Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARIANO IRPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha replicato alle conclusioni del PG insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 29.2.2024, la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Avellino, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 3 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1 e 223, comma 1, legge fall. perché, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE” dichiarata fallita in data 28.12.2015, aveva distratto l’autovettura Porche, acquistata dalla società RAGIONE_SOCIALE, prelevandola dal magazzino dell’IVG ove era custodita.
Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura.
2.1. Con i primi due motivi, trattati unitariamente, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte territoriale, sul rilievo che la scrittura privata con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito l’autovettura Porche a NOME non era stata registrata al PRA, aveva affermato l’inopponibilità al fallimento della RAGIONE_SOCIALE di tale cessione. Tuttavia, in violazione dell’art. 45 legge fall., non avrebbe ritenuto altrettanto con riguardo all’atto con cui la società RAGIONE_SOCIALE, anch’essa dichiarata fallita, aveva in precedenza venduto la medesima auto all’odierna ricorrente, benché anche tale cessione non fosse stata registrata al PRA. Sostiene il ricorrente che, in ragione della mancata esecuzione di tali formalità, il contratto con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato l’auto dalla società RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato opponibile al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando che esso non abbia rivendicato il bene nei confronti della ricorrente. Pertanto, essendo l’auto intestata alla NOME al momento del fallimento della medesima, essa apparteneva alla massa fallimentare di tale società, sicché non sarebbe configurabile alcuna distrazione da parte del COGNOME ai danni dei creditori della società, essendo al più configurabile il reato di appropriazione indebita.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta. La vettura Porche sarebbe stata inserita nell’inventario della fallita RAGIONE_SOCIALE solo alla fine del mese di novembre 2017 e il COGNOME aveva prelevato l’auto presso i magazzini dell’IVG in data 1.12.2017, cioè pochi giorni dopo, sicché non avrebbe potuto sapere che il bene era tra quelli inventariati dalla fallita.
2.3. Con i motivi quarto, quinto e sesto, trattati unitamente, si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria. Secondo il ricorrente difetterebbe del tutto la motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale per il reato contestato. Inoltre, con riguardo all’elemento soggettivo, la difesa sostiene che sarebbe “impensabile” che, allorché COGNOME ha alienato la vettura, egli si sia rappresentato la probabilità della diminuzione delle garanzie per i creditori, soprattutto ove si consideri che tale bene aveva un valore simbolico pari a 500 euro.
2.4. Con il settimo motivo si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe giustificato tale conclusione in ragione del negativo comportamento processuale del ricorrente che non aveva né confessato le proprie responsabilità, né manifestato resipiscenza. Secondo il ricorrente, in tal modo i giudici d’appello
avrebbero violato i criteri di formazione del libero convincimento del giudice, valutando solo le circostanze negative, e non anche quelle positive, nonché il diritto di difesa dell’imputato, il quale è libero di scegliere la strategia processuale che ritenga opportuna.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato una memoria con cui replica alle conclusioni del PG insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
I primi due motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Al ricorrente, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, è contestato di aver distratto un’autovettura che la società, anteriormente al fallimento, aveva acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE e che poi aveva ceduto a NOME COGNOME. Entrambe le cessioni non erano state registrate al PRA.
La Corte territoriale ha ritenuto il COGNOME responsabile della distrazione di tale auto in ragione della inopponibilità al fallimento della cessione del bene al COGNOME, essendo avvenuta con scrittura privata non registrata.
Trattasi di conclusione conforme a quanto statuito dall’art. 45 legge fall., il quale dispone che le formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, non hanno effetto nei confronti dei creditori. Nella specie, la sentenza impugnata – richiamando la decisione dei primi giudici – ha correttamente ritenuto che l’omessa registrazione presso il PRA della cessione dell’auto dalla RAGIONE_SOCIALE al COGNOME abbia reso inopponibile la stessa al fallimento, da considerarsi soggetto terzo.
Altrettanto correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto che al momento di tale cessione la società RAGIONE_SOCIALE era proprietaria del veicolo per averlo acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE. A tal fine non assume alcun rilievo la circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui il contratto di compravendita tra le due società non era stato registrato al PRA. Invero, nel nostro sistema la registrazione (così come la trascrizione per i beni immobili), costituisce il regime di pubblicità e di opponibilità degli atti riguardanti taluni beni mobili, cd. appunto registrati e, specificamente, gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali sui detti beni.
Essa, tuttavia, non ha effetto costitutivo, in quanto non determina il trasferimento del diritto reale, né è elemento di perfezionamento del contratto, né requisito per l’acquisto del diritto; essa neppure attiene alla efficacia del contratto nei confronti dei terzi, posto che esso ha efficacia erga omnes. La registrazione (così come la trascrizione) costituisce piuttosto un criterio risolutore dei conflitti, attenendo alla opponibilità del contratto ai terzi, i quali vantino posizioni giuridiche in conflitto con quelle dell’acquirente.
Pertanto, in modo logico e coerente la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto di compravendita intercorso tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non escludesse l’acquisto della proprietà dell’auto da parte della RAGIONE_SOCIALE. Benché non registrato al PRA, tale atto aveva comunque determinato l’effetto traslativo del bene, mentre nessuno dei creditori della società RAGIONE_SOCIALE aveva opposto al fallimento della stessa il mancato compimento delle formalità della registrazione, di tal che non veniva in rilievo la regola sancita dall’art. 45 legge fa Il.
Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato sotto il profilo della mancata consapevolezza che la vettura fosse stata inserita nell’attivo fallimentare, è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, COGNOME, Rv. 254061). Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, COGNOME, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214).
In quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell’integrità del patrimonio della stessa da valutare nella prospettiva dell’esito concorsuale e sulla base dell’idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell’impresa. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, si è precisato che
nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 legge fall. – a differenza di quanto accade nelle operazioni realizzate con imprudenza, costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice – l’agente agisce dolosamente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 – 02; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, COGNOME, Rv. 185886).
Nella specie, con motivazione logica e puntuale, la sentenza impugnata ha desunto la consapevolezza che il bene fosse inserito nell’inventario del fallimento dalla circostanza che, allorché il COGNOME aveva prelevato l’auto presso il magazzino dell’IVG, i dipendenti della società avevano manifestato una netta opposizione, pur avendogli poi inopinatamente consentito di asportarla, ed anche successivamente, contattandolo telefonicamente, gli avevano ribadito che l’auto risultava essere di proprietà della RAGIONE_SOCIALE in fallimento.
Pertanto, anche a voler ammettere che allorché l’imputato si recò a prelevare l’auto non fosse a conoscenza che essa era stata inserita nell’attivo fallimentare, egli ne fu certamente informato dai dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui se ne appropriò, sicché egli pose in essere la condotta criminosa con piena consapevolezza che l’auto rientrava tra i beni del fallimento.
4. Il quarto, quinto e sesto motivo sono manifestamente infondati.
Invero risulta del tutto fuori fuoco la censura con cui si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla responsabilità del COGNOME per il reato di bancarotta fraudolente impropria, dal momento che tale reato non è stato contestato nel capo di imputazione, né la sentenza impugnata ha ritenuto l’imputato responsabile del medesimo.
5. Il settimo motivo è infondato.
La difesa specificamente si duole del fatto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito sarebbe conseguenza delle scelte processuali dell’imputato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01). In NOME termini, è la valutazione di meritevolezza
che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, COGNOME ed NOME, Rv. 219891; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02). Inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 – 01).
Nella specie, con motivazione logica e adeguata, la Corte d’appello ha escluso l’applicazione delle attenuanti generiche sulla base della valutazione complessiva della condotta del ricorrente, della sua gravità e dell’esistenza di una precedente condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, nonché della assenza di elementi positivi. Tale valutazione si Sottrae pertanto alle censure del ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024.