Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6028 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIGNOLA NOME, nata a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 27 novembre 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino in data 26 gennaio 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di NOME COGNOME per i reati di
bancarotta patrimoniale e documentale, alla medesima ascritti nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 22 dicembre 2014.
I fatti attengono alla distrazione di somme, prelevate in parte direttamente dall’imputata e, per altra parte, trasferite alla sorella mediante emissione di assegni circolari, rimaste prive di giustificazione, nonché alla mancata consegna di parte della contabilità, nel resto inattendibile.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Napoli ha proposto ricorso l’imputata, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 216 I.f. e 2214 cod. civ. in riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato bancarotta documentale quanto all’omessa consegna del registro dei beni ammortizzabili, in quanto non rientrante tra le scritture contabili obbligatorie Contesta, altresì, l’elemento soggettivo del reato, poiché la mancata consegna del predetto libro non ha arrecato pregiudizio alcuno alle ragioni dei creditori.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione per avere la Corte di merito trascurato quanto affermato dal curatore riguardo le cause del fallimento, ricondotte a colpa e superficialità nell’amministrazione della società, in presenza di prelevamenti per circa sessantamila euro e della vendita di beni strumentali che, alla luce delle circostanze concrete, escludono il dolo.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta violazione di legge quanto alla condotta distrattiva.
Richiamata la relazione del curatore, deduce la difesa ricorrente che non sussistono indici di fraudolenza, bensì un aggravamento del dissesto, di natura colposa, in riferimento alle iniziative che l’imputata non ha assunto per i ripianamento delle criticità.
2.4. Il quarto ed il quinto motivo sviluppano censure di violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, per avere la Corte d’appello ingiustificatamente svalutato la collaborazione dell’imputata con gli organi della curatela.
2.5. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge ex art. 37 cod. pen. in riferimento alla determinazione delle pene accessorie, commisurate in misura più grave ed indipendente rispetto alla pena principale.
2.6. Con il settimo motivo, si contesta il diniego dell’attenuante di cui all’ar 219, comma terzo, I.f..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1 Il primo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità in relazione alla bancarotta documentale per essere stato sottratto all’esame della curatela il libro dei beni ammortizzabili non è fondato.
L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere, invero, rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. n. 37459 del 22/09/2021, COGNOME Bernardi, Rv. 281875 01; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, COGNOME, Rv. 268867 – 01); ne consegue che, da un lato, non è condivisibile la prospettazione giuridica formulata nel ricorso; dall’altro che la sentenza impugnata ha dato conto della finalizzazione della sottrazione del predetto libro alla dissimulazione della vendita extracontabile, il cui ricavato è secondo la contestazione – oggetto di sottrazione, in tal modo dando conto del dolo specifico di fattispecie (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01).
Il primo motivo è, pertanto, infondato.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante l’intima connessione delle censure, entrambi attinenti alla contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione, sono parimenti infondati.
2.1. E’ destituita di fondamento la censura di travisamento della prova, proposta nel secondo motivo, con la quale si assume che sia stata omessa la valutazione della relazione del curatore, nella parte in cui lo stesso aveva ricondottio le ragioni della decozione a colpa e superficialità nell’amministrazione della società.
Siffatto rilievo confonde le cause remote del dissesto, alle quali il curatore sembra riferirsi, con la condotta ascritta all’imputata che, in epoca già caratterizzata dall’evidenza di uno stato di tensione finanziaria, ha dapprima liquidato i beni sociali e, successivamente, ha sottratto i proventi alle ragioni dei creditori, disponendone a vantaggio proprio e di familiari – il prelievo dalle casse sociali.
Tanto rende ragione dell’infondatezza della censura, poiché il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la
cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione n ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi d “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, att il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemen di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01), mentre la ricorrente trascura l’irrilevanza – e dunque la non decisività – dell dichiarazioni asseritamente ignorate rispetto al thema probandum.
2.2. Anche in riferimento alla violazione di legge dedotta nel terzo motivo, la ricorrente evoca impropriamente la nozione di “operazioni dolose”, inconferente rispetto ai termini della contestazione che – come già rilevato – descrive una condotta di pura distrazione, e non si confronta con il dolo generico di fattispecie, per la cu sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Per contro, le conformi sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, per cui l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dell squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01), puntualmente correlando all’insorgenza della crisi la vendita dei beni al nero e la appropriazione del ricavato conseguito; fatto, quest’ultimo sotteso – nelle condizioni date – dalla consapevolezza della pericolosità in concreto per la salvaguardia delle ragioni creditorie.
Nel rivendicare, infine, l’assenza di indicatori di pericolosità all’epoca de prelievi Ingiustificati, la ricorrente finisce per lamentare l’omessa dimostrazione della causazione del dissesto in conseguenza dei medesimi prelevamenti, anch’essa estranea alla struttura del reato di pura condotta per cui si procede (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto, Rv. 288725 – 01).
3.11 quarto ed il quinto motivo, con i quali si contesta il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità poiché non si confrontano con la motivazione resa al riguardo, che ha valorizzato la pluralità dei fatti distrattivi e strumentale occultamento della contabilità; indicatori rispetto ai quali è stata reputata recessiva la condizione di incensuratezza, in tal guisa rappresentando un discorso giustificativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01).
Il motivo è, altresì, aspecifico laddove lamenta la mancata valorizzazione della condotta processuale, di cui non si segnala una particolare meritevolezza.
4. Il sesto motivo è manifestamente infondato e generico.
Nel contestare la durata delle pene accessorie irrogate all’imputata, il ricorso ne postula l’automatica commisurazione alla pena principale, in tal modo trascurando il nuovo testo dell’art. 216, ultimo comma, I.f., come risultante dalla interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ed i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pen principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01).
In riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie, il ricorrente si limita, poi, a denunciarne la sproporzione, senza contrastare il punto della motivazione che, nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha dat conto degli indicatori di gravità in concreto ravvisati.
Il settimo motivo è, del pari, meramente assertivo, nella misura in cui si dissocia dal diniego dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, I. f., insistendo per una minimizzazione dell’entità del danno invece motivatamente ed incensurabilmente – argomentata dalla Corte di merito.
6, Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente