Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26673 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 611/2025
NOME COGNOME
UP Ð 15/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6778/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Nuoro il 17 agosto 1982
avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte dÕappello di Cagliari Ð sez. distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 29 aprile 2025 dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, parte civile costituita, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili;
udito, nellÕinteresse della ricorrente, lÕavv. NOME COGNOME che ha insistito per lÕaccoglimento del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Cagliari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, in concorso con il padre (NOME COGNOME, socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20 ottobre 2015), del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto, dalle casse della societˆ, la somma di euro 42.000, trasferita sul conto corrente bancario a lei intestato.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputata, si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione ed afferente alla ritenuta responsabilitˆ della ricorrente, quale concorrente
nel reato di bancarotta commesso dal padre. La difesa sostiene, da un canto, che la Corte territoriale, omettendo di valutare la provenienza della somma trasferita (corrispondente al riscatto di una polizza assicurativa) e la sua destinazione (quale acconto sul trattamento di fine mandato dellÕamministratore), non avrebbe considerato che, sebbene beneficiaria della somma fosse, formalmente, la societˆ contraente, questÕultima sarebbe stata comunque debitrice dellÕintero importo nei confronti dellÕamministratore; dallÕaltro, che non vi sarebbe prova della consapevolezza della ricorrente quanto allÕappartenenza del denaro e, alla luce della significativa distanza temporale rispetto al fallimento, dellÕipotizzato stato di decozione della societˆ.
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che lÕ concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale alla condotta distrattiva posta in essere dallÕ , con la consapevolezza del conseguente depauperamento del patrimonio sociale e del connesso pregiudizio arrecato ai creditori. CosicchŽ, in caso di fallimento, ogni atto distrattivo assume rilevanza, indipendentemente dalla rappresentazione o dalla specifica conoscenza del dissesto della societˆ; conoscenza che, al massimo, non costituendo il fallimento l’evento del reato (rappresentato, questÕultimo, della lesione dell’interesse patrimoniale della massa), pu˜ rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolositˆ della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156).
Ci˜ considerato, contrariamente a quanto evocato dalla difesa, la Corte territoriale ha dato conto, lucidamente, degli elementi alla luce dei quali ha
ritenuto, da un canto, il contributo offerto dallÕimputata e, dallÕaltro, per quel che rileva in questa sede, la sua piena consapevolezza del depauperamento subito dal patrimonio sociale in conseguenza della sua condotta (e del connesso pregiudizio arrecato ai creditori), evidenziando, sotto tale profilo:
che la societˆ, giˆ nel maggio 2009 (data di emissione dell’assegno), versava in uno stato di grave difficoltˆ economica. In tal senso: – gli ingenti debiti riferibili agli esercizi 2008-2009 (e relativi ad omessi versamenti di imposte, contributi, retribuzioni dei dipendenti, premi assicurativi, tributi locali, sanzioni e interessi); – la procedura per la Cassa integrazione straordinaria avviata nel 2009; – i plurimi inadempimenti nei confronti dei fornitori, sfociati in contenziosi, riferibili a quel periodo; – il tracollo del fatturato dichiarato dallo stesso padre;
che la piena consapevolezza era pienamente desumibile dalle stesse modalitˆ con le quali è stata posta in essere la liberalitˆ (effettuata non dal padre della imputata, utilizzando un conto a lui intestato, ma tramite assegno tratto sul conto corrente societario, in assenza di rapporti economici tra la societˆ e l’imputata che potessero giustificare tale attribuzione patrimoniale) e dagli stretti rapporti familiari ed economici esistenti tra NOME COGNOME e la figlia (divenuta amministratrice della societˆ che, di fatto, ha proseguito lÕattivitˆ economica della fallita).
E tanto dˆ conto dellÕinfondatezza dellÕassunto difensivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Nulla pu˜ essere liquidato in favore della parte civile, perchŽ, essendo stata disposta la trattazione orale, non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si è limitata a formulare richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581).
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla per le spese di parte civile.
Cos’ deciso il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente