Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1184 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1184 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della ricorrente per i reati d bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oltre a essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito ed oltre ad essere versato in fatto, è anche manifestamente infondato, poichè la giurisprudenza prevalente reputa che il dolo specifico di lesione degli interessi d creditori si richiede solo per talune delle fattispecie di bancarotta fraudole documentale, laddove, nel caso di specie, alla ricorrente è contestata un’ipotesi di bancarotta semplice documentale, mentre si ritiene sufficiente il dolo generico per le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La ricorrente è chiamata a rispondere, come detto, proprio di tale ultimo reato, per aver ceduto a titolo gratuito l’intero compendio dei beni strumentali della sua azienda, e tal coefficiente è stato correttamente individuato dai giudici di merito nel coefficiente dolo generico (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805).
Le censure che, invece, si risolvono in una rivalutazione del tessuto probatorio, e scontano, peraltro, una diffusa aspecificità, sono inammissibili.
Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto p fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quell adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2 Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022.