Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11575 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a LAINO BORGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso: letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso contro-deducendo ai rilievi del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 8 aprile 2025, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, al predetto ascritti quale amministratore di diritto della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita il 26.7.2018.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 216. comma 1, n. 1, legge fall. con riferimento alla sussistenza della condotta di distrazione dei beni (capo A), nonché vizio motivazionale per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei beni oggetto di distrazione. Il Tribunale e la Corte di appello di Brescia hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui al capo A, contestato per avere distratto i beni sociali, e nello specifico la merce contenuta in magazzino per euro 1.475.000. Entrambe le sentenze argomentano che il magazzino secondo l’ultimo bilancio ammonta ad euro 1.475.000 e che non è stato rinvenuto dal curatore, e non vi fosse alcun inventario né documentazione relativa al passaggio della merce dal vecchio al nuovo amministratore.
La Corte di appello ha concluso rilevando che il mancato rinvenimento dei beni all’atto della dichiarazione di fallimento costituisse valida presunzione della loro dolosa distrazione. Ciò è stato ritenuto, nonostante lo stesso curatore avesse sottolineato come la ricostruzione dell’andamento sociale fosse stata ostacolata dalla mancanza delle scritture e della documentazione contabile reperite solo in minima parte presso la società di elaborazione incaricata. La stessa Corte di merito, in particolare, ha concluso rilevando come i bilanci depositati e la scarna documentazione reperita dal curatore fossero palesemente inattendibili.
Evidente, dunque, la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, in assenza di prove documentali e dichiarative sul punto, ha ritenuto provata la sussistenza dei beni oggetto di distrazione sulla sola scorta dell’ultimo bilancio, che, per stessa ammissione della medesima Corte di merito, doveva considerarsi, così come tutta la documentazione contabile rinvenuta, palesemente inattendibile.
Aggiungasi l’insussistenza di qualsivoglia inventario da cui avrebbe potuto desumersi l’entità dei beni presenti in magazzino come rivelato dalla stessa Corte di Appello.
L’individuazione della somma pertanto è il risultato di una deduzione priva di dati di riscontro, anzi smentita dalla circostanza che nessun teste riferiva dell’esistenza della merce in magazzino, nemmeno in termini diversi rispetto alla contestazione, ma soprattutto contraddittoria rispetto alle premesse esplicitate non solo dalla Corte di appello ma anche dal giudice di primo grado.
Si pone inoltre in contrasto con la ritenuta sussistenza di una disponibilità di magazzino per 1.475.000 € il fatto accertato dalla Corte secondo cui il prezzo
d’acquisto pagato da COGNOME fosse individuato nella misura di soli euro 90.000, prezzo ben inferiore alla reale consistenza del magazzino. Trattasi di un ulteriore elemento di contraddizione intrinseca della motivazione della sentenza impugnata; avrebbe dovuto comunque essere accertato se effettivamente i beni che, a dire di COGNOME, sarebbero stati venduti e quando abbiano effettivamente subito tale sorte e nel caso indagare la destinazione delle somme incassate. Solamente questa operazione avrebbe permesso di fornire riscontri alla contabilità ritenuta inattendibile e al contempo idonea a ritenere provata la sussistenza dei beni non rinvenuti.
Tali argomenti erano certamente ricompresi nell’ambito del primo motivo di appello che aveva contestato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo sottolineando anche l’incapacità della relazione ex art. 33 legge fall. e dell’esame dibattimentale del curatore a ‘descrivere le cause del dissesto societario e neppure riuscito ad identificare eventuali condotte illecite a carico del COGNOME‘.
2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza della motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, anche in riferimento alla mancata risposta alle deduzioni difensive contenute nel secondo motivo di appello (capo B), nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonché, ancora, violazione di legge sotto il profilo dell’erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 216, comma 1, n. 1. legge fall. con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni del curatore, ha rilevato come la ricostruzione dell’andamento societario fosse stata ostacolata dalla mancanza di scritture e documentazione contabile reperite solo in minima parte presso la società di elaborazione dati incaricata dalla società.
Col secondo motivo d’appello era stata dedotta non solo l’insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo oggettivo ma anche l’insussistenza del dolo. Peraltro, ci si trova dinanzi ad una contestazione all’evidenza indeterminata laddove non individua se COGNOME abbia sottratto le scritture ovvero se le abbia tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, condotte punite a diverso titolo di dolo.
Tanto premesso entrambe le sentenze non hanno mai specificato quale delle due fattispecie racchiuse nella disposizione normativa di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, trovi applicazione nel caso di specie. Ma anche a prescindere da ciò la motivazione sul punto da parte della Corte di appello è del tutto mancante a fronte di uno specifico motivo di appello. Infatti, la Corte di merito (e nemmeno il Tribunale) non prendeva
espressamente posizione rispetto a tale doglianza ragione per cui la motivazione deve considerarsi totalmente assente, né vi è una motivazione per relationem. Nemmeno pare possibile ritenere che il motivo sia stato implicitamente trattato atteso che alcun riferimento al motivo dedotto anche al solo fine di rigettarlo è rinvenibile.
Ove dovesse ritenersi invece sussistente la motivazione, la stessa non può comunque che considerarsi contraddittoria, avendo la Corte di appello rilevato che la sottrazione delle scritture sarebbe connessa alla distrazione del magazzino e, allo stesso tempo, sostenuto che: parte della documentazione veniva rinvenuta presso il c.e.d. di riferimento riconducibile alla teste NOME COGNOME; il curatore aveva ribadito di aver ricevuto delle mail provenienti dal centro contenenti alcune scritture contabili parziali; la teste COGNOME aveva riferito di aver consegnato parte della documentazione al nuovo amministratore; dalle insinuazioni al passivo e dalle schede contabili e dagli estratti conto del libro giornale inoltre emerge che la società ha continuato fino a poco prima della dichiarazione di fallimento ad acquisire merce.
Queste circostanze espressamente valorizzate dalla Corte di appello sono all’evidenza in contraddizione con il convincimento secondo cui la sottrazione della contabilità sarebbe stata connessa alla precedente distrazione del magazzino. Come emerge documentalmente, infatti, parte della contabilità era stata consegnata al curatore e parte della contabilità era custodita presso lo studio di NOME COGNOME. Non può considerarsi corretta allora, in quanto manifestamente illogica, la motivazione nella parte in cui la Corte di merito ritiene che la sottrazione fosse funzionale all’occultamento delle malefatte di COGNOME, atteso che parte della documentazione veniva effettivamente rinvenuta, come espressamente riconosciuto dall’unico passaggio della motivazione in cui la Corte parrebbe in termini del tutto aspecifici riferirsi all’elemento soggettivo del reato.
Infine, sempre in relazione all’elemento soggettivo del reato, in ogni caso, si deduce la violazione della legge penale dal momento che nel capo di imputazione viene contestata alternativamente la sottrazione delle scritture contabili e la tenuta irregolare delle stesse, fattispecie differenti a cui è riferito un dolo differente. Nel caso in esame sia il Tribunale che la Corte di appello non individuano quale delle due contestazioni potesse trovare riconoscimento. Secondo la Corte di merito ‘nel contesto di illiceità e spoliazione della società emerso dall’istruttoria, invero, la consegna della documentazione a COGNOME, attestata dalla ricevuta da lui firmata e dalla deposizione del commercialista NOME COGNOME, invero, equivale alla sua sottrazione’ (pag.8).
Veniva altresì rilevato come ‘i bilanci depositati e la scarna documentazione da lui reperita erano palesemente inattendibili’.
Ancora una volta si deve evidenziare come non vi sia alcun riferimento da parte della Corte di merito e del Giudice di primo grado all’elemento psicologico del reato, limitandosi entrambi i giudici a ritenere connessa la condotta di sottrazione con quella precedentemente tenuta da COGNOME e avente ad oggetto la distrazione del magazzino (‘spogliandola dell’ingente magazzino e facendo sparire le scritture’), laddove la condotta di sottrazione, distruzione e falsificazione delle scritture contabili richiede la sussistenza del dolo specifico che per costante orientamento giurisprudenziale non può essere desunto dalla mera sottrazione dei libri contabili ma deve essere desunta da circostanze ulteriori o da massime di esperienza, idonee a denotare il reale atteggiamento psichico dell’agente. La motivazione della sentenza impugnata si risolve, invece, nella mera valorizzazione della sottrazione delle scritture contabili inidonea a configurare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, pena la illegittima sovrapposizione dei piani.
Ed ancora, sono elementi non valorizzati dalla Corte territoriale la circostanza incontestata, anche per le sentenze di merito, per cui il subentrante amministratore depositava il bilancio al 31/12/2017 e aggiornava il libro giornale fino al 1.1.2018. Proprio quei bilanci sulla base dei quali è stata ritenuta la sussistenza della merce oggetto della distrazione di cui al capo A. A ciò si aggiunga che secondo la Corte di merito dalle schede contabili emergeva anche l’acquisto di merce fino a poco prima della dichiarazione di fallimento, elemento questo contrario rispetto alla volontà di mascherare la distrazione.
Parimenti non è stata valorizzata la condotta di COGNOME che provvedeva alla consegna della contabilità in favore del nuovo amministratore a mezzo della dottoressa NOME COGNOME, titolare del c.e.d. incaricato dalla fallita, circostanza che dimostra la regolarità della condotta del vecchio amministratore e il rispetto degli adempimenti del caso. In proposito la COGNOME riferiva di aver effettivamente incontrato COGNOME e consegnato allo stesso la documentazione sociale.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso che, nel contestare la mancata dimostrazione della sussistenza dei beni distratti, e del loro valore, non
considera che in realtà la sentenza impugnata ha ricostruito il compendio patrimoniale della società non rinvenuto a seguito del fallimento sulla base di quanto illustrato dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi alla Corte di appello.
Hanno osservato i giudici dell’appello che le rimanenze di magazzino risultanti dall’ultimo bilancio al 31.12.2017 per un valore complessivo di euro 1.475.000,00 non erano state messe in discussione dall’imputato, che si era piuttosto speso nel giustificare il mancato rinvenimento dei beni attribuendolo, da un lato, in gran parte, alle vendite da lui effettuate da gennaio a giugno del 2018 – quindi prima del passaggio di consegne al nuovo amministratore formale, NOME COGNOME, intervenuto il 26.6.2018, appena un mese prima della dichiarazione di fallimento del 26.7.2018 e, dall’altro, alla restituzione di una parte di merce ad un fornitore. Sicché nell’impostazione difensiva, il magazzino ancora esistente e non rinvenuto si sarebbe ridotto a merci del valore residuale di 100.000 euro, che erano state cedute al COGNOME subentrato nella proprietà (dietro il corrispettivo di euro 90.000 pari al valore nominale delle quote da versarsi tramite cambiali di cui l’imputato non aveva mai preteso il pagamento) e nell’amministrazione, come detto, appena un mese prima del fallimento.
A prescindere dal fatto che per il passaggio dei beni non vi era traccia documentale, non risultando inventariata la merce giacente in magazzino al subentro del COGNOME, hanno osservato i giudici di merito come in realtà la ricostruzione offerta dallo stesso imputato, più che sminuirla, avvalorasse ulteriormente la ricostruzione accusatoria dal momento che essa nel riconoscere l’esistenza dei beni non aveva fornito argomenti idonei a giustificarne la destinazione, non risultando traccia né degli eventuali corrispettivi riscossi in virtù delle asserite vendite né della restituzione di merce al fornitore pure addotta a sostegno della sua tesi dall’imputato.
Più in generale, la Corte di appello, nel rispondere al motivo di appello che aveva in primis contestato la ricostruzione del Tribunale nella parte in cui aveva attribuito al COGNOME un ruolo gestionale apicale nell’ambito della società prima come amministratore di diritto e poi come amministratore di fatto dopo il subentro del COGNOME, ha evidenziato come la cessione della società e dei beni, intervenuta ad un mese dal fallimento, dopo la chiusura dei punti vendita e il trasferimento della sede sociale in Croazia ad un indirizzo in cui risultava un albergo (all’evidente fine di far perdere le tracce della società) fu solo un espediente formale affinché all’atto del fallimento figurasse un soggetto diverso -sia come proprietà che come amministrazione; tant’è che anche dopo la cessazione dalla carica ad interloquire col proprietario dei locali di uno dei punti vendita della RAGIONE_SOCIALE, era stato l’imputato, moroso sin dal 2016, impegnandosi (vanamente) a saldare quanto dovuto.
Nonostante gli ultimi tre negozi (di Mapello Bergamo e Roma fossero stati chiusi nel giugno 2018, quello di Bergamo addirittura il giorno prima della vendita delle quote – evidenzia ancora la Corte di appello – il curatore poi non rinveniva alcunché, né automezzi né attrezzature né capi di abbigliamento.
È dunque nell’ambito di tale contesto – non oggetto di specifiche doglianze in ricorso – che i giudici di appello inquadrano la condotta oggetto di imputazione e giungono alla conclusione che i beni furono distratti.
Sicché la deduzione difensiva che vorrebbe in ultima analisi ben più circoscritto il valore dei beni non rinvenuti e non dimostrato quello iniziale di euro 1.475.000,00, rimane del tutto infondata e a tratti aspecifica, non cogliendo, essa, l’essenza effettiva dell’impostazione ricostruttiva svolta dai giudici di merito.
Risulta pertanto superata anche la dedotta contraddittorietà motivazionale, dal momento che la ritenuta inattendibilità del dato contabile non si pone in contrasto con le conclusioni raggiunte in punto di ricostruzione dei beni distratti. Tale ricostruzione, invero, nel confrontarsi col dato di bilancio attestante il valore iniziale delle rimanenze per euro 1.475.000,00, non affida a tale dato in sé la sua valutazione ricostruttiva della distrazione, avendo piuttosto tratto adeguati riscontri da quanto dichiarato dallo stesso imputato, che non contestando, come sopra detto, quel dato iniziale, anzi dandolo in buona sostanza per presupposto, aveva cercato piuttosto di fornire delle giustificazioni in ordine al mancato rinvenimento dei beni.
Giustificazioni che, valutate anche alla luce del contesto come delineatosi all’atto del fallimento, sono state, in definitiva, ritenute non congrue e comunque non idonee ad escludere l’impiego, da parte del ricorrente, dei beni o del loro ricavato per scopi estranei all’impresa.
2.Anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno.
Innanzitutto, è bene chiarire che leggendo la sentenza impugnata emerge con evidenza che a fronte della contestazione alternativa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione (specifica) e di bancarotta documentale fraudolenta generica, per tenuta irregolare delle scritture contabili, la Corte di appello, al pari del primo giudice, ha fatto riferimento alla prima fattispecie, a dolo specifico, senza trascurare di evidenziare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo che tale fattispecie richiede.
Elemento soggettivo specifico che si inserisce nella ricostruzione storico-giuridica tracciata nella sentenza impugnata, che, come si è già sopra accennato, conclude per la natura strumentale sia della cessione delle quote societarie e dei beni, sia del passaggio, meramente apparente, della carica di amministratore in capo al COGNOME e della relativa consegna delle scritture contabili.
È in tale contesto che la sentenza impugnata colloca la valutazione sia della distrazione che della sottrazione delle scritture contabili e del relativo elemento soggettivo, giungendo ad affermare che è evidente il disegno avuto di mira dall’imputato anche riguardo alla sorte delle scritture contabili, evidentemente sottratte anche al fine di occultare le dinamiche illecite sottostanti alla sparizione dei beni. ‘Nel contesto di illiceità e spoliazione della società, emerso dall’istruttoria osserva testualmente la Corte di appello – la consegna della documentazione a COGNOME, attestata dalla ricevuta da lui firmata e dalla deposizione della commercialista NOME COGNOME, invero, equivale alla sua sottrazione’.
Indi ha concluso la Corte di appello che, condivisibilmente, il Tribunale aveva ritenuto provato come l’imputato, dopo avere aperto e chiuso negozi di cui non pagava la locazione, di fronte all’integrale perdita del capitale sociale già nel 2016, non avesse adottato alcuna delle doverose iniziative impostegli dalla legge, né avesse dato atto in contabilità – consistente nella scarna documentazione reperita dallo stesso curatore – della reale situazione economica, per poi, un anno e mezzo dopo, nel 2018, quando il fallimento oramai era oramai ineludibile, liberarsi apparentemente dell’impresa (ceduta a titolo sostanzialmente gratuito a un ottantenne straniero coinvolto in analoghe vicende) spogliandola dell’ingente magazzino e facendo sparire le scritture, e ciò all’evidente fine di recare pregiudizio ai creditori e/o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
In definitiva, le incisive indicazioni in merito al fraudolento passaggio a COGNOME in sostanziale continuità gestionale mirata ad occultare le garanzie a favore di creditori, contenute nella motivazione della sentenza gravata, impongono di ritenere insussistenti tutti i vizi denunciati.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/03/2026.
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME