Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51190 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51190 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso, quanto all’imputato COGNOME, per l’inammissibilità e, rispetto all’imputato COGNOME, per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’imputato COGNOME, depositata dal difensore NOME COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per fatti di bancarotta relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Palermo propone ricorso per cassazione, innanzi tutto, l’imputato COGNOME, affidandosi, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ad un unico motivo con il quale lamenta erronea applicazione degli artt. 216, comma 2, e 217 I.fall.
In particolare il ricorrente assume che la Corte d’appello ha omesso di vagliare le specifiche censure già formulate dal medesimo contro la sentenza di primo grado volte ad una riqualificazione del delitto di bancarotta documentale fraudolenta in semplice, atteso che l’omessa tenuta delle scritture contabili negli anni 2014 e 2015, non era stata volta ad arrecare pregiudizio ai creditori, ma era dovuta a mera negligenza.
Contro la stessa sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre per cassazione anche l’imputato NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, proponendo quattro motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il COGNOME lamenta, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, I.fall., anche in relazione agli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle medesime norme, poiché i giudici di merito avrebbero ritenuto che la cessione di una mini pala alla società RAGIONE_SOCIALE era avvenuta a prezzo vile tale da integrare la contestata condotta distrattiva facendo riferimento esclusivo ad una pretesa dismissione dei beni sociali in favore della predetta società in vista del fallimento, senza considerare che, come risultava dalla fattura di vendita, l’attrezzo era, al momento della cessione, “non marciante”.
Sicché neppure avrebbe potuto attribuirsi rilievo alla successiva vendita dello stesso bene da parte della RAGIONE_SOCIALE ad una terza società ad un valore superiore posto che ciò sarebbe derivato dalla riparazione della mini-pala e dalla presenza di altri accessori alienati unitamente ad essa.
3.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, I.fall., in relazione all’art. 217 del medesima legge e agli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle medesime norme.
Evidenzia, a riguardo, che, alla data nella quale aveva cessato la propria carica di amministratore, ossia nell’ottobre 2012, la società, pur non avendo più commesse di lavoro, non era in uno stato di decozione tale da far ipotizzare il fallimento sicché egli non avrebbe potuto avere alcuna intenzione di cedere la mini pala ad un prezzo incongruo per ridurre il patrimonio sociale in danno dei creditori, concretandosi, al più, la condotta posta in essere in un’imprudenza riconducibile al delitto di bancarotta semplice.
3.3. Con il terzo motivo l’imputato COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 219, ultimo comma, I.fall., in relazione all’art. 216 dell stessa legge e agli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle medesime norme, in punto di mancata concessione della richiesta circostanza attenuante speciale poiché non potrebbe ritenersi che l’operazione derivante dalla cessione della mini-pala che avrebbe prodotto, secondo la stessa prospettazione accusatoria, un danno di euro 12.000,00, aveva cagionato un danno rilevante alla situazione patrimoniale della società fallita.
3.4. Infine, mediante il quarto motivo, il ricorrente COGNOME denuncia violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte territoriale assolto a tal fine all’onere di vacillare il complessivo comportamento tenuto con riguardo al contesto nel quale era stata posta in essere la condotta, unitamente all’occasionalità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.All’esanne dei motivi di ricorso occorre premettere che la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizz nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze, integrando una c.d. doppia conforme, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013′ Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 – 01).
2.L’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato COGNOME è manifestamente infondato, in quanto, sin dalla sentenza di primo grado, sono state in maniera congrua evidenziate le ragioni che denotano in capo al ricorrente il dolo specifico necessario ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, incontroverso peraltro, sul piano degli elementi oggettivi, il dovere dell’amministratore e, poi, del liquidatore, d
provvedere alla redazione di dette scritture anche nell’ipotesi di inattività dell’impresa (ex multis, Sez. 5, n. 5412 del 14/03/1984, Benzoni, Rv. 164738 01).
In particolare, la circostanza che il ricorrente abbia agito con la finalità specifica di arrecare pregiudizio ai creditori è stata correlata, mediante una motivazione non manifestamente illogica, alla circostanza che l’omessa tenuta della contabilità avrebbe consentito di evitare che si potessero ricostruire le condotte volte a porre in essere atti depauperativi contrari all’interesse dell’impresa costituiti, in particolare, dalla continuazione dell’attività della fal con altra società, la RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2011 dal contabile della stessa RAGIONE_SOCIALE, in locali adiacenti a quelli della società fallita con il trasferimento dei relativi b strumentali e non anche delle passività della medesima.
3.11 primo motivo proposto dal ricorrente COGNOME è manifestamente infondato.
Premesso che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione di un bene sociale a prezzo vile, nella specie il mancato funzionamento della mini-pala non può certo ritenersi dimostrato dalla circostanza che nella fattura della cedente fosse indicato che l’oggetto non era “marciante”, atteso che la fattura commerciale è un documento unilaterale formato dal medesimo imprenditore inidoneo a costituire prova in suo favore (se non limitatamente al procedimento monitorio per ingiunzione nella prima fase inaudita altera parte: ex plurimis, Sez. 2 civ., n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451 – 01; Sez. 3 civ., n. 15383 del 28/06/2010, Rv. 613803 – 01).
Inoltre e soprattutto, vi è che neppure rileva la circostanza che la mini pala fosse o meno marciante perché integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la disnnissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, COGNOME, Rv. 281768 – 01).
Il secondo motivo del ricorso proposto dal medesimo COGNOME è, parimenti, manifestamente infondato non tenendo conto del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale il delitto d bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa (ex multis, in omaggio a Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME e altro, Rv. 266804 – 01; Sez. 5, n. 21846 del
13/02/2014, COGNOME, Rv. 260407 – 01; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 253932 – 01).
E’ pur vero che tali principi devono essere declinati tenendo conto della concreta possibilità del soggetto attivo dl ipotizzare che nel futuro possa presentarsi una situazione di dissesto della società: sennonché, nella fattispecie concreta, come evidenziato dalla sentenza impugnata, l’impresa era già inattiva quando è stata posta in essere l’accertata attività distrattiva.
Il terzo motivo proposto dal ricorrente COGNOME è anch’esso inammissibile, atteso che la Corte territoriale ha argomentato in maniera non manifestamente irragionevole rispetto alla relativa censura svolta in appello evidenziando che la differenza tra il prezzo di vendita della mini-pala (euro 1.500,00) ed il valore della stessa (12.000,00), pur diminuito ulteriormente alla data del fallimento, comportava comunque una differenza “non scarsamente sicinificativa, essendo anzi munita di indubbia rilevanza economica”.
L’ultimo motivo di ricorso proposto dal medesimo ricorrente COGNOME è manifestamente infondato poiché sembra assumere che la concessione delle circostanze attenuanti generiche integri un dovere e non già l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che rientra nell’onere dell’imputato individuare in modo specifico elementi positivi che il giudice possa vagliare ai fini della concessione delle stesse (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, PG c. Villano, Rv. 275640 -01): ciò, peraltro, non è avvenuto’ neppure in questa sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente