Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Alessandria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inannmissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 15 settembre 2020 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 23 febbraio 2012, per una condotta di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1, lett. a), per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1, lett. b) e per un
delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose (capo 2) e, unificate le prime due condotte in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e ritenuta la continuazione tra i delitti contestati ai capi 1 e 2, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia che, ridotta per la scelta del rito abbreviato, era po stata aumentata per la continuazione con il reato tributario per il quale l’imputato era già stato condannato con sentenza del Tribunale di Alessandria del 26 ottobre 2015, divenuta irrevocabile il 18 marzo 2016.
In particolare, la Corte di appello ha applicato le circostanze attenuanti, e ferma restando la continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose e quello per il quale era già stato giudicato, ha ridotto la pena.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidando le sue censure a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo 1 lett. a), la violazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 per erronea qualificazione del fatto quale bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che esso integrerebbe una bancarotta semplice documentale, estinta per prescrizione, per insussistenza della volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, atteso che egli dopo il fallimento, aveva collaborato prelevando la documentazione contabile dal commercialista e anche presso gli uffici della fallita per metterla a disposizione di un professionista contabile; non era provato che egli avesse distrutto o occultato le scritture o che queste non fossero state tenute in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, come invece affermato dalla Corte di appello sulla base di mere congetture.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo 1 lett. b), la violazione dell’art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 sostenendo che il fatto sarebbe insussistente o comunque non costituirebbe reato, atteso che i prelevamenti in contanti dalle casse sociali erano stati da lui effettuati per effettuare pagamenti in contanti in favore dei creditori sociali.
La circostanza era dimostrata dall’essere l’istanza di fallimento stata avanzata da un solo creditore per canoni di locazione innpagati per appena euro 6.370,20 euro; tutti gli altri creditori erano stati soddisfatti.
Quanto alle somme trasferite ad altra società a lui riconducibile ed ai pagamenti effettuati in suo favore dall’amministratore uscente, si trattava di pagamenti leciti per prestazioni effettuate in favore della fallita e mancherebbe la
prova della loro natura distrattiva.
In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata è carente, poiché non viene illustrato il ragionamento che ha portato a ritenere distrattivi ta movimenti di denaro.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo 2, la violazione dell’art. 223, secondo comma, nn. 1 e 2, r.d. n. 267 del 1942, sostenendo la mancanza dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo e che il fatto integrerebbe una bancarotta semplice, ormai estinta per prescrizione, o al massimo una bancarotta fraudolenta distrattiva, come ammesso dalla stessa Corte di merito.
Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado ha affermato che non è dato sapere se il prezzo di vendita fosse congruo. La circostanza che l’operazione si fosse rivelata ex post svantaggiosa per la società non valeva ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose; comunque mancava l’elemento soggettivo, poiché lo scopo perseguito dall’imputato era solo quello di reperire liquidità con la quale estinguere i debit della società.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, quanto al trattamento sanzionatorio, la misura eccessiva della pena e l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e della misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione con i reati per i quali egli è già stato giudicato con sentenza irrevocabile.
In primo luogo, sostiene che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto di non poter applicare l’art. 219, secondo comma, n. 1 r.d. n. 267 del 1942 al delitto contestato al capo 2.
Il reato, per come già sostenuto con il precedente motivo di ricorso, andava qualificato come bancarotta semplice o come bancarotta distrattiva ed in entrambe le ipotesi doveva trovare applicazione anche in relazione a tale delitto la continuazione fallimentare. In ogni caso, anche mantenendo ferma l’originaria qualificazione giuridica come bancarotta fraudolenta impropria quale effetto di operazioni dolose, la disposizione sopra citata era applicabile.
La pena era comunque eccessiva, dovendo invece trovare applicazione il minimo edittale, avendo la stessa Corte di merito ammesso la scarsa gravità del reato. Inoltre, le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti sull’aggravante della pluralità dei fatti di bancarott considerata la collaborazione da lui prestata all’accertamento dei fatti.
Infine, non era dato comprendere il ragionamento che aveva condotto alla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione con il reato per il quale
era stato già giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente collegati, sono manifestamente infondati.
Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve richiamarsi in questa sede la giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione per la quale il fallito ha l’obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni, dei quali sia certa la preesistenza nel suo patrimonio e, qualora non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o non abbia saputo giustificarne la destinazione per effettive necessita dell’impresa o comunque, in caso di contraddittorietà ed inconsistenza delle spiegazioni da lui fornite al riguardo, il giudice può trarne il convincimento che i beni siano stati sottratti o distratti i pregiudizio dei creditori, soprattutto se il fallito abbia omesso di tenere i libri e altre scritture contabili prescritti dalla legge (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 3307 del 25/01/1980, NOME, Rv. 144610).
È ben vero che più recentemente si è affermato, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione e che, tuttavia, il giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smenti emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l’individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204). Nel caso di specie, tuttavia, tali specifiche informazioni non risultano essere state fornite, cosicché può trovare applicazione il principio sopra esposto.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all’imputato in sede processual-penale. (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, NOME,Rv. 282652).
Corretta risulta, quindi, la qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, i giudici del merito hanno affermato che l’imputato ha sottratto le scritture contabili al fine di impedire l ricostruzione del patrimonio della società e arrecare pregiudizio ai creditori e hanno giustificato tale affermazione evidenziando una serie di circostanze di fatto, tra le quali il compimento di atti di distrazione dei beni sociali o commissione di reati tributari, dalle quali ha del tutto legittimamente e logicamente desunto la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
La decisione si fonda su condivisibili massime di esperienza per cui laddove l’amministratore abbia posto in essere condotte distrattive di componenti del patrimonio sociale e la società sia in stato di dissesto ed egli sottragga le scritture contabili poco prima della dichiarazione di fallimento, quest’ultima condotta deve ritenersi finalizzata ad impedire di ricostruire le condotte distrattive e in tal modo assicurare all’agente un ingiusto profitto, ossia di sottrarsi alle responsabilità penali e civili conseguenti alle condotte distrattive, quindi di arrecare danno ai creditori, ai quali viene impedito di rivalersi civilmente sull’amministratore.
Risultando accertato il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria contestato, del tutto correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di riqualificare il fatto quale bancarotta semplice impropria documentale.
È, invece, fondato, nei limiti di seguito esposti, il terzo motivo di ricorso.
Secondo l’accertamento fattuale operato dai giudici del merito, la fallita ha venduto ad altra società, appositamente costituita pochi mesi prima, tre unità immobiliari e parte del prezzo di vendita era stato regolato mediante accollo da parte della acquirente del mutuo immobiliare garantito da ipoteca sugli immobili oggetto del contratto; l’accollo non era, però, liberatorio e non avendo l’acquirente estinto il debito ipotecario, la banca creditrice si era insinuata al passivo della RAGIONE_SOCIALE
Questa Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell’amministratore che trasferisce un bene immobile dal patrimonio della società fallita a quello di altra società, la quale si limiti ad assumere l’accollo del mutuo contratto dalla fallita per l’acquisto del predetto immobile, qualora si tratti di mero accollo interno non liberatorio, poiché in tal caso la società fallita si priva di un bene del suo patrimonio senza adeguata contropartita, atteso che il debito corrispondente al valore del mutuo continua a gravare su di essa (Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, COGNOME, Rv. 273032; Sez. 5, n. 55409 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271876).
Deve pure ribadirsi che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, primo comma, I. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all art. 223 secondo comma, n. 2, I. fall. hanno ambiti diversi: i primo postula il compimento di atti.di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle .vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scrittur contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 I. fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282396; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria Rv. 269019).
Ne consegue che il delitto di cui al capo 2 deve essere qualificato quale bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Anche il quarto motivo di ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla misura della pena base per il delitto di bancarotta fraudolenta, il motivo è inammissibile.
La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittali rientra fra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimit sempreché il giudice abbia adempiuto all’obbligo della motivazione (Sez. 1, n. 15208 del 26/09/1978, Longo, Rv. 140489).
Inoltre, solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Giorgio, Rv. 276288).
Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 276288).
Nel caso di specie non risulta superato il medio edittale ed i giudici del merito hanno adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo, facendo riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato, desunta dalle precedenti condanne da lui riportate.
Deve, invece, rilevarsi che, stante la necessità di riqualificare il delitto di al capo 2 quale bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche tale reato viene ad essere assorbito dalla aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e quindi erroneamente è stato applicato l’art. 81 cod. pen.
È, comunque, opportuno puntualizzare in questa sede che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249666).
Ne consegue che deve essere escluso l’aumento di pena applicato per la continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. e che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Torino per nuovo esame sul punto.
L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050).
P.Q.M.
riqualificato il delitto di cui al capo 2 delle imputazioni quale bancarot fraudolenta patrimoniale per distrazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 14/05/2024.