti la pluralità dei fatti di bancarotta e il vincolo della continuazione. Ha ritenuto che il capo B integrasse il reato più grave e che i reati ascritti ai capi B2, H, H2 e L fossero legati da un unico disegno distrattivo e da una gestione unitaria dei diversi compendi societari, riconducibile all’imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo, si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione circa la condanna di cui al capo B (bancarotta fraudolenta documentale impropria ai danni della RAGIONE_SOCIALE), basata su motivazione illogica e prove travisate.
Circa l’omessa istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, la difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Si sostiene che tali scritture abbiano rilievo esclusivamente fiscale e non civilistico-fallimentare, con la conseguenza che la loro omissione non potrebbe integrare la bancarotta fraudolenta documentale, ma, al più, la fattispecie di bancarotta semplice, reato ormai estinto per prescrizione. Si evidenzia, inoltre, la contraddittorietà della sentenza che, pur confermando l’assoluzione per la tenuta irregolare della contabilità “generale”, lo aveva condannato per lo specifico aspetto relativo alle scritture di magazzino.
Sulla esposizione di valori mendaci, relativi ai debiti verso i fornitori cinesi, il ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze documentali in ordine al debito di oltre 6 milioni di euro verso detti fornitori, ribadendo che tali debiti erano insussistenti, operando un preciso meccanismo contrattuale ( Letters of Credit e Rebate ) ignorato dai giudici di merito: i fornitori venivano, cioè, pagati integralmente dai clienti finali di RAGIONE_SOCIALE tramite lettere di credito trasferibili; il margine di guadagno di RAGIONE_SOCIALE (il rebate ) veniva restituito dal fornitore mediante invio di merce “in omaggio”, regolarizzata fiscalmente con note di credito e fatture a soli fini doganali. Pertanto, le compensazioni registrate in contabilità non erano false, ma riflettevano l’estinzione del debito tramite tale meccanismo ( aliud pro alio ), rendendo illogica la tesi dell’esposizione mendace.
Si eccepisce, ancora, l’assenza di prova del dolo specifico, non essendo stato individuato alcun profitto ingiusto per l’imputato, né la consapevolezza di recare pregiudizio.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo B2 (bancarotta distrattiva relativa alla cessione delle quote sociali in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza l’incasso del prezzo rispettivamente pattuito).
La difesa assume che tali società fossero inattive, prive di valore e rappresentassero solo un costo per la fallita: pertanto, la loro cessione rispondeva a una legittima logica commerciale di salvataggio (per evitare aggravi di costi) e non di depauperamento. Si richiama, all’uopo, la giurisprudenza sui ‘benefici compensativi’ a favore della fallita , nonché quella sulla consapevolezza del danno cagionato ai creditori.
Circa la distrazione correlata alla cessione delle quote RAGIONE_SOCIALE al COGNOME (per € 585.000 ,00), si contesta l’utilizzo probatorio della scrittura privata del 25 giugno 2013 contenente la rinuncia al detto credito. Il ricorrente evidenzia di aver disconosciuto tale scrittura e di averne denunciato la falsità, lamentando che la Corte d’appello abbia superato tale disconoscimento con
motivazione apparente e apodittica, senza considerare l’assenza di interesse dell’imputato a rinunciare al prezzo.
Inoltre, non si sarebbe considerata la possibilità della curatela di promuovere l’ azione revocatoria volta a porre nel nulla le assunte condotte distrattive.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la conferma della condanna per la bancarotta fraudolenta documentale relativa alla RAGIONE_SOCIALE (capo H), deducendo il travisamento della prova e l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto responsabile l’imputato per la mancata consegna delle scritture al nuovo amministratore, COGNOME NOME.
La difesa evidenzia che la documentazione era stata imballata in scatoloni consegnati al nuovo amministratore, come confermato dai testi e dalla ricevuta di ritiro datata 7 agosto 2013. Si contesta che la Corte territoriale abbia valorizzato il disconoscimento della firma, sulla detta ricevuta, da parte del coimputato COGNOME e il rinvenimento di mere copie informatiche presso il NOME, elementi ritenuti inidonei a provare la mancata consegna, da parte sua, e, dunque, la distruzione o l’occultamento doloso della contabilità a lui riferibile.
Nello specifico, si censura l’utilizzo illegittimo e illogico delle dichiarazioni rese in fase di indagini dal coimputato COGNOME (che aveva disconosciuto la firma sulla ricevuta di consegna del 7 agosto 2013), il quale si era poi avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento. Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della Corte che, da un lato, aveva dato credito al disconoscimento della firma operato dal COGNOME (sulla ricevuta di consegna) e, dall’altro, aveva ritenuto non veritiero il disconoscimento operato dal COGNOME sulla scrittura di rinuncia al credito (oggetto del capo B2).
Si lamenta l’insufficienza del riscontro costituito dal rinvenimento di “copie” ( files informatici) della documentazione presso l’abitazione dell’imputato, circostanza ritenuta dalla difesa inidonea a provare la mancata consegna degli originali cartacei.
Si deduce, ancora, il difetto assoluto di motivazione sul dolo specifico, non avendo la sentenza chiarito quale fosse l’ingiusto profitto o l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori, in un contesto in cui la gestione della contabilità (definita “pacifica” dalla stessa Corte) non dimostrerebbe, di per sé, la volontà distrattiva.
In subordine, si chiede la riqualifica in bancarotta semplice documentale e la declaratoria di estinzione per prescrizione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa al trasferimento dell’intero magazzino della RAGIONE_SOCIALE (per un valore di circa 160.000,00 euro) in favore della società danese “RAGIONE_SOCIALE” (capo H2),
operazione che si assume non fosse realmente distrattiva.
Il ricorrente argomenta che il rapporto con la società danese era regolato da un contratto estimatorio (o “conto deposito”) senza termine, in forza del quale la proprietà della merce rimaneva in capo alla fallita fino al momento della vendita al cliente finale da parte del depositario danese. Di conseguenza, il diritto di credito al corrispettivo sarebbe sorto solo al momento dell’effettiva vendita dei beni. Poiché la merce era giuridicamente ancora nel patrimonio della fallita, non vi sarebbe stata alcuna dismissione o distrazione.
Peraltro, il NOME, avendo ceduto le quote sociali della fallita in data “di gran lunga anteriore” allo stato di insolvenza e alla dichiarazione di fallimento, non aveva più alcun potere per attivarsi nel recupero della merce o del credito, non essendosi ancora verificate le condizioni contrattuali (la vendita) per l’insorgere del credito stesso.
Il ricorso lamenta un “assoluto vuoto motivazionale” riguardo alla prova del dolo. La difesa sottolinea che l’operazione non aveva finalità distrattive, bensì commerciali: l’invio della merce in Danimarca era finalizzato all’espansione nel mercato del Nord Europa e a migliorare la situazione patrimoniale della società, non a danneggiarla. Manca, secondo la difesa, la prova della consapevolezza da parte dell’amministratore che tale contratto avrebbe intaccato la garanzia dei creditori, elemento indispensabile per configurare la fraudolenza.
In via subordinata, si chiede la riqualifica nel reato di bancarotta semplice, estinto per intervenuta prescrizione, potendosi, al più, ritenere un’operazione “gravemente imprudente” priva di dolo distrattivo.
2.5. Con il quinto motivo, parte ricorrente impugna la condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa alla sottrazione o distruzione delle scritture contabili della società RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME prima formalmente e poi di fatto , secondo l’accusa ).
La difesa lamenta la violazione delle regole sulla valutazione della prova e, precisamente, di quelle sulla chiamata in correità. La condanna si fonderebbe essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato COGNOME NOME, che aveva negato di aver mai ricevuto la documentazione contabile al momento dell’acquisto delle quote della società. La difesa eccepisce che le parole del COGNOME, coimputato nel presente processo, avrebbero dovuto essere valutate con il rigore imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (che richiede riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità), ai sensi dell’art. 197bis cod. proc. pen. e non dell’art. 197 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso qualsiasi scrutinio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, utilizzando la sua parola come prova unica senza validi riscontri e
nonostante, addirittura, fosse smentita da dichiarazioni testimoniali attestanti la consegna della documentazione.
La difesa contesta che il rinvenimento di alcuni files relativi alla società nel sistema informatico della Q Bell possa costituire un valido riscontro esterno alle accuse del COGNOME. Tale circostanza viene definita dal ricorrente come “assolutamente neutra” e inidonea a provare la mancata consegna della documentazione cartacea originale. Al contrario, il ricorso sostiene che le uniche testimonianze esterne presenti agli atti smentirebbero la versione del COGNOME, attestando l’avvenuta consegna della documentazione.
Si denuncia, anche in tal caso, il vuoto motivazionale in ordine alla prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso sottolinea, in proposito, l’assenza di creditori sociali insinuati al passivo o comunque danneggiati e, dunque, l’assenza di un pregiudizio concreto.
In estremo subordine, la difesa deduce che le condotte di occultamento o mancata tenuta delle scritture, ove provate, in quanto prive di finalità fraudolenta, avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, reato, in ogni caso, prescritto.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata.
Si deduce il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena base. Il ricorso lamenta che il giudice di merito non abbia adempiuto all’onere motivazionale, limitandosi a utilizzare una formula “scarna e lapidaria” (“pena… congrua e adeguata”), definita in modo onnicomprensivo senza specificare i criteri adottati. La difesa sostiene che il mero richiamo dell’art. 133 cod. pen. è insufficiente se non accompagnato dall’indicazione degli elementi giustificativi concreti necessari per valutare l’equità della sanzione. Si evidenzia inoltre la mancata considerazione delle condizioni di vita familiari e sociali dell’imputato.
Si censura l’aumento di pena applicato a titolo di continuazione con il capo B), definendolo “eccessivo” e privo di specifica motivazione. Il ricorrente argomenta che la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il giudicante a tale inasprimento impedirebbe il controllo di legittimità sulla logica sottesa alla dosimetria sanzionatoria.
La difesa contesta, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che la Corte avrebbe dovuto valorizzare il corretto comportamento processuale tenuto dal NOME, che aveva partecipato costantemente alle udienze e non si era mai sottratto al confronto, fornendo spiegazioni sulle proprie condotte.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
Ha depositato memoria di replica datata 14 dicembre 2025 il difensore dell’imputato, che ha argomentato ulteriormente le ragioni della fondatezza del ricorso, concludendo, come detto, per la cassazione della sentenza d’appello e l’assoluzione dell’imputato o, in subordine, per la riqualifica delle condotte nelle ipotesi di bancarotta semplice documentale, da dichiarare prescritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e, per alcuni profili, inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rilettura delle risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità.
Il primo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta documentale impropria (capo B -Fallimento RAGIONE_SOCIALE), si articola su censure in punto di diritto e vizi motivazionali che, in parte, non scalfiscono la tenuta logica della sentenza impugnata, per altra parte (specificamente in tema di elemento soggettivo) sono radicalmente inammissibili, essendo state prospettate nei termini anzidetti solo con il ricorso per Cassazione e nonostante il Tribunale avesse già chiaramente qualificato in termini di dolo generico quello occorrente e ricorrente nella specie.
2.1. Quanto alla doglianza relativa alla omessa istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, la tesi difensiva secondo cui tale obbligo avrebbe rilievo meramente fiscale (e dunque la sua violazione integrerebbe al più una bancarotta semplice, ormai prescritta) è giuridicamente errata. La Corte territoriale, confermando sul punto la statuizione di primo grado, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alle scritture obbligatorie ai fini fiscali o a quelle tipizzate dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari), ma si estende a tutte le scritture genericamente intese, ancorché non obbligatorie (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, COGNOME, Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, COGNOME, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del
29/1/1977, COGNOME, Rv. 136073 ; al riguardo, si vedano anche, per l’ipotesi di omessa tenuta delle scritture interne, che, in quanto tale, come per le scritture obbligatorie, necessita della finalizzazione a creare pregiudizio ai creditori: Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 262915-01 e Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01).
2.2. Anche le censure relative alla esposizione di valori mendaci circa i debiti esistenti verso i fornitori cinesi si risolvono in una critica fattuale su un punto esente da vizi di sorta.
Il ricorrente lamenta il travisamento della prova documentale in ordine al meccanismo del c.d. rebate e delle lettere di credito, sostenendo l’inesistenza del debito di oltre 6 milioni di euro emerso in sede fallimentare.
Tuttavia, la Corte d’appello ha risposto puntualmente a tale rilievo, osservando che:
-i debiti verso i fornitori cinesi erano documentati dalle insinuazioni al passivo per importi ingenti (oltre 6,3 milioni di euro);
-la contabilità della fallita esponeva invece debiti irrisori (circa 700.000 euro) a seguito di operazioni di compensazione registrate;
-tali compensazioni erano “apparenti”, essendo prive di riscontro certo circa l’effettiva estinzione del debito mediante il meccanismo dedotto dalla difesa.
La Corte territoriale ha evidenziato che ‘ il meccanismo delle lettere di credito e compensazioni presuppone necessariamente che vi sia il pagamento da parte di un terzo ‘ , prova che nel caso di specie -evidenzia -è mancata, residuando, invece, documentazione attestante la persistenza dei crediti (in effetti azionati dai fornitori, anche tramite decreti ingiuntivi).
Non sussiste, dunque, alcun travisamento, ma una valutazione di merito secondo cui la rappresentazione contabile (estinzione del debito per compensazione) era ideologicamente falsa, rendendo impossibile la ricostruzione della reale esposizione debitoria.
2.3. Inammissibili sono, infine, le censure volte ad evidenziare carenze di motivazione in relazione al dolo specifico.
Invero, il tema non risulta espressamente sollevato nell’atto d’appello (pagine 9-23) e, per vero, prima ancora, non risulta neppure dedotto (nel ricorso in esame) essere stato proposto, ed in che termini, al giudice d’appello.
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto di qualificare la fattispecie come relativa ‘alla tenuta di scritture in guisa tale da non consentire la reale ricostruzione del movimento degli affari’, ritenuta ‘fattispecie a dolo generico’ (p. 16 sentenza di primo grado). Orbene, come anticipato, non solo nel ricorso per Cassazione non si
evidenzia in che modo ed in quale parte dell’appello siano state contestate tali affermazioni, ma, per giunta, anche la lettura officiosa dell’atto di gravame alla Corte territoriale non offre riscontri sulla proposizione di doglianze volte chiaramente a lamentare l’insufficienza del ritenuto dolo generico.
In mancanza, le censure qui proposte sono sostanzialmente nuove e, come tali, non possono che essere dichiarate inammissibili.
Ad abundantiam , è comunque evidente, almeno per la bancarotta fraudolenta documentale correlata alla scomparsa dei beni presenti in magazzino, che, proprio il chiaro riferimento, da parte dei giudici di merito, alla detta sparizione di milioni di euro di merce indica, in maniera indiretta, ma assolutamente chiara, che la Corte di appello abbia esplicitato in tal modo l’intento fraudolento che muoveva l’imputato.
Dunque, non solo i giudici di merito hanno condannato il ricorrente per la tenuta fraudolenta ed infedele delle scritture contabili (senza che su tale qualifica si sia fatto espresso motivo di gravame in sede d’appello), ma gli stessi hanno fornito una motivazione analitica e priva di aporie logiche, evidenziando come, a fronte di un magazzino che nei bilanci precedenti (2011) vantava un valore di oltre 5,6 milioni di euro, nel settembre 2013 lo stesso si era inspiegabilmente ridotto a un valore di circa 343.000 euro e come la omessa tenuta delle scritture ausiliarie fosse funzionale ad impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio in relazione alle dette merci.
La Corte di appello ha specificato, al riguardo, che ‘la ricostruzione delle complesse transazioni e delle movimentazioni di merci è stata compromessa dalla mancanza delle scritture di magazzino’ , omissione mantenuta nonostante il collegio sindacale avesse ‘più volte chiesto chiarimenti e prospettato perplessità sullo scostamento del valore del magazzino da euro 5.673.417 del 31.12.2011 a euro 343.000 nel settembre 2013’: senza che l’imputato abbia saputo fornire alcuna spiegazione plausibile per tale dissolvimento patrimoniale (p. 7 sentenza d’appello).
La Corte territoriale ha, in tal modo, comunque motivato circa la sussistenza della precisa volontà dell’imputato di mantenere occulta la destinazione della merce in magazzino volatilizzata.
Il secondo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione delle quote sociali (capo B2), è inammissibile in quanto volto a sovvertire l’accertamento di fatto operato conformemente nei due gradi di giudizio.
La Corte di appello ha qualificato come distrattive le cessioni delle partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sulla base di indici fattuali precisi e
concordanti:
-la cessione di RAGIONE_SOCIALE era avvenuta a favore di soggetto (il COGNOME) risultato essere un mero prestanome;
-vi era stata una serie di cessioni ravvicinate delle quote della RAGIONE_SOCIALE (il COGNOME, acquistatele il 18/2/2013, il 25/6/2013 le aveva cedute a COGNOME NOME, il quale le aveva, a sua volta, cedute, in data 8/10/2015, a COGNOME NOME), volte a vanificare le eventuali azioni di recupero;
-l’imputato aveva omesso di annotare l’operazione di vendita al COGNOME in contabilità;
-le vendite erano state eseguite ‘a credito’, senza alcuna garanzia;
-ogni tentativo di recupero presso la RAGIONE_SOCIALE era stato, poi, inutile;
-era intervenuta una successiva rinuncia al corrispettivo vantato verso il COGNOME (con scrittura privata del 25/6/2013).
Dunque, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, la fraudolenza dell’operazione non risulta affatto fondata solo sulla scrittura (di rinuncia al credito) disconosciuta dal ricorrente e che, tuttavia, il COGNOME aveva asserito essere stata sottoscritta dal COGNOME, bensì su argomenti e dati fattuali di ben diversa e consistente levatura.
La difesa ha contestato la genuinità della scrittura di rinuncia, ma la Corte d’appello ha anche motivatamente respinto tale tesi, ritenendo che i pretesi difetti grafici fossero funzionali a creare confusione (volta verosimilmente a paralizzare le azioni di recupero) e che la rinuncia stessa fosse coerente con la finalità distrattiva di spoliazione dell’ asset senza contropartita, emergente dagli ulteriori sopra detti elementi. Coi quali, come detto, parte ricorrente neppure si confronta, destinando alla aspecificità e, dunque, all’ inammissibilità la doglianza.
Né può esservi dubbio che tanto costituisca distrazione, in ragione del principio consolidato secondo cui l’alienazione di cespiti (beni o quote societarie che siano) della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito il pagamento del prezzo pattuito (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01; così pure Sez. 5, n. 32938 del 12/7/2021, non massimata), a maggior ragione laddove nulla di credibile e razionale si spieghi al riguardo.
L’ulteriore argomento difensivo, secondo cui le quote avevano “valore nullo”, oltre che contraddetto dalla pattuizione di un prezzo significativo negli atti di cessione (come rammentato dai giudici di merito), ciò che non si spiegherebbe se le stesse non avessero avuto valore, è, comunque, del tutto irrilevante: trattandosi, in ogni caso, del mancato incasso di un prezzo che costituiva comunque un credito della fallita indebitamente dismesso.
Ai fini della configurabilità del dolo di bancarotta fraudolenta distrattiva, infine, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 33268 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 264354-01): dolo generico la cui sussistenza i giudici di merito hanno motivato evidenziando, sin dalla sentenza di primo grado, che non solo l’imputato non incassò nulla, in cambio della cessione, ma fece neppure alcun serio tentativo di recuperare il dovuto.
Il terzo motivo (sulla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo H, relativo al fallimento RAGIONE_SOCIALE) è inammissibile, nella parte in cui contesta la riconducibilità del reato al ricorrente, infondato, nel resto.
Invero, la ritenuta credibilità delle dichiarazioni del coimputato COGNOME, circa il disconoscimento della ricevuta dei documenti, non è basata su una acritica accettazione , da parte della sentenza d’appello, della sua versione, ma su ulteriori risultanze oggettive, ovvero:
-il mancato rinvenimento delle scritture presso la sede sociale o presso il nuovo amministratore;
-il rinvenimento di parte della contabilità (e non solo di sua copia o formato digitale, come si assume in ricorso) presso l’abitazione dell’imputato (come chiarito dal teste Quaresima della Guardia di Finanza: p. 15 sentenza d’appello );
-la pacifica veste di prestanome del COGNOME (a cui, dunque, la contabilità non serviva);
-la email inviata al COGNOME il 30 settembre 2013 dall’impiegata del NOME, COGNOME NOME, con cui si ribadiva che tutte le scritture erano ‘pronte e inscatolate a sua disposizione’ e, dunque, non potevano essere state ritirate nella data antecedente (del 7 agosto 2013) in cui la ricevuta disconosciuta appariva redatta.
Anche in tal caso, a ben vedere, parte ricorrente non si confronta minimamente con la ben più complessa motivazione della sentenza d’appello, destinando nuovamente la doglianza all ‘ inammissibilità per aspecificità, risolvendosi essa in una richiesta di rivalutazione del merito, inibita in questa sede.
Analogamente, la censura sulla “disparità di trattamento” tra i due disconoscimenti (quello del COGNOME ritenuto credibile, quello del COGNOME no), alla luce di quanto detto, risulta essere una mera critica di merito: il giudice d’appello ha fornito una spiegazione non manifestamente illogica e, anzi, del tutto plausibile della diversa conclusione, ritenendo la “ricevuta di consegna” di cui si tratta inattendibile perché smentita dai fatti anzidetti.
Infine, la Corte territoriale si è uniformata al principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839-01).
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dalle modalità della condotta: la sparizione dell’intera contabilità in epoca prossima al fallimento, di modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (in particolare del magazzino, oggetto del capo H2), è oggettivamente e soggettivamente diretta a recare pregiudizio ai creditori. E si è, evidentemente, ben al di fuori dell’area in cui sarebbe stata configurabile la bancarotta semplice, che presuppone la mera negligenza.
Come evidenzia la sentenza di primo grado, «nella vicenda sono implicati uomini di paglia in rapida successione la cui investitura è evidentemente preordinata ad un disegno di cui la finale ‘sparizione’ delle scritture è evidentemente parte integrante fin dall’inizio» (p. 25 sentenza di primo grado).
In definitiva, la scomparsa delle scritture in prossimità del fallimento, la predisposizione di una ricevuta di consegna falsa, la correlazione temporale con il depauperamento della società ( tramite la sostanziale ‘volatilizzazione’ del magazzino), il coinvolgimento, nelle successive cessioni delle quote, di prestanome e, infine, la circostanza che parte della documentazione sia stata rinvenuta in possesso dell’imputato (che, evidentemente, non l’aveva consegnata volutamente agli organi fallimentari), sono tutti elementi che comportano la correttezza della conclusione della Corte d’appello, circa la sussistenza del ‘chiaro intento di occultare e/o disperdere il contenuto dei documenti che non sono stati reperiti dal curatore, in danno dei creditori’.
Anche il quarto motivo (capo H2 relativo alla distrazione del magazzino RAGIONE_SOCIALE) non merita accoglimento.
Il ricorrente propone la nota lettura ‘imprenditoriale’ dell’operazione: il trasferimento del magazzino alla società danese in conto deposito/estimatorio, con mantenimento della proprietà in capo a RAGIONE_SOCIALE e finalità di espansione del mercato nel nord Europa. Nega, perciò, che si tratti di distrazione e lamenta carenza di motivazione sul dolo, prospettando al più una condotta imprudente riconducibile alla bancarotta semplice.
La Corte di appello ha al riguardo evidenziato che:
-l’intero magazzino RC RAGIONE_SOCIALE era stato trasferito tra febbraio e aprile 2012 in conto deposito alla società danese RAGIONE_SOCIALE;
-le richieste del curatore di ottenere il corrispettivo erano rimaste senza esito;
-non era stata rinvenuta documentazione contrattuale che regolasse l’operazione;
-non risultavano fatturazioni, pagamenti o altre indicazioni di un effettivo rientro economico;
-il trasferimento aveva riguardato l’intero magazzino;
-l’asserita finalità promozionale avrebbe potuto essere perseguita con l’invio di pochi pezzi o prototipi, senza spogliare completamente la società.
Il ricorso, anche in questo caso, non scalfisce l’impianto accusatorio: insiste sulla veste di conto deposito, ma la Corte ha dato rilievo al fatto che, a fronte della totale uscita fisica dei beni, non v ‘era alcuna traccia di ritorni economici, né di una gestione contrattuale autentica.
In modo per nulla illogico, o altrimenti viziato, alla luce dei detti elementi, la Corte di appello ha qualificato come distrazione il menzionato trasferimento dell’intero magazzino (dal valore circa 160.000,00 euro) in Danimarca presso la RAGIONE_SOCIALE.
La censura difensiva, che invoca la natura di “contratto estimatorio” finalizzato all’espansione commerciale, si scontra con l’accertamento di fatto operato dai giudici di merito, sulla base dei detti dati, e soprattutto con la circostanza che l’operazione fosse avvenuta senza contratto scritto (nonostante il suo rilevante valore), senza garanzie e senza alcun corrispettivo e con elevato rischio, confermato dalla omessa restituzione della merce, nonostante i tentativi del Curatore.
Il trasferimento all’estero di tutti gli asset aziendali senza titolo giustificativo, senza contropartita e senza alcuna garanzia di recupero integra oggettivamente la distrazione, per quanto già detto (in relazione alla cessione delle quote senza incasso di somme) e sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, per il quale deve ritenersi configurato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in presenza di qualsivoglia atto dispositivo che determini un depauperamento dell’attivo sociale in assenza di una controprestazione o di un nesso di strumentalità con l’oggetto sociale, indipendentemente dalle modalità formali utilizzate (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106-01, sul fitto dell’intero asset della fallita, in prossimità del fallimento, in favore di cessionario che, il giorno successivo, presentava istanza di auto fallimento, ponendosi nell’impossibilità di adempiere).
Tale principio trova riscontro in una variegata casistica, costituendo distrazione: la prestazione di una garanzia fideiussoria senza corrispettivo e per finalità estranee agli scopi dell’ente (Sez. 5, n. 9316 del 08/03/2021, COGNOME, Rv. 281020-01); la dismissione di beni obsoleti o la rottamazione di giacenze di magazzino in mancanza di controprestazione e di un’adeguata prova contabile di un valore pari a zero, atteso che anche beni di consistenza esigua partecipano alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 31680 del 13/08/2021, COGNOME, Rv. 281768-01 e Sez. 5, n. 8921 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283124-01); l’utilizzo di fringe benefits o l’apprensione di merci sociali in assenza di una specifica delibera assembleare (Sez. 5, n. 38328 del 19/09/2023, Faotto, Rv. 285303-01); l’autoattribuzione di somme da parte dell’amministratore di fatto privo di un rapporto di lavoro formale (Sez. 5, n. 19402 del 23/05/2025, COGNOME, Rv. 288132-01); la sottrazione alla società fallita di un ramo d’azienda a un prezzo incongruo (Sez. 5, n. 19973 del 20/05/2024, Cepparo, Rv. 286491-01); il prelievo di somme facenti parte del patrimonio sociale e destinate a finalità specifiche (Sez. 5, n. 33063 del 23/08/2024, COGNOME, Rv. 286803-01).
Pertanto, anche la fattispecie in esame, che, di fatto, ha comportato la devoluzione a società estera, e senza apparente contropartita reale, a favore della cedente, di un cospicuo magazzino, non può che integrare il delitto contestato, posto che il risultato concreto è stato il depauperamento della RAGIONE_SOCIALE senza alcun ritorno o garanzia di pagamento.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha logicamente dedotto il dolo dalla consapevolezza di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori, attesa l’assenza di qualsiasi plausibile ragione per una simile iniziativa e l’assenza di qualsivoglia tentativo, da parte del NOME, per il recupero dei beni. Proprio per tale ragione, la Corte territoriale ha escluso trattarsi di bancarotta semplice, attesa la natura dolosa e non meramente imprudente della spoliazione totale del magazzino.
Trattasi di motivazione esente da vizi motivazionali e violazioni di legge.
Il quinto motivo -sui vizi motivazionali e sulle violazioni di legge correlate all’attribuzione, in capo all’imputato, della responsabilità per la sparizione delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE e sulla carenza del relativo dolo specifico -è infondato e, in parte, inammissibile.
La difesa sostiene, anzitutto, che l’attribuzione al NOME del delitto sarebbe basata solo sulla chiamata in correità del COGNOME, coimputato nel presente processo, che però avrebbe dovuto essere valutata con il rigore imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità, ai sensi dell’art. 197bis cod. proc. pen. e non dell’art. 197 cod.
proc. pen.
La censura non coglie nel segno.
Come già ben evidenziato dalla sentenza di primo grado, e neppure chiaramente contestato con l’appello, ‘i l teste COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ‘ che aveva chiesto il fallimento e aveva presentato un esposto querela del 3.6.2014 contro il RAGIONE_SOCIALE, aveva delineato ‘ una spregiudicata ‘ ‘ vicenda di simulazioni per sottrarsi agli impegni assunti con un affitto di azienda e occultamento di beni per sfuggire ai creditori, ampiamente documentata dagli allegati alla citata querela, compresa la qualità di nullatenenti dei pretesi capitani d’industria COGNOME e COGNOME.
A fronte di tali affermazioni -che, come noto, si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso con quelle della conforme sentenza d’appello (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01) -l’atto d’appello è stato formulato in modo assolutamente generico, ovvero non considerando neppure gli elementi di riscontro alla chiamata di correo, pacificamente esistenti, secondo i giudici di merito.
Al riguardo, è noto che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi di censura, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982-01).
Quanto all’elemento soggettivo, la censura di cui all’appello è, se possibile, ancor più generica, essendo stata così posta: ‘In punto all’elemento soggettivo, valgano le medesime considerazioni svolte in merito alla contestazione relativa al fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘ (si veda p. 47 dell’ appello del COGNOME).
Orbene, al di là del fatto che anche la doglianza a cui si rinviava era, a ben vedere, a sua volta generica, resta il fatto che un siffatto modo di argomentare non metteva in condizioni di comprendere quale fosse il suo esatto tenore: sicché, a fronte della palese inammissibilità per aspecificità del motivo d’appello, per quanto appena detto, la censura sul punto sollevata in questa sede giammai potrebbe avere un diverso esito.
7. È, infine, inammissibile il sesto motivo sul trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, è noto che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 27126901; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente ‘adeguata’ al caso la decisione presa.
In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62bis , comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01) ovvero, come detto, sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01).
La Corte di appello, rideterminando la pena in senso favorevole all’imputato (anni 5 e mesi 6 di reclusione, partendo da una pena base per il reato più grave di anni 4 e mesi 6), ha fornito una motivazione adeguata e ancorata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. In particolare, ha valorizzato la gravità dei fatti, la pluralità delle condotte bancarottiere (che denotano una spiccata capacità criminale e un disegno unitario di frode attraverso più società) e l’entità elevatissima del passivo per giustificare la misura della pena, gli aumenti operati e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha, pertanto, motivato in modo articolato, e comunque conforme ai detti parametri, sia la decisione presa sulla determinazione della pena base, sia quella relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, la determinazione della pena complessiva finale.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 16/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME