Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 202 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato COGNOME NOME e Fonl:COGNOME NOME per i reati di
bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 22 luglio 2009.
In particolare, l’COGNOME, in qualità di legale rappresentante, e il COGNOME, in qualità di amministratore di fatto, erano stati condannati per aver distratto immobilizzazioni materiali dal valore di 1.538,00 euro, rimanenze dal valore di 320.000,00 euro, crediti per un importo di 50.565,00 euro e disponibilità liquide pari a 59.986,00 euro nonché per aver tenuto le scritture contabili in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, articolato in due censure, deducono il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale.
Con una prima censura, sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente, nella parte in cui ritiene dimostrato il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal COGNOME. Tale circost:anza, a parere dei ricorrenti, sarebbe contraddetta dalle deposizioni dei testi COGNOME COGNOME, dalle quali emergerebbe che la maggior parte degli ordinativi era effettuata dall’COGNOME.
Con una seconda censura, lamentano la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di COGNOME NOME. Sostengono che la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione alle doglianze contenute nell’atto di appello.
2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 217 legge fa Il.
Rappresentano che, con l’atto di appello, la difesa aveva chiesto la derubricazione dei reati in bancarotta semplice, in ragione dell’assenza del dolo, che sarebbe desumibile dalla circostanza che i documenti sarebbero stati consegnati al curatore nonché dalla conservazione degli scontriniE e del registro dei corrispettivi.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva ritenuto infondata la richiesta con motivazione carente e generica.
2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall.
Sostengono che sarebbe del tutto carente di motivazione la decisione con la quale la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta degli appellanti di riconoscere l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
2.4. Con un quarto motivo, deducono il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale.
Sostengono che la motivazione della Corte di appello in ordine al trattamento sanzionatorio sarebbe «assolutamente carente e apodittica>>
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1. Il primo motivo, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
I ricorrenti, invero, hanno mosso rilievi che, pur essendo stati da loro riferiti alle categorie del vizio di motivazione e dell’inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sono all’evidenza diretti a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME no).
In realtà, non deducono alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro int:erezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).
Deve essere evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello, con motivazione esauriente e priva di vizi logici, ha risposto a tutti i motivi di appello (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza).
Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo si presenta privo della necessaria autosufficienza, non avendo i ricorrenti allegato gli atti dai quali si dovrebbero desumere le circostanze dedotte e non avendo chiesto di allegarli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha adeguatamente valutato la richiesta di derubricazione dei reati, ritenendola infondata. Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, rispetto alle osservazioni difensive, ha rilevato che, dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, era emerso che non erano state rinvenute la maggior parte delle scritture obbligatorie e che quelle consegnate rendevano impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società.
2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha adeguatamente valutato la richiesta di riconoscimento dell’attenuante, ritenendola infondata, in ragione del valore complessivo dei beni e dei crediti distratti.
2.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, invero, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita i aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell ricorsi, consegue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2022.