Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4872 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4872 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADAMI NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
• GLYPHRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge pena il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato – è manifes infondato e versato in fatto, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazi congrua e logica, che l’imputato ha ceduto alle sorelle a un prezzo inferiore al valore e (chiarendo in maniera puntuale gli elementi su cui ha fondato tale conclusione) il ramo di azien de quo poco prima del fallimento ed ha quasi interamente destiNOME le proprie giacenze a finanziamento infruttifero alla sorella (da restituire in un lasso di tempo significativo); merito ha evidenziato la concreta pericolosità di tali operazioni per le ragioni dei creditori del fallita; ed ha disatteso con un’argomentazione non manifestamente illogica – dunque, qui n sindacabile – la prospettazione difensiva, secondo cui tale finanziamento sarebbe stato inv conveniente), in particolare osservando la distonia tra l’asserita mancanza di disponi dell’imputato e il finanziamento (sia pure parziale) dell’acquisto tramite leasing da parte della società partecipata dalla sorella dell’immobile ove si esercitava l’attività di impresa (esercitando il prelazione ceduto dall’imputato, per non perdere l’avviamento), a fronte del carattere infruttif finanziamento e del prospettato mantenimento da parte sua del godimento dell’immobile sopportando, tuttavia, ulteriori esborsi (ossia corrispondendo alla società della sorella un cano destinare a sua volta al pagamento dei canoni di leasing, peraltro dopo aver ceduto pure il ramo di azienda alla medesima società esercitata dalle sorelle); in tal modo, la Corte territoriale si è in maniera adeguata anche in relazione alla fraudolenza del fatto e alla sussistenza dell’elem soggettivo, rispetto a quanto allegato con l’atto di appello; e rispetto a tale iter, il ricorso ha reiterato il medesimo ordine di allegazioni, perorando un alternativo apprezzamento, qui non consentito (c Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2025 ;