Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50792 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 29/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dalla Corte di appello di Milano in data 2 novembre 2016, irrevocabile il 30 maggio 2018, NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, in qualità di avvocato e consulente della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita in data 14 maggio 2009), stipulato con essa un contratto preliminare di vendita di alcuni immobili, successivamente venduti alla RAGIONE_SOCIALE, società costituita
dai genitori di NOME COGNOME, amministratore della prima, con due successivi contratti definitivi, cui COGNOME aveva partecipato soltanto per nominare il destinatario finale dei beni. La conclusione del preliminare era intervenuta pochi giorni prima dell’ottenimento, in data 28 febbraio 2007, da parte della Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, creditrice della RAGIONE_SOCIALE, di un decreto ingiuntivo, cui era seguita l’iscrizione di ipoteca sugli immobili oggetto della vendita. Peraltro, la stessa Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva già rescisso la relazione contrattuale con RAGIONE_SOCIALE nel novembre precedente, dopo che COGNOME e la consorte COGNOME, soci della fallita, non avevano rispettato il piano di rientro dalla consistente esposizione con la banca; circostanza, questa, a conoscenza di COGNOME. Attraverso l’operazione descritta era stato dissipato il patrimonio della società, cedendo gli immobili a un prezzo vile (inferiore anche a quanto convenuto nel contratto preliminare), con sottrazione del controvalore alle casse della RAGIONE_SOCIALE.
1.1. COGNOME ha proposto, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., istanza di revisione della decisione, fondata sulla circostanza, mai emersa nel giudizio di cognizione, secondo cui gli immobili oggetto del preliminare erano gravati da ipoteche volontarie, costituite, prima della stipula dello stesso, a favore della RAGIONE_SOCIALE di risparmio di Spoleto (datata 1 agosto 2002) e della Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (risalente al 4 febbraio 2003), secondo quanto indicato all’art. 4 del preliminare. Questo elemento, secondo la difesa, avrebbe escluso il dolo in capo a COGNOME. Egli, infatti, al momento della stipula del preliminare, sarebbe stato consapevole di non poter distrarre i beni ai danni dei creditori, che sarebbero stati in ogni caso tutelati dall’esistenza dell’ipoteca e dalla possibilità di interveni nell’azione esecutiva intrapresa dai creditori ipotecari ex art. 499 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, in tutte le precedenti fasi giudiziali non sarebbe emerso che gli immobili de quibus erano gravati da ipoteche volontarie a Favore degli istituti che avevano erogato i mutui, antecedenti al preliminare di compravendita di cui si discute e opponibili al fallimento ex art. 39 TUB, in quanto estranee a qualsiasi disegno fraudolento da parte della fallita. Peraltro, gli immobili siti in Terni, INDIRIZZO, gravati da ipoteca del 4 febbraio 2003 a favore della Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE, erano stati sottoposti a pignoramento immobiliare il 2 luglio 2010 e trasferiti con decreto del Tribunale di Temi del 2 dicembre 2011, con cancellazione dell’ipoteca il 28 febbraio 2012; mentre l’ipoteca gravante sul terzo immobile, era stata cancellata dal 12 settembre 2008. Dunque, i creditori ipotecari avevano potuto soddisfarsi sui beni ipotecati essendo neutra, nei loro confronti, la successiva trascrizione del preliminare. Tale situazione era rimasta estranea all’accertamento giudiziale e alla motivazione dei vari provvedimenti richiamati, i quali avevano valorizzato il fatto che solo successivamente alla conclusione del preliminare di compravendita trascritto erano state iscritte le ipoteche giudiziali da
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parte delle banche che avevano erogato il mutuo, mentre la presenza di ipoteche volontarie iscritte antecedentemente aveva consentito alle banche di procedere alla vendita forzata dei beni immobili su cui insisteva la trascrizione de preliminare. E dal momento che le iscrizioni ipotecarie volontarie erano state indicate dal notaio nel preliminare ed erano note al ricorrente, doveva escludersi l’elemento soggettivo del reato contestatogli, dal momento che egli, in quanto avvocato, non poteva ignorare che l’ipoteca volontaria avrebbe impedito di distrarre i beni a favore di terzi con nocumento dei creditori ipotecari, posto che successivi acquirenti del bene avrebbero dovuto soddisfarli e che la procedura esecutiva immobiliare intrapresa in forza del meccanismo di prelazione indotto dall’esistenza di un’ipoteca volontaria era accessibile a un numero indiscriminato di ulteriori creditori attraverso l’intervento ex art. 498 cod. proc. civ. Dunque, doveva affermarsi la presenza di una volontà non finalizzata a distrarre il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE dalla propria funzione di garanzia in favore dei creditori.
1.2. L’istanza di revisione è stata respinta dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 29 novembre 2022, nella quale è stato evidenziato che il contratto preliminare era agli atti del processo e, quindi, non si era in presenza di un atto sopravvenuto. In ogni caso, la presenza di due ipoteche volontarie sugli immobili compravenduti mai era stata sollevata da COGNOME evidentemente per la sua irrilevanza in ordine all’elemento soggettivo del reato.
Nel merito, la Corte ha evidenziato come i soggetti eventualmente danneggiati non fossero gli istituti di credito a favore dei quali era stata rilasciata l’ipoteca i creditori non garantiti, che avevano visto, da un lato, uscire i beni dall disponibilità della fallita con conseguente impossibilità di soddisfarsi sul residuo del credito vantato dal creditore garantito e, dall’altro, avevano subito il mancato versamento del prezzo di acquisto degli immobili. Né il fallimento avrebbe potuto intervenire nell’azione esecutiva promossa dal creditore garantito, in quanto il bene non era più di proprietà della fallita ma di altro soggetto, nei cui confront era fatta valere la garanzia che mancava agli altri creditori. Inoltre, per uno de due immobili l’ipoteca era stata estinta subito dopo la compravendita; ed era stato lo stesso COGNOME a curare i contatti con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Spoleto al fine di estinguere l’ipoteca che si riferiva a un credito di valore inferiore a que dell’immobile. Era, quindi, garantito il solo creditore in cui favore sussisteva garanzia, mentre gli altri creditori della società ormai non avevano più titolo per soddisfarsi su tale immobile essendo stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE
A fronte di tali evidenze, COGNOME, il quale si era prestato, pochi giorni prim della emissione del decreto ingiuntivo (28 febbraio 2007) a favore di Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a sottoscrivere un preliminare di vendita, attendendo che i genitori di COGNOME costituissero una società (RAGIONE_SOCIALE) che sarebbe
stata poi nominata da COGNOME quale acquirente degli immobili per un prezzo di gran lunga inferiore a quello indicato nel preliminare, appariva perfettamente conscio del valore degli atti compiuti e delle loro conseguenze. E che gli immobili fossero colpiti da ipoteca non escludeva il carattere distrattìvo dell’operazione, tant’è che lo stesso COGNOME teneva i contatti con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Spoleto al fine della cancellazione dell’ipoteca, ottenendo così, in favore dei propri assistiti, che l’immobile fosse libero da vincoli e non più aggredibile da creditori del fallimento.
Quanto, poi, alla circostanza che la Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE fosse stata, successivamente, fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si trattava di soggetti diversi, nel momento in cui era stata posta in essere l’operazione. Che, poi, non si fosse riusciti a liberare tali immobili dall’ipoteca e che essi siano stati successivamente trasferiti a seguito di procedura esecutiva non escludeva il carattere distrattivo dell’operazione, posto che, comunque, i creditori fallimentari, diversi da quelli garantiti da ipoteca, non potevano rivalersi sul residuo del credito della Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE.
Essendo la condotta di COGNOME funzionale a portare a termine l’operazione in favore degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha ritenuto non necessario procedere a ulteriore attività istruttoria apparendo il quadro probatorio sufficientemente chiaro.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 216, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ne dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la parte della sentenza in cui la Corte territoriale ha affermato che l’esistenza del vincolo ipotecario e il trasferimento degli immobili ad altri soggetti avrebbe impedito ai creditori del fallimento di trovare soddisfazione, non potendo il fallimento intervenire nella procedura esecutiva avviata dai creditori ipotecari dato che gli immobili non erano più di proprietà della società fallita. Secondo il ricorrente, siffatta motivazione sarebbe astratta e disancorata dal quadro probatorio, fondandosi sull’esistenza creditori diversi da quelli ipotecari, la cui presenza, al momento della stipula del preliminare, non sarebbe stata provata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Va premesso che in tema di bancarotta fraudolenta, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Dunque, non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804 – 01; in precedenza v. Sez. 5, n. 32352 del 7/03/2014, COGNOME, Rv. 261942 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 262741 – 01; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 261683 – 01; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260690 – 01; Sez. 5, n. 11793 del 5/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260199 – 01; Sez. 5, n. 232 del 9/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254061 – 01). In tale prospettiva, è stato poi affermato, quanto all’elemento soggettivo, che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. in tal senso, oltre a Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, citata; anche, tra le tante, Sez. 5, n. 52077 del 4/11/2014, COGNOME, Rv. 261348 – 01; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267059 – 01; Sez. 5, n. 38731 dei 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271123 – 01; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271837- 01; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, COGNOME, Rv. 278156 – 02).
2.1. Nel caso qui in considerazione, venendo in rilievo un’ipotesi di concorso in bancarotta per distrazione da parte di un extraneus, ai fini del dolo di quest’ultimo è sufficiente l’esistenza di un contributo volontario al depauperamento del patrimonio sociale. Un contributo che è stato rinvenuto nell’avere COGNOME sottoscritto, in una prima fase, con l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE un preliminare di compravendita avente ad oggetto alcuni immobili di tale società e nell’attesa che i genitori di NOME COGNOME (legale rappresentante della stessa RAGIONE_SOCIALE) costituissero una nuova società (la RAGIONE_SOCIALE); e nell’avere, successivamente, indicato quest’ultima società come acquirente degli immobili per un prezzo di gran lunga inferiore a quello indicato nel contratto preliminare, peraltro nemmeno versato integralmente dalla società acquirente. In tal modo, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, al di là della tutela accordata ai creditori titolari di un diritto di garanzia derivante dall iscrizione di ipoteca volontaria sui beni oggetto del preliminare, tutti gli altr creditori avevano visto intaccare l’area di garanzia dalla complessiva operazione,
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cui COGNOME aveva prestato un contributo essenziale. Né è fondata la prospettazione difensiva secondo cui la procedura esecutiva immobiliare, intrapresa in forza del meccanismo di prelazione indotto dall’esistenza di un’ipoteca volontaria, sarebbe stata accessibile a un numero indiscriminato di ulteriori creditori attraverso lo strumento dell’intervento di cui all’art. 498 co proc. civ., posto che tale procedura esecutiva, allorché, come ricorda lo stesso ricorso, era stata realizzata, concerneva un immobile non più di proprietà della società fallita. Peraltro, la circostanza che il delitto de quo sia di pericolo concreto, da accertare alla stregua di un criterio di prognosi postuma (v. supra § 2 del «considerato in diritto»), rende non significativa la circostanza che taluni dei creditori, in quanto assistiti da ipoteca, siano riusciti a soddisfare il proprio diri come nel caso della Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (subentrata dopo la fusione per incorporazione alla Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), atteso che lo scopo dell’intera operazione, come ricostruito alla stregua della puntuale rassegna della scansione temporale degli eventi e dei soggetti coinvolti, non aveva altra giustificazione che quella di cercare di sottrarre gli immobili alle eventuali iniziative esecutive dei creditori non privilegiati, della cui presenza le sentenze hanno dato atto. Tale assunto è stato genericamente confutato dalla difesa, ma in maniera non autosufficiente, senza cioè allegare alcuno specifico elemento in grado di dimostrare l’assenza di altri creditori.
Dalle considerazioni che precedono consegue che il provvedimento impugnato si rivela immune dai vizi di natura logica denunciati dal ricorso, avendo essa ben motivato in ordine alla irrilevanza dell’esistenza delle ipoteche volontarie ai fini della esclusione del dolo di COGNOME, il quale, assai significativamente, non ne aveva mai fatto menzione nel corso del giudizio di merito. Ciò che, in definitiva, rivela il cortocircuito logico della prospettazione difensiva, la quale, da un lato assume che essendo il documento attestante l’iscrizione delle ipoteche volontarie noto a COGNOME, egli non avrebbe inteso porre in essere alcuna azione in danno dei creditori; ma, dall’altro lato, non riesce a spiegare perché tale circostanza, tutt’altro che nuova rispetto alle vicende processuali della fase di merito, non sia mai stata prospettata in quel frangente, benché essa rappresentasse il dato storico che avrebbe potuto giustificare l’adesione di COGNOME alla richiesta dei suoi assistiti di partecipare alla operazione di cessione degli immobili della società ormai prossima al dissesto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Così deciso il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il éeside