Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 856 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 856 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 16/04/2021, la Corte di appello di Torino, ridotta ad anni 1 e mesi 4 la durata delle pene accessorie fallimentari, ha, nel
resto, confermato la sentenza in data 01/12/2014 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunane di Ivrea aveva dichiarato NOME COGNOME, amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché, in concorso con NOME COGNOME, amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 29/03/2010, quest’ultima vendeva alla prima due porzioni di un fabbricato e un fabbricato al prezzo di 730 mila euro, immobili che RAGIONE_SOCIALE locava a RAGIONE_SOCIALE per il canone annuo complessivo di 150 mila euro sovrastimato.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando vizi di motivazione di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il prezzo di vendita è risultato congruo e l’operazione ha permesso a RAGIONE_SOCIALE di saldare il proprio debito verso le banche, laddove la consulenza del pubblico ministero sui cui si sono basati i giudici di merito doveva dare indicazioni circa la congruità del canone di affitto non solo in considerazione di parametri generali, ma tenendo conto di tutte le caratteristiche dell’immobile, che, nel caso di specie, erano talmente specifiche da rendere inutilizzabili i parametri generali invece utilizzati da consulente tecnico. L’immobile non era appetibile sul mercato, se non per RAGIONE_SOCIALE, per la quale era però essenziale, sicché i parametri adottati dalle parti non erano sindacabili sulla scorta di criteri di mercato e, dunque, è illogico motivare la condanna facendo riferimento a tali criteri, attribuendo agli imputati un’intenzione predatoria non come esito di un percorso logico, ma come fondamento presuntivo della valutazione dell’operazione. Gli argomenti circa l’appartenenza degli imputati al medesimo gruppo familiare e imprenditoriale giustifica il tentativo di salvataggio di una società, ma non è indizio o prova di una volontà predatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha rilevato che la consulenza del P.M. si è basata, in primo luogo, sul parametri del tasso di redditività, contemperato dal luogo in cui si trovavamo gli immobili e dalla mancanza di un valore determinato dal
mercato, in quanto concordato “a tavolino” dai due COGNOME. La Corte distrettuale ha altresì rilevato che, al momento della stipula del contratto di locazione, RAGIONE_SOCIALE versava in situazione di grave difficoltà, se non di vera e propria decozione, il che rende evidente che l’operazione ha rappresentato un espediente per tutelare gli interessi degli imputati, compromettendo quello dei creditori. Ha rilevato infine la sentenza impugnata che il canone annuo di 150 mila euro era completamente ai di fuori realtà, tanto che avrebbe consentito a RAGIONE_SOCIALE di recuperare l’investimento di 730 mila euro in pochi anni.
Il ricorso reitera le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
D’altra parte, il ricorso risulta in più punti versato in fatto (la circostanza pe cui l’immobile sarebbe stato appetibile solo per RAGIONE_SOCIALE e per nessun altro; l’assenta, in termini apodittici, “specificità” dell’immobile) e si sottrae al specifica critica dei criteri utilizzati dal consulente (basati essenzialmente sul tasso di redditività) e dei rilievi del prezzo (circa lo squilibrio evidente tra canone e prezzo di vendita), risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2022.