Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6552 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6552 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/01/2026
NOME COGNOME COGNOME
Sent. n. sez. 136/2026 UP – 23/01/2026 R.G.N. 37218/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per bancarotta da operazioni dolose, in relazione al fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarato con sentenza del 25.6.2010, della quale NOME COGNOME era stato, come indicato in imputazione, presidente del consiglio di amministrazione dal 2001 al 31 luglio del 2008, poi amministratore unico fino al 28 agosto 2008 ed infine, anche successivamente, ‘dominus’ dell’azienda.
Secondo la sentenza impugnata, l’istruttoria espletata in primo grado aveva fornito piena dimostrazione dei seguenti fatti:
che l’intera contabilità fosse stata tenuta in guisa tale da non consentire alcuna ricostruzione della situazione economica e del movimento degli affari della società, per l’inserimento di una serie di dati non veritieri;
che l’imputato aveva distratto le somme derivanti da due finanziamenti ottenuti nel 2005, dall’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, per complessivi 8 milioni di euro,
destinandoli ad altre società legate in vario modo agli amministratori o ai soci della fallita (‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘);
che un’ulteriore somma, pari a 506.000 euro, era stata distratta dopo essere stata prelevata allo sportello;
che il fallimento della società era dipeso principalmente dalla revoca dei finanziamenti ottenuti (a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza sulla falsità delle scritture contabili e delle operazioni di factoring), nonchØ dall’incapacità della società di adempiere alle obbligazioni verso erario, fornitori e dipendenti, a causa delle condotte dolose addebitabili all’imputato nella sua veste di presidente del Consiglio di amministrazione e poi di consigliere unico della società fallita;
che doveva ritenersi infine sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, tenuto conto dell’entità delle somme distratte e della gravità del danno subito dai creditori, alla luce di un passivo accertato per 12 milioni di euro, rispetto ad un attivo inferiore alla metà di tale somma.
Ricorre avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione della disposizione penale di cui all’art. 216, comma 1 n. 2 delle legge fall., per avere la Corte di appello di Cagliari ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. ‘generica’, sulla scorta di quanto attestato dai militari della Guardia di Finanza in un verbale del 26.1.2009, senza tuttavia tener conto del fatto che l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari non era stata accertata dai curatori, i quali non avevano neanche esperito un tentativo in tal senso e dunque non avevano valutato l’effettiva rilevanza della condotta in contestazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertate le condotte distrattive senza tener conto delle giustificazioni, anche documentali, fornite dall’imputato in relazione ai versamenti effettuati in favore delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per crediti che tali società vantavano nei confronti della fallita e che risultavano dai bilanci 2004 e 2005.
Parimenti, anche la destinazione della somma prelevata allo sportello per l’importo di 506.000 euro, poteva trarsi dalla nota integrativa del bilancio del 2004, da cui emergeva la destinazione all’adempimento di obblighi della società.
2.3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui Ł stata riconosciuta la sussistenza del reato di bancarotta da operazioni dolose imputando il fallimento della società alla revoca dei finanziamenti ottenuti, che viceversa sarebbe intervenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.
2.4. Con il quarto motivo, ci si duole infine della violazione o falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 219, comma 1 l. fall. in quanto la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità considerando l’entità del passivo, contrariamente alla costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale elemento ha una valenza limitata rispetto invece al danno prodotto ai creditori dalle condotte distrattive. La predetta circostanza aggravante, inoltre, non sarebbe richiamata dagli artt. 223 e 224 l. fall., sicchØ la sua applicazione in relazione ai reati di bancarotta societaria si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia in materia penale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato una memoria di replica in data 13.1.2026, con la quale ha contestato le argomentazioni del Procuratore generale e ribadito le ragioni sottese al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo Ł infondato, perchØ deduce fatti non evincibili dal contenuto del provvedimento impugnato.
Nella sentenza della Corte di appello di Cagliari (si veda in particolare p. 7) vengono indicate in modo specifico tutte le incongruenze e le falsificazioni dei dati della documentazione contabile, come accertate dalla Guardia di Finanza ma di fatto confermate dalle stesse curatrici fallimentari, le quali prendevano atto dell’oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società sulla base di una contabilità che conteneva dati, non solo intrinsecamente incoerenti, ma non veritieri, come in parte ammesso dallo stesso imputato: discrepanze tra saldi di chiusura e quelli di apertura degli anni successivi, non corrispondenza tra annotazioni e documenti giustificativi, iscrizioni di crediti risultati inesistenti al fine di dissimulare la reale situazione patrimoniale della società, conservazione di fatture per operazioni inesistenti.
Nella sentenza di primo grado (che si salda con quella impugnata per i ripetuti richiami ad essa e l’adozione dello stesso criterio di valutazione delle prove, secondo lo schema della c.d. ‘doppia conforme’ di condanna, cfr. ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), vengono addirittura riportate le dichiarazioni rese dalla curatrice COGNOME, oltre che da diversi altri testimoni e dallo stesso imputato (p. 31 e ss), che descrivono lo stato di totale inaffidabilità in cui si trovava la contabilità.
L’impossibilità di ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie, pertanto, diversamente da quanto indicato in ricorso, non discende da un giudizio espresso dalla Guardia di finanza ma Ł una conclusione alla quale sono pervenute anche le curatrici e, soprattutto, la stessa Autorità giudiziaria in ragione della gravità delle falsificazioni accertate.
Deve ricordarsi, tra l’altro, che il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sussiste anche quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sarebbe possibile solo l’impiego di una particolare diligenza da parte degli organi della procedura concorsuale: «Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non Ł circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicchØ il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchØ ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità “in nero”, che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali)», in questo senso Sez. 5, n. 1925 del
26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 – 01.
SicchØ alcun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestata.
3. Il secondo motivo Ł infondato.
Non Ł ravvisabile alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, laddove viene esplicitato (p. 8 e s.) che, a fronte della formale corrispondenza tra alcuni debiti riportati nei bilanci ed i pagamenti effettuati nei confronti di determinate società – si sottolinea, ritenute in vario modo riconducibili ad amministratori e ai soci della fallita – non vi era alcuna evidenza dei rapporti giuridici sottostanti a tali obbligazioni e, dunque, della reale giustificazione di quei versamenti, al di là della mera apparenza documentale, nell’ambito per di piø di una contabilità totalmente inattendibile.
Ancor piø analitica si appalesa la sentenza di primo grado (cfr. p. 27 e ss.), ove viene esaurientemente confutata la tesi del ricorrente circa la doverosità dei pagamenti, già prospettata in quella sede, a fronte degli accertamenti compiuti dalle curatrici del fallimento che non avevano trovato alcun riscontro documentale in relazione all’esistenza di quei rapporti commerciali tra la fallita e le società beneficiarie dei versamenti.
Analogamente, anche per quanto concerne il prelevamento della somma di 506.000 euro, che secondo il ricorrente sarebbe stata utilizzata per il pagamento di una ‘cambiale agraria scaduta’, i giudici di merito hanno posto in evidenza che, al di là delle annotazioni che indirettamente possono trarsi dai bilanci, non Ł stata mai fornita alcuna dimostrazione della reale destinazione della somma prelevata, per di piø, deve aggiungersi, astrattamente agevole da fornire se vi fosse stata realmente la restituzione di un finanziamento per un simile importo, che sarebbe evidentemente avvenuta sulla base di forme di pagamento tracciabili e quindi documentabili anche a posteriori.
4. Il terzo motivo Ł privo di specificità sotto diversi profili.
Il ricorrente deduce, anzitutto, un vizio di travisamento della prova in quanto la Corte di appello di Cagliari avrebbe imputato la causazione del fallimento alla revoca dei finanziamenti ottenuti dalla società, che, tuttavia, vi sarebbe stata successivamente al fallimento stesso e comunque in conseguenza di omissioni riconducibili ad un periodo successivo rispetto alla fuoriuscita del COGNOME dalla società. A tal fine, viene riprodotto nel ricorso lo stralicio di una nota del Ministero dello Sviluppo economico del 10 novembre 2011.
Ebbene, la parziale citazione di un documento nel corpo del ricorso non può in alcun modo soddisfare l’onere di allegazione che incombe su chi voglia denunciare il vizio di travisamento della prova, tanto piø nel caso di ‘doppia conforme’ sentenza di condanna ed in assenza, in entrambe le pronunce di merito, del minimo accenno alla questione oggi dedotta, relativa specificamente alla scansione temporale tra la revoca di uno dei finanziamenti ottenuti dalla fallita e la dichiarazione di fallimento.
Al di là di tale aspetto, di per sØ già decisivo per dichiarare la non ammissibilità del motivo, deve altresì rilevarsi che, nella sentenza impugnata, la revoca dei finanziamenti ottenuti dalla fallita (per effetto delle gravi violazioni riscontrare nella tenuta della contabilità, nonchØ per gli ulteriori illeciti compiuti nei confronti delle banche nell’ambito delle operazioni di factoring, con la presentazione di false fatture per simulare crediti inesistenti ed ottenere liquidità, come illustrato piø diffusamente anche nella sentenza di primo grado, v. p. 35 e s.) viene indicata come una delle concause del fallimento, unitamente al fatto che la società non
aveva piø potuto onorare tutte le obbligazioni verso l’erario, i fornitori, i creditori (tra cui le banche) e i propri dipendenti, a causa delle condotte fraudolente sopra indicate.
Deve osservarsi, del resto, che ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 – 01).
Il quarto motivo Ł generico, oltre che manifestamente infondato perchØ in contrasto con il dato normativo e con il contenuto del provvedimento impugnato.
Deve anzitutto ritenersi ormai pacifico l’orientamento secondo cui la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità Ł applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” ed il richiamo integrale dell’art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall’art. 216 legge fall. (tra le tante, Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021 Rv. 281578 – 01; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839 01).
Ciò posto, la circostanza aggravante in questione Ł stata riconosciuta dalla Corte di appello di Cagliari nel caso di specie, non valutando solo l’entità (estremamente considerevole) del passivo, ma anche «l’entità complessiva delle somme distratte e la gravità del danno subito dai creditori sociali, alla luce dell’imponenza del passivo, ammontante a circa dodici milioni di euro, e alla relativa modestia dell’attivo, liquidato in una somma pari a meno della metà».
La Corte territoriale, dunque, in conformità all’orientamento giurisprudenziale richiamato nello stesso ricorso, ha valutato, non solo il passivo complessivamente accertato, ma l’entità delle distrazioni contestate ed il danno riportato dai creditori, i quali, infatti, vedranno infatti insoddisfatti i propri crediti per circa 6 milioni di euro per l’incapienza dell’attivo.
Per tutte le considerazioni espresse, nessuno dei motivi del ricorso può essere accolto, il che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME